CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente all'omesso aumentodella pena per la continuazione.Non è comparso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale direclusione, in esito a giudizio abbreviato, per il delitto di peculato continuato commesso, conripetute condotte appropriative dei beni dell'interdetto affidato alla sua tutela, dal marzo 2019all’anno 2023.2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello, il quale hadedotto, con un unico motivo, erronea applicazione di legge con riguardo alladeterminazione della pena, per non essere stato applicato alcun aumento per lacontinuazione interna relativa ai diversi reati satellite, all’esito delle diminuzioni disposte perle circostanze attenuanti generiche e per la circostanza della integrale riparazione del dannoprevista dall’art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. e prima della riduzione per la scelta del rito.3. Il difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], con due successive memorie, depositate il9 febbraio 2026 e il 16 febbraio 2026 ha dedotto:- la tardività del ricorso, per inosservanza del termine per impugnare rispetto alla datadel deposito della sentenza; - la inammissibilità della ricorso, avuto riguardo alla inappellabilità da parte delProcuratore generale, ai sensi dell’art. 593-bis cod. proc. pen., della sentenza di condanna,siccome pronunciata all’esito del giudizio abbreviato e non modificativa del titolo di reato;- la infondatezza nel merito del ricorso, in quanto la Pubblica accusa, oltre ad esseredecaduta dal potere di impugnare per non avere richiesto l’aumento della pena in sede diconclusioni in primo grado, ha ritenuto implicito l’aumento per la continuazione nella misuradella pena base, come è dato evincere dallo sviluppo del calcolo;- l’annullamento della sentenza con riguardo all’applicazione, nella sola motivazione,della pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici – peraltro disarmonicacon il dispositivo - alla luce del disposto di cui all’art. 317-bis cod. pen., essendo stata inflittauna condanna inferiore a tre anni di reclusione .4.Il Procuratore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. In ordine logico, vanno in primis esaminate le deduzioni della difesa della imputatain ordine alla inammissibilità della impugnazione. 3. Il ricorso è tempestivo.La sentenza è stata pubblicata l’8 luglio 2025 e la motivazione è stata depositata indata 25 settembre 2025, entro il termine di 90 giorni assegnato dal Giudice nel dispositivo,per complessità, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Il termine per impugnare di quarantacinque giorni, previsto per il ricorso percassazione, ha avuto conseguentemente inizio, come stabilisce l’art. 585, comma 2, lett. c),cod. proc. pen., dalla scadenza del detto termine, maturata il 7 ottobre 2025, e non eradunque decorso il 14 novembre 2025, data in cui il ricorso è stato depositato per viatelematica.4. Quanto alla ammissibilità del mezzo di impugnazione prescelto, la difesa harichiamato, in senso ostativo, i limiti di appellabilità della sentenza pronunciata all’esito digiudizio abbreviato.Al riguardo si osserva che la sentenza impugnata era effettivamente inappellabile,come stabilito dall’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale, in tema di giudizioabbreviato, il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna,salvo che si tratti di sentenza che modifichi il titolo di reato, in quanto tale ipotesi derogatorianon ricorre nella specie. La disposizione è richiamata dall’art. 593 cod. proc. pen., là dove,nell’indicare i casi di appello, stabilisce simmetricamente che «[s]alvo quanto previsto dagliarticoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenzedi condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze soloquando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanzaaggravante a effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinariadel reato».Nondimeno, non vi sono ragioni per dedurre dalla inappellabilità della sentenzal'inammissibilità del proposto ricorso. Le Sezioni Unite, pronunciandosi in relazione al diverso istituto dell’acquiescenza dicui all’art. 593-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, P. Rv. 284490 – 01)hanno osservato, in parte motiva, che l'interpretazione logico-sistematica dell’art. 608 cod.proc. pen. induce fondatamente a ritenere che «nel riconoscere al procuratore generale lalegittimazione a proporre il ricorso per cassazione avverso la "sentenza inappellabile", illegislatore abbia inteso richiamare i casi nei quali è oggettiva la qualità della inappellabilitàdella sentenza, ossia quelli in cui il codice di rito esclude che l'ufficio del pubblico ministero,in tutte le sue articolazioni, possa presentare appello contro una sentenza di primo grado».Tra questi casi rientra anche quello della condanna - che non sia modificativa del titolodi reato - emessa all'esito di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod. proc.pen.La legittimazione al ricorso ordinario del Procuratore generale presso la Corte diappello non ha, invero, subito modifiche, né limitazioni, in quanto strumento - peraltrooggetto di espressa garanzia costituzionale - utilizzabile dal pubblico ministero anche infunzione diversa da quella propria di una parte processuale esclusivamente antagonista,contrapposta all'imputato, e ciò tanto nel rito ordinario che in quello abbreviato.Dunque, con lo strumento del ricorso per cassazione previsto dall’ art. 608 cod. proc.pen., il procuratore generale ben può fare valere il vizio di violazione di legge nelladeterminazione della pena in cui sia eventualmente incorso il giudice di primo grado nelladecisione di condanna.5. Prima di esaminare i contenuti del ricorso, va altresì dichiarata la inammissibilità inlimine litis della richiesta di annullamento della sentenza per la erronea determinazione delladurata della pena accessoria della interdizione in perpetuo di anni cinque, avanzata nellamemoria difensiva.La richiesta si sostanzia in un ricorso incidentale e costituisce ius receptum chel’impugnazione "incidentale", prevista dalla legge con riferimento all'appello, non ècontemplata in relazione al ricorso per cassazione, potendo al più valere come memoriadifensiva (Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Pg in proc. Valotti e altri, Rv. 263397 – 01; Sez.1, n. 20470 del 18/04/2013, Zampetti, Rv. 256166 – 01).6. Tanto premesso, il ricorso è fondato.Si lamenta, quale unico motivo di doglianza, l’omessa applicazione dell’incrementodi pena per la continuazione interna.Sebbene la sentenza, nella dosimetria della pena, abbia fatto espresso riferimentoalla continuazione, posto che la pena base è stata determinata nella misura di quattro anni direclusione, seguita dalla locuzione, “ritenuta la continuazione interna tra le condottecontestate”, è stata di fatto applicata la pena minima prevista dalla fattispecie incriminatricedi cui all’art. 317 cod. pen.; sicché l’aumento a titolo di continuazione non risulta contenutoimplicitamente nella pena base - come motivato in sentenza - ma di fatto non è statoapplicato, in violazione del disposto di cui all’art. 81, cpv., cod. pen.Né può ritenersi che l’impugnazione sul punto sia preclusa – come pure affermatodalla difesa - dalla circostanza che il Pubblico Ministero di udienza avesse rassegnatoconclusioni conformi alla decisione, rispetto a tale passaggio del calcolo.L’art. 570 cod. proc. pen. stabilisce al riguardo, in termini inequivoci, che tanto ilprocuratore della Repubblica presso il tribunale, quanto il procuratore generale presso lacorte di appello, possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali chesiano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero.Dal chiaro tenore letterale della disposizione, si evince che le conclusioni rassegnatein udienza non determinano alcun vincolo o effetto preclusivo per le iniziative impugnatoriedel procuratore generale.Sul piano sistematico, la disposizione di cui all’art. 570 cit. trova riscontro nelprincipio di piena autonomia nell’esercizio delle funzioni del magistrato del pubblico ministeroche rappresenta l’accusa in udienza, stabilito dall’art. 53 cod. proc. pen.Del resto, un vincolo di tal fatta non sussiste neppure per lo stesso rappresentantedel pubblico ministero che ha rassegnato le conclusioni, posto che l’interesse ad impugnarepuò concretizzarsi a seguito della acquisita, piena conoscenza del provvedimento e sullabase di una valutazione complessiva del risultato ottenuto, quali che siano state le deduzioniformulate in udienza; sicché anche il magistrato che impersona fisicamente l'organo diaccusa conserva comunque il potere di contestare l'esattezza della decisione in vista delsoddisfacimento di generali esigenze di giustizia (in tal senso, v. Sez. 1, n. 1391 del06/12/1999, dep. 2000, D'amico, Rv. 215226 – 01, in relazione a proposizione di appello daparte di rappresentante del P.M. dal tenore contrastante con le conclusioni formulate inudienza).7. Alla luce di quanto precede, va anzitutto dichiarata la irrevocabilità della sentenzain ordine alla affermazione di penale responsabilità, non contestata, essendosi formato alriguardo il giudicato progressivo.Si impone, invece, il rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale disanzionatorio disposto in sede di merito, alla luce delle superiori considerazioni. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze, ufficio del Giudice dell'udienza preliminare,in diversa composizione soggettiva. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilita' dellasentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilita' dell'imputata.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.