CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 41714/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e del reato di cui all'art. 582 cod.pen. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione, travisamento della prova, mancata assunzione di prova decisiva in punto affermazione della responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le censure sollevate dal ricorrente, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006; Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese non solo dalla persona offesa, ma anche da altri testimoni presenti ai fatti (altro steward) e dalle dichiarazioni di personale della Digos che aveva assunto le prime dichiarazioni sui fatti da parte della persona offesa che dopo essere stata minacciata dall'imputato lo colpiva con un pugno cagionandogli lesioni personali. Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione del materiale probatorio secondo cui l'autore del fatto non doveva individuarsi nell'imputato [OSCURATO:PERSONA], bensì in uno dei due tifosi ubriachi che volevano entrare senza biglietto. Rivisitazione non consentita, ma comunque smentita dalla circostanza che fu proprio la persona offesa ad indicare al personale della Digos l'autore del fatto che aveva riconosciuto anche a dibattimento. y)t Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'08 ottobre 2021 Il ConyM est. [OSCURATO:PERSONA]