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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27686/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 26 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, ha ritenuto la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo A).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301), secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante comune, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione e la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato che, nel caso di autovettura funzionante, non può essere considerato di speciale tenuità, qualunque ne sia lo stato di vetustà, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bologna, emessa in data 26 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) dell'imputazione, ha ritenuto la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo A). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301), secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante comune, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione e la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato che, nel caso di autovettura funzionante, non può essere considerato di speciale tenuità, qualunque ne sia lo stato di vetustà, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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