CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 13566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15703/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio legale Valsecchi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'URZO, [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6492/2018,depositata i l 28/11/2018 , R.G.N. 2162/2016 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 28 novembre 2018, la Corte d’appello di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.990,94, oltre accessori di legge, in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di quattordicesima mensilità, ferie e permessi dell’anno 2013: così riformando la sentenza di primo grado, che (in accoglimento dell’opposizione della società datrice al decreto con il quale il lavoratore leaveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 32.441,12 per emolumenti vari relativi all’intercorso rapporto di lavoro tra le parti, così revocandolo per inidoneità probatoria della documentazione a supporto) l’aveva condannata al pagamento della somma di € 19.034,21 oltre accessori; 2. la Corte partenopea ha, infatti, riconosciuto la superiore somma aggiuntiva, documentata dalla busta paga del mese di gennaio 2014 prodotta dalla società e non sottoscritta per quietanza dal lavoratore; 3.essa ha invece disatteso le richieste del medesimo: di € 110,00 (quale differenza per retribuzione del mese di luglio 2013 risultante dalla relativa busta paga), nell’osservanza del principio di corrispondenza della pronuncia alla domanda, non formulata dal lavoratore al riguardo; a titolo di differenza sul T.f.r., riconosciuto dalla datrice nell’opposizione al decreto ingiuntivo (e quindi dalla sentenza di primo grado) nella misura di € 10.176,06, sul presupposto della distinzione dei rapporti di lavoro oggetto dei due contratti stipulati tra le parti (dal 18 novembre 2004 al 30 giugno 2011: pari a € 7.940,09; dal 5 ottobre 2011 al 15 dicembre 2013: pari a € 2.357,97), in assenza di alcun rilievo né confutazione dal lavoratore, e pertanto in applicazione del principio di “non contestazione”;4. infine, la Corte territoriale ha rigettato la censura del lavoratore in ordine alla compensazione delle spese processuali tra le parti, disposta dal Tribunale, condividendone le gravi ragioni a sua giustificazione, individuate nella gravità del suo comportamento (per avere adito il giudice in via monitoria sulla base di buste paga di provenienza non datoriale, ma predisposte da se medesimo) e nell’indiscusso parziale accoglimento della sua domanda nel giudizio di opposizione in uno con la soccombenza nella fase monitoria: neppure specificamente contestata, per il riferimento della doglianza alla regola generale del principio di soccombenza; 5. con atto notificato il 21 maggio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia della Corte territoriale di condanna della società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di € 110,00, per retribuzione del mese di luglio 2013 risultante dalla relativa busta paga, sull’erroneo presupposto di osservanza del principio dicorrispondenza della pronuncia alla domanda, individuata in quella del decreto ingiuntivo (di sua conferma, in via principale nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione ad esso), anziché in quella di accertamento (in via subordinata, semprein tale atto) di condanna della società datrice, “previo accertamento di tutte le somme spettanti al sig. [OSCURATO:PERSONA] in virtù del rapporto lavorativo intercorso … al versamento delle somme che risulteranno dovute … ”, con erronea interpretazione della volontà della parte nella sua formulazione; e pure con motivazione contraddittoria, rispetto all’accoglimento invece della domanda di condanna datoriale al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.990,94, a titolo di quattordicesima mensilità, ferie e permessi dell’anno 2013, analogamente documentata da una busta paga (del mese di gennaio 2014) parimenti prodotta dalla società e non sottoscritta per quietanza dal lavoratore (primo motivo); 2. esso è fondato; 3. in via preliminare, deve essere ribadito il principio secondo cui, nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (Cass. 22 giugno 2018, n. 16564; Cass. 25 febbraio 2019, n. 5415; Cass. 10 marzo 2021, n. 6579); 3.1. nel caso di specie, il ricorrente in via monitoria ha ingiunto alla società datrice, sulla base di due contratti di lavoro subordinato incontestati, il pagamento, tra gli altri emolumenti, della mensilità di luglio 2013 in virtù dell’allegata busta paga (recante l’importo di € 2.326,00), rivelatasi di provenienza non datoriale(pertanto inidonea prova scritta, in quanto non genuina, al conseguimento del decreto ingiuntivo, infatti revocato), in esito alla contestazione della società nel giudizio di opposizione instaurato, nel quale essa aveva prodotto la busta paga (recante l’importo di € 2.436,00, maggiore di quello della busta paga irregolare di € 110,00) di propria regolare emissione, non sottoscritta dal lavoratore al pari di altre; 3.2. occorre osservare come la domanda del lavoratore sia stata formulata, sulla base di una causa petendi, rappresentata dalla mensilità retributiva del mese di luglio non percepita e da un petitum individuato da un importo indicato in una busta paga invalida – fittizia in quanto elaborata dal lavoratore medesimo e non di provenienza datoriale – e pertanto supposto. A seguito della produzione della busta paga effettiva, emessa dalla società datrice, esso è poi risultato di entità maggiore ed è stato oggetto della sua richiesta nel giudizio di opposizione, disattesa dalla Corte territoriale sul ravvisato presupposto di ultrapetizione in caso di pronuncia (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 5 al terzo di pg. 6 della sentenza); 3.3. reputa questa Corte che debba essere escluso che il lavoratore abbia formulato nel giudizio di opposizione una domanda diversa da quella proposta in via monitoria, sia pure in parte qua, in riferimento al suddetto maggiore importo, per identità in entrambe di causa petendi(periodo retributivo rivendicato: mensilità di luglio 2013 non percepita) e di petitum(determinato in riferimento, non già ad uno specifico e determinato importo, bensì a quello risultante dall’unica busta paga regolare del periodo retributivo rivendicato). In proposito, giova pure ribadire che non sono vietate le variazioni semplicemente quantitative del petitum, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducanonuovi temi di indagine, siccome non comportanti violazione alcuna del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte (Cass. 22 maggio 2000, n. 6638; Cass. 20 aprile 2007, n. 9522); 3.4. ricorre pertanto il vizio denunciato di omessa pronuncia, per l’assenza di qualsiasi decisione su un capo di domanda (anche parziale come nella specie), intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessapronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308; 16 luglio 2018, n. 18797; Cass. 13 gennaio 2022, n. 933), che non sia resa neppure sotto il profilo di un’implicita statuizione di rigetto (Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718);4. il ricorrente ha poi dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l’unicità del rapporto di lavoro instaurato e non invece di due distinti, come invece preteso dalla società datrice (con relativa liquidazione di due importi a titolo di T.f.r., di entità inferiore all’unico che sarebbe spettato), sul rilievo dell’assenza di contestazione di tale circostanza dal lavoratore, che ha invece sempre insistito, anche nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, per detta unicità, pure contestando i conteggi relativi in base ad essa (secondo motivo); 5. esso è invece infondato; 6. la Corte territoriale ha correttamente rilevato che “a fronte dell’affermazione della esistenza di due periodi di lavoro – con un intervallo temporale di circa tre mesi – f atta da parte della società nella opposizione a decreto ingiuntivo … l’istante nulla ha rilevato o contestato in proposito nella memoria di costituzione all’opposizione dovendosi pertanto ritenere la circostanza pacifica tra le parti in virtù del principiodi non contestazione” (così al terzo capoverso di pg. 7 della sentenza): come in effetti risulta dalla trascrizione della parte d’interesse della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione (dall’undicesimo alinea di pg. 19 all’ottavo di pg. 20 del ricorso), da cui si evince semplicemente l’insistenza del lavoratore, a fronte di due distinti rapporti di lavoro, della rivendicazione di uno unico, mai tradottasi in una domanda di accertamento, come si evince chiaramente dalle conclusioni dal predetto rassegnate nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (trascritte a pgg. 4 e 5 del ricorso); 6.1. essa ha quindi esattamente applicato il principio di non contestazione, nell’esercizio di un potere, tipicamente proprio del giudice di merito, rientrante nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490): oggi nel più circoscritto ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 7 5 c.p.c.; da esso peraltro esorbitando la censura di omesso esame, in realtà non di un “fatto storico” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053 e successive), quanto piuttosto di una valutazione, peraltro esaminata (“Deve essere disattesa la censura relativa alla debenza di somme a titolo di TFR … rivendicate dall’appellante sul presupposto dell’unicità del rapporto di lavoro”: così al secondo capoverso di pg. 7 della sentenza), non sorretta da alcun accertamento della sua esistenza; 7. il ricorrente ha dedotto, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, secondo comma e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per erronea statuizione di compensazione delle spese del giudizio da parte della Corte territoriale, nell’inosservanza del principio di causazione del giudizio e di soccombenza, in favore assolutamente prevalente del lavoratore, con giustificazione motiva meramente apparente; e con reiterazione della condanna risarcitoria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., della società per la pretestuosa proposizione di domanda riconvenzionale risarcitoria, disattesa dal Tribunale (terzo motivo); 8. esso è infondato in ragione della chiara ed esaustiva motivazione fornita dalla Corte d’appello e fondata sul parziale accoglimento della domanda(Cass. Sez.Un., 32061/2022), mentre non è censurabile la determinazione totale o parziale della compensazione, non sussistendo un obbligo del giudice di rispettare un’esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese posta a carico della parte soccombente (Cass. N. 30592/2017); 9. pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto, rigettatiil secondo ed il terzo, con la cassazione della sentenza impugnata e, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di condanna della società al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di € 110,00 oltre accessori di legge dalla domanda e compensazione, per il parziale accoglimento della domanda, delle spese dell’intero processo (gradi di merito e giudizio di legittimità) tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la società al pagamento, in favore del lavoratore,