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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47157/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari del 22 marzo 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha riqualificato il fatto come furto aggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti, ha ridotto la pena; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari del 22 marzo 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha riqualificato il fatto come furto aggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti, ha ridotto la pena; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11
Sentenza Cassazione n. 47157/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris