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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03886/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 marzo 2019 il Tribunale di Udine dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti; [OSCURATO:PERSONA] era imputato dei reati di cui agli artt.56, 110, 640 cod.pen. (capo a), 61 n.2, 110 e 485 cod.pen. (capo b), 61 n.2, 110 e 485 cod.pen. (capo c), 110 642 comma 2 cod.pen. (capo d); nella motivazione della sentenza, il giudice dava atto che per melb errore era stata omessa la pronuncia di assoluzione dell'imputato in ordine alle condotte di falso di cui ai capi b) e c), non più previsti dalle legge come reato.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 20 gennaio 2021, assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi b) e c) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, revocando le statuizioni civili nei confronti della parti civili [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo b) e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo c), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi a) e d) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo a) e [OSCURATO:SOCIETA]. per il reato di cui al capo d), condannando l'imputato alla rifusione delle spese del grado delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che dopo 16 giorni dalla sua richiesta di trattazione del giudizio di appello con discussione orale erano pervenute le memorie delle tre parti civili, ed all'udienza nessuna delle parti civili si era presentata, per cui non si comprendeva come fosse stato possibile liquidare le spese di rappresentanza e difesa a due di queste parti civili; inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto specificare le singole voci della nota spese delle parti civili e l'ammontare concreto di ogni singola fase liquidata; vista l'assenza delle parti civili all'udienza e l'assenza di qualsiasi memoria scritta in contestazione all'appello di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dovuto essere liquidata la fase decisionale. 1.2 Il difensore eccepisce l'inosservanza dell'art. 541 comma 2 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto: la parte civile Cesari aveva concluso in primo grado chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, sapendo, o dovendo sapere perfettamente, che il fatto di cui al capo c) dell'imputazione non era più reato, ed aveva reiterato la richiesta anche in grado di appello; la Corte di appello aveva eliminato la pronuncia di risarcimento, ma non aveva dato seguito alla pronuncia condannando la medesima alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato come da art. 541 cod.proc.pen., motivando la decisione affermando semplicemente che non ne ricorrevano i presupposti. 2 • • 1.3 Il Procuratore generale depositava note scritte nelle quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è infondato. 2.1 II primo motivo di ricorso è infondato, posto che non vi è alcuna certezza in merito al fatto che sia stato comunicato alle parti civili che si sarebbe proceduto con trattazione orale, nulla avendo prodotto il ricorrente al riguardo, per cui il motivo è privo di specificità Quanto alla liquidazione delle spese si deve ribadire che "il giudice nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l'art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto dei valori medi" (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894), come avvenuto nel caso in esame, in cui la somma di C 1.500,00 liquidata alle parti civili è inferiore ai valori medi (le tabelle allegate al DM 55/14 prevedevano, quali valori medi, C 450,00 per la fase di studio, C 540,00 per la fase introduttiva, C 1.080,00 per la fase istruttoria ed C 1.350,00 per la fase decisionale, per un totale di C 3.420,00; anche escludendo l'ultima delle voci, non verrebbero superati i valori medi) 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, è indubbio che anche l'ipotesi della rifusione delle spese sostenute dall'imputato sono imputabili soltanto a titolo di colpa.

Oltre ad una lettura in chiave estensiva delle menzionate pronunce di illegittimità milita verso tale prospettiva il richiamo dell'art. 427, 2° comma, ai «casi previsti dal primo comma», interpolati, appunto, dalla Corte Costituzionale: soltanto all'esito di un motivato giudizio positivo sull'esistenza dì colpa si può procedere alla condanna alle spese.

