CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 34037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21615-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3136 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] SUPREMA1 DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 01/02/2019 R.G.N. 104/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].$ Rilevato che 1. la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (da ora Codess) era stata condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] - dipendente con qualifica e mansioni di infermiere professionale - della somma di C 16.025,98, oltre accessori, a titolo di differenze retributive, avendo il giudice di primo grado ritenuto dovuto l'emolumento denominato E.T.R. in ragione dell'applicazione ultrattiva al rapporto di lavoro del contratto collettivo cooperative sociali e del relativo contratto integrativo, anche per il periodo successivo alla scadenza del 31 dicembre 2008; 2. il giudice di appello ha disatteso la tesi della società, la quale aveva contestato di essere obbligata a corrispondere l'E.R.T. (ovvero l'elemento retributivo territoriale previsto dal contratto provinciale in attuazione degli artt. 10, punto 2 e 75 c.c.n.I.) per il periodo successivo al 31.12008, data di scadenza del contratto provinciale e negato che a tal fine potesse assumere rilievo la proroga di fatto delle condizioni retributive del contratto provinciale da parte delle associazioni firmatarie dello stesso per non essere essa Codess annoverabile fra queste ultime. In particolare, la Corte di merito ha osservato che: a) l'applicazione diretta del contratto collettivo al contratto individuale può conseguire o dall'appartenenza del datore di lavoro a una delle associazioni stipulanti o dalla volontaria recezione delle clausole del contratto collettivo nel contratto individuale o dalla integrazione del contratto in relazione alla sufficienza e proporzionalità del trattamento retributivo ai sensi dell' art. 36 Cost.; b) la tutela ex art. 36 Cost. opera sul piano del contratto individuale e non è condizionata dal venir meno della vincolatività negoziale delle clausole retributive (sotto il profilo dell'efficacia temporale o soggettiva, comunque limitata alle associazioni stipulanti); c) nel contratto individuale le parti avevano fatto riferimento alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale cooperative sociali che agli artt. 10 e 75 configurava come componente necessaria della retribuzione l'E.R.T.; d) la regolamentazione concreta di tale emolumento era demandata al contratto integrativo provinciale che del contratto collettivo costituiva parte integrante, per cui in rinvio operato dal contratto individuale al contratto collettivo nazionale implicava che esso fosse riferito anche al contratto provinciale; e) alla stregua delle pattuizioni collettive l'E.T.R. costituiva elemento obbligatorio della retribuzione e non emolumento aggiuntivo di natura premiale a discrezione del datore di lavoro; f) il richiamo alla contrattazione collettiva di settore nel contratto individuale, ancorché stipulato nell'anno 2011, rendeva ininfluente la scadenza del contratto provinciale alla data del 31 dicembre 2008, e ciò a maggior ragione tenuto conto che tale contrattazione era stata tacitamente prorogata dalle parti sociali in attesa della stipula del nuovo contratto nazionale; da tanto conseguiva che in assenza di disdetta e in presenza di una proroga effettivamente voluta il contratto integrativo non aveva perso efficacia; g) il diritto all'E.T.R. risultava inoltre fondato ai sensi dell'art. 36 Cost. in relazione alla valenza parametrica, sotto il profilo della sufficienza e proporzionalità della retribuzione, riconosciuta alle pattuizioni collettive (contratto nazionale e contratto provinciale) che configuravano l'elemento in questione quale emolumento obbligatorio e integrativo della retribuzione base, in funzione delle caratteristiche dell'attività del settore della zona territoriale, e non quale emolumento aggiuntivo di natura premiale o collegato in qualche modo alla produttività o ai risultati aziendali; h) era, infine, da escludere, che le parti stipulanti il contratto provinciale fossero incorse, come prospettato dalla cooperativa Codess, in eccesso di delega, per avere determinato l'elemento salariale integrativo senza specificare i relativi criteri ai quali aveva fatto riferimento il contratto nazionale, «avendo evidentemente le parti firmatarie (le cui associate hanno applicato senza questioni e prorogato tacitamente di comune accordo il contratto provinciale per oltre otto anni) ritenuto implicitamente di procedere a una determinazione secondo una valutazione complessiva dei criteri indicati dalla contrattazione nazionale» ( sentenza, pag. 10); 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Codess sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; 4. parte ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. in combinato disposto con gli artt. 10 e 75 c.c.n.l. cooperative