CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1950
Cassazione n. 45044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1950 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del difensore in data 5 ottobre 2023 con cui si ribadisce l'ammissibilità del ricorso alla luce dei motivi proposti insistendo per il loro accoglimento; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si contesta con i due motivi la violazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. al contempo deducendo la violazione dell'art. 240 cod. pen. là dove i lingotti confiscati sono stati ritenuti prodotto del reato sono manifestamente infondati tenuto conto che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello si è attenuta con rigore ai limiti del rinvio avendo motivato in punto di disposta confisca ritenendo che, come già in precedenza effettuato con riferimento ad altri beni, l'oro in lingotti fosse il prodotto della ricezione e fusione dei monili in oro ricevuti ed il risultato della violazione contenuta nella norma incriminatrice contestata al capo d); rilevato che nessuna mutazione del titolo è stato effettuato da parte della Corte di merito in quanto l'operazione risulta identica a quella che ha portato questa Corte a ritenere manifestamente infondata identica censura in merito al fornetto ed ai crogioli, visto che solo la assenza di motivazione sul punto ha comportato l'annullamento, nonostante identica censura (pag. 5 - prima del considerato in diritto, della sentenza n. 22493 del 2021 di questa Suprema Corte) fosse stata formulata con riferimento ad altri beni confiscati (fometto e crogioli); ritenuto, allora, che nessuna preclusione risulta sussistere in ordirle al titolo di reato posto a fondamento della confisca, come anche implicitamente già evidenziato nella sentenza di rinvio a cui la Corte di appello si è conformata; rilevato che nessun esito sortisce la memoria presentata dalla difesa, non idonea a superare le conclusioni sopra esposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così