Nella sentenza impugnata tale giudizio è stato effettuato dalla Corte di appello, che ha ritenuto non sussistere motivi per la condanna alle spese delle parti civili (pagina 19 della sentenza impugnata); a fronte di tale motivazione, il ricorso chiede a questa Corte di effettuare una valutazione diversa da quella compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità; si deve peraltro rilevare che, se è vero che il reato di cui all'art. 485 cod.pen. è stato abrogato nel 2016, è anche vero che il processo è iniziato prima di tale data, per cui le richieste delle parti civili erano in origine legittime.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile^ i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 marzo 2019 il Tribunale di Udine dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti; [OSCURATO:PERSONA] era imputato dei reati di cui agli artt.56, 110, 640 cod.pen. (capo a), 61 n.2, 110 e 485 cod.pen. (capo b), 61 n.2, 110 e 485 cod.pen. (capo c), 110 642 comma 2 cod.pen. (capo d); nella motivazione della sentenza, il giudice dava atto che per melb errore era stata omessa la pronuncia di assoluzione dell'imputato in ordine alle condotte di falso di cui ai capi b) e c), non più previsti dalle legge come reato. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 20 gennaio 2021, assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi b) e c) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, revocando le statuizioni civili nei confronti della parti civili [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo b) e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo c), dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi a) e d) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo a) e [OSCURATO:SOCIETA]. per il reato di cui al capo d), condannando l'imputato alla rifusione delle spese del grado delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che dopo 16 giorni dalla sua richiesta di trattazione del giudizio di appello con discussione orale erano pervenute le memorie delle tre parti civili, ed all'udienza nessuna delle parti civili si era presentata, per cui non si comprendeva come fosse stato possibile liquidare le spese di rappresentanza e difesa a due di queste parti civili; inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto specificare le singole voci della nota spese delle parti civili e l'ammontare concreto di ogni singola fase liquidata; vista l'assenza delle parti civili all'udienza e l'assenza di qualsiasi memoria scritta in contestazione all'appello di [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dovuto essere liquidata la fase decisionale. 1.2 Il difensore eccepisce l'inosservanza dell'art. 541 comma 2 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto: la parte civile Cesari aveva concluso in primo grado chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, sapendo, o dovendo sapere perfettamente, che il fatto di cui al capo c) dell'imputazione non era più reato, ed aveva reiterato la richiesta anche in grado di appello; la Corte di appello aveva eliminato la pronuncia di risarcimento, ma non aveva dato seguito alla pronuncia condannando la medesima alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato come da art. 541 cod.proc.pen., motivando la decisione affermando semplicemente che non ne ricorrevano i presupposti. 2 • • 1.3 Il Procuratore generale depositava note scritte nelle quali chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è infondato. 2.1 II primo motivo di ricorso è infondato, posto che non vi è alcuna certezza in merito al fatto che sia stato comunicato alle parti civili che si sarebbe proceduto con trattazione orale, nulla avendo prodotto il ricorrente al riguardo, per cui il motivo è privo di specificità Quanto alla liquidazione delle spese si deve ribadire che "il giudice nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l'art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto dei valori medi" (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894), come avvenuto nel caso in esame, in cui la somma di C 1.500,00 liquidata alle parti civili è inferiore ai valori medi (le tabelle allegate al DM 55/14 prevedevano, quali valori medi, C 450,00 per la fase di studio, C 540,00 per la fase introduttiva, C 1.080,00 per la fase istruttoria ed C 1.350,00 per la fase decisionale, per un totale di C 3.420,00; anche escludendo l'ultima delle voci, non verrebbero superati i valori medi) 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, è indubbio che anche l'ipotesi della rifusione delle spese sostenute dall'imputato sono imputabili soltanto a titolo di colpa. Oltre ad una lettura in chiave estensiva delle menzionate pronunce di illegittimità milita verso tale prospettiva il richiamo dell'art. 427, 2° comma, ai «casi previsti dal primo comma», interpolati, appunto, dalla Corte Costituzionale: soltanto all'esito di un motivato giudizio positivo sull'esistenza dì colpa si può procedere alla condanna alle spese. Nella sentenza impugnata tale giudizio è stato effettuato dalla Corte di appello, che ha ritenuto non sussistere motivi per la condanna alle spese delle parti civili (pagina 19 della sentenza impugnata); a fronte di tale motivazione, il ricorso chiede a questa Corte di effettuare una valutazione diversa da quella compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità; si deve peraltro rilevare che, se è vero che il reato di cui all'art. 485 cod.pen. è stato abrogato nel 2016, è anche vero che il processo è iniziato prima di tale data, per cui le richieste delle parti civili erano in origine legittime. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile^ i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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