sociali stipulato per il triennio 2010-2012. Premesso che per costante giurisprudenza di legittimità non tutti gli elementi previsti dalla contrattazione collettiva sono riconducibili all'ambito del minimo costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost., osserva che nella configurazione datane dal c.c.n.l. 2010/2012 applicabile, l'E.R.T. costituisce un emolumento variabile ed eventuale sia nell'an che nel quantum, in quanto collegato alla produttività individuale e quindi estraneo all'area del minimo costituzionale; 2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c.c.n.l. per il triennio 2010/2012 in combinato disposto con l'art. 75 del medesimo contratto collettivo, censurando la sentenza impugnata per avere, in sintesi, affermato che la applicabilità dell'accordo collettivo provinciale del 2006 deriverebbe dal fatto che nel contratto individuale si fa espresso riferimento al contratto collettivo che prevede la corresponsione dell'E.R.T.; la Corte di merito aveva, inoltre, errato nell'interpretare l'art. 10 c.c.n.l. nel senso di ritenere l'emolumento in oggetto un istituto obbligatoriamente ed indistintamente applicabile a tutti i lavoratori, laddove, secondo quanto evincibile dalla norma collettiva (art. 10, punto 2 lett. d) c.c.n.I.), esso aveva carattere meramente eventuale; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 10, punto 2, lett. a) e b) del c.c.n.l. cooperative sociali e dell'art. 1362 cod. civ. . Premesso che l'art. 10 c.c.n.l. stabiliva che l'E.R.T. fosse disciplinato dalla contrattazione decentrata nel rispetto dei principi e dei criteri dettati dal contratto nazionale, deduce che, per come in concreto regolato dalla contrattazione integrativa, l'E.T.R. non rispettava i criteri del contratto collettivo nazionale (che ne prevedevano la erogazione essenzialmente in funzione dei risultati) in quanto si era limitato a stabilire un importo unitario e variabile dello stesso da corrispondere mensilmente ai dipendenti. Denunzia inoltre, ex art. 1362 cod. civ., la errata interpretazione del contratto collettivo alla stregua del quale l'E.T.R. si qualificava come emolumento legato alla produttività; 4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, comma 2, e 1372 cod. cv , censurando la interpretazione del contratto individuale nel senso che con esso si fosse inteso richiamare anche il contratto integrativo provinciale, siglato cinque anni prima e quindi preesistente al contratto applicato; la Corte non si era avveduta sotto il profilo soggettivo che [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata iscritta alle associazioni datoriali firmatarie dell'accordo di secondo livello e sotto il profilo temporale che l'accordo integrativo era scaduto nel 2008 e che la eventuale proroga di fatto dello stesso non coinvolgeva la società Codless in quanto non aderente ad alcuna delle associazioni datoriali stipulanti; 5. i motivi, esaminati congiuntamente per la reciproca connessione, sono infondati; 5.1. occorre premettere che la sentenza impugnata mostra di fondare il diritto del lavoratore alla corresponsione dell'emolumento denominato E.R.T. su due autonome rationes decidendi; a) la necessità di integrazione del minimo costituzionale ex art. 36 Cost. mediante l'utilizzazione in funzione parametrica delle previsioni collettive; b) l'applicabilità del contratto collettivo nazionale del 2006 e del contratto integrativo provinciale, ancorché scaduto, prorogato di fatto dalle associazioni stipulanti (tra le quali non è annoverabile la Codess) in virtù del rinvio alla contrattazione di settore operato nel contratto individuale; 5.2. quest'ultima ratio decidendi non è inficiata dalle censure articolate e tanto determina il passaggio in giudicato della statuizione impugnata con effetto di assorbimento della necessità di esame del primo e del secondo motivo di ricorso, intesi, in sintesi, a contestare la riconducibilità dell'emolumento in questione all'area della retribuzione proporzionata e sufficiente, oggetto di protezione costituzionale ai sensi dell'art. 36 Cost.; 5.3. la sentenza impugnata ha interpretato il contratto individuale nel senso che la retribuzione << contrattuale» ivi richiamata fosse da identificarsi in quella del contratto collettivo nazionale cooperative sociali del quale il contratto integrativo provinciale costituiva parte integrante; la tacita proroga di quest'ultimo contratto giustificava il riconoscimento dell'emolumento in oggetto nella misura determinata dalla contrattazione di secondo livello;5.4. la decisione è corretta in diritto in quanto coerente con la giurisprudenza della S.C. secondo la quale ove il datore di lavoro, pur non essendo affiliato alla associazione sindacale che ha stipulato il contratto collettivo di categoria, si sia non di meno pattiziamente obbligato ad applicare tale contratto collettivo, si ha un'ipotesi di ricezione formale che ha ad oggetto la stessa fonte di produzione della normativa collettiva - richiamata per determinare, per relationem, il contenuto del contratto individuale di lavoro - e che quindi comprende anche le eventuali successive modifiche od integrazioni ad opera di contratti collettivi di livello territoriale più limitato, a differenza della mera ricezione materiale che invece si riferisce unicamente ad un determinato testo contrattuale senza che possano rilevare ogni successiva modificazione o sostituzione (Cass.n. 14194/2009, Cass. n. 5175/1987); . 