CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 27258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha con-cluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente altrattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza, emessa in data 29 gennaio 2026, la Corte di appello diTorino ha confermato la sentenza, emessa dal Giudice monocratico del [OSCURATO:PERSONA], in data 18 febbraio 2025, che, all’esito di giudizio abbreviato, avevacondannato [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche in terminidi equivalenza rispetto alla contestata recidiva, alla pena di mesi 6 di reclusioneed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, per aver illecitamente detenuto, per la cessione a terzi, g 22,94 lordidi sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in dosi, occultate all’interno diun calzino, di cui tentava di disfarsi alla vista degli operanti (fatto commesso il 3dicembre 2024).2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tra-mite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui deduce, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alladoglianza inerente al trattamento sanzionatorio.Si rappresenta che, con il secondo motivo di appello, era stata chiesta lamitigazione del trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado e la concessionedel beneficio della sospensione condizionale della pena. Si lamenta, quindi, che laCorte territoriale, dopo aver disatteso il primo motivo di appello, relativo alla ri-chiesta di assoluzione dell’imputato, si è limitata ad affermare che «ogni ulterioreconsiderazione deve ritenersi assorbita», di fatto omettendo qualsiasi motivazionesulla seconda doglianza.Si chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.3. In data 16 giugno 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato requisitoria scritta, concludendo nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità chel’omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non dà luogoa un difetto di motivazione rilevante a norma dell’art. 606 cod. proc. pen., nédetermina incompletezza della motivazione della sentenza, allorché, pur in man-canza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamentedisatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazionenonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratiodecidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv.276741 - 01).3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha omesso del tutto di pronunciarsisul punto devoluto con il secondo motivo di appello, che investiva sia l’entità dellapena inflitta (in relazione al comportamento collaborativo dell’[OSCURATO:PERSONA]) sia la conce-dibilità della sospensione condizionale della pena (non superando le due condannei limiti previsti dall’art. 163 cod. pen.), dovendo escludersi che la locuzione utiliz-zata ««ogni ulteriore considerazione deve ritenersi assorbita», − alla pag. 6 incalce alla digressione sul primo motivo –, stante la sua assoluta genericità e lapossibile riferibilità sempre alla prima doglianza, possa assumere valenza di unaadesione tacita alle argomentazioni svolte dal primo giudice, mai richiamate, ov-vero di un rigetto implicito.4. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitata-mente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di ap-pello di Torino per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sulpunto.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]