5.5. l'affermazione del giudice di appello in ordine alla comune volontà delle parti stipulanti il contratto individuale di rinviare quanto al trattamento retributivo oltre che al contratto collettivo nazionale (anche) al contratto integrativo provinciale di settore, non è validamente censurata, occorrendo a tal fine la deduzione della violazione di specifiche regole legali di interpretazione, violazione che, seppure formalmente prospettata dalla odierna parte ricorrente, non è sviluppata in conformità delle indicazioni della Corte di cassazione. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la interpretazione degli atti negoziali soggiace, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass.n. 4851/2009, Cass. n. 3187/2009, Cass. n. 15339/ 2008, Cass. n. 11756/2006, Cass. n. 6724/ 2003, Cass. n. 17427/2003); sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375/2006, Cass. n. 12468/2004, Cass. n. 22979/2004, Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 12366/2002, Cass. n. 11053/2000); parte ricorrente si è, invece, limitata ad una lettura del contratto individuale meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla Corte di merito ed in quanto tale intrinsecamente inidonea a dare contezza dell'errore interpretativo in tesi ascritto alla sentenza impugnata; 5.6. ciò posto, trovando applicazione il contratto collettivo delle cooperative sociali non per effetto del vincolo scaturente dalla adesione della parte datrice di lavoro alle associazioni stipulanti ma solo per effetto del rinvio (da intendersi implicitamente in senso dinamico alla luce della interpretazione fatta propria dal giudice di appello) ad esso operato nel contratto individuale, alcun rilievo può conferirsi alla circostanza che Codess non aderisse ad alcuna delle Associazioni stipulanti il detto contratto collettivo e tantomeno alla circostanza della pregressa scadenza del contratto integrativo, una volta che tale contratto aveva continuato ad essere applicato per effetto di proroga tacita; 5.7. il principio secondo il quale, a seguito della naturale scadenza del contratto collettivo, in difetto di una regola di ultrattività del contratto medesimo, la relativa disciplina non è più applicabile, ed il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge è destinato ad operare infatti , salvo che le parti abbiano inteso, anche solo "per facta concludentia", come accertato nel caso di specie, proseguire l'applicazione delle norme precedenti (Cass. n. 2590/2009); 5.8. in relazione, infine, alle censure sviluppate con il terzo motivo di ricorso intese a far valere, in sintesi, la pretesa violazione da parte della contrattazione integrativa dei criteri dettati dal contratto nazionale al fine della determinazione dell'E.T.R., emolumento che ai sensi dell'art. 10.2 lett. b) c.c.n.l. era << strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del territorio coinvolto in termini di produttività, qualità o altro dato denotante la competitività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi svolti», con indicazioni alle parti stipulanti il contratto integrativo di valutare in particolare << gli andamenti di tutti o alcuni dei seguenti indicatori», le censure articolate non si confrontano con la dirimente affermazione del giudice di merito circa la evidente volontà delle parti firmatarie di procedere a una determinazione del detto emolumento secondo una valutazione complessiva dei criteri indicati dalla contrattazione nazionale ( sentenza, pag.10); 5.9. in altri termini, la Corte di merito ha ritenuto che, seppure senza specifica esplicitazione, le parti collettive avessero proceduto alla regolamentazione dell"E.T.R. in conformità dei criteri indicati a livello nazionale e tale affermazione non risulta in alcun modo investita da censura; tanto assorbe la necessità di esame della eccezione di violazione del divieto di <<novum>> formulata in relazione al terzo motivo di ricorso dalla parte controricorrente; 5.10 in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi respinto restando assorbito alla luce delle complessive argomentazioni che sorreggono la statuizione di rigetto, il profilo della eventuale inammissibilità del riferimento, nello sviluppo delle doglianze, al contratto collettivo nazionale del 2010, non corredato da specifica e argomentata deduzione destinata a contrastare l'affermazione del giudice di merito circa l'individuazione come contratto nazionale di riferimento del contratto collettivo nazionale 2006 ( v. sentenza, pag. 8); 6. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535/ 2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il