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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1987

Cassazione n. 17116/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WTS0A) nato il 14/07/1987 avverso l'ordinanza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati mediante le sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chiavari del 20/07/2011, passata in giudicato il 05/12/2012 e della Corte di appello di Genova del 18/06/2018, passata in giudicato il 14/10/2021 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella complessiva misura di anni tredici, mesi due di reclusione ed euro 124.000,00 di multa; il giudice dell'esecuzione, contestualmente, ha disatteso l'istanza di unificazione in continuazione, relativa al reato ex art. 489 cod. pen., giudicato con sentenza del Tribunale di Genova del 02/12/2014, divenuta irrevocabile il 22/12/2014.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi e deducendo vizi rilevanti ex art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, quanto: a) all'esclusione del riconoscimento del vincolo della continuazione, con riferimento al reato di cui all'art. 489 cod. pen., giudicato con sentenza del Tribunale di Genova del 02/12/2014; b) alla ritenuta compatibilità fra gli istituti della continuazione e della recidiva e, consequenzialmente, quanto all'aumento operato ex art. 99 secondo comma cod. pen.; c) alla manifesta contraddittorietà è illogicità della motivazione.

La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità dell'impugnazione, riportandosi a tutte le ragioni poste a fondamento dei motivi di ricorso.

3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione sono inammissibili.

La prima censura difensiva si compendia, infatti, in mere critiche versate in punto di fatto, lamentando essa come l'ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall'incarto processuale ed abbia, quindi, disatteso la richiesta di unificazione in continuazione inerente al reato di cui all'art. 489 cod. pen.

Dette critiche, altresì, appaiono rivalutative e aspecifiche, atteso che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.

Il secondo motivo confligge con una risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è ravvisabile alcuna incompatibilità, fra gli istituti della recidiva e della continuazione, per cui - allorquando sussistano le relative condizioni - questi vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (fra tante, si veda Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624 - 01).Il terzo motivo, parimenti, è volto a prefigurare una lettura alternativa degli elementi di valutazione e conoscenza versati nell'incarto processuale, così auspicando il compimento di una operazione interpretativa avulsa dal giudizio di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WTS0A) nato il 14/07/1987 avverso l'ordinanza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati mediante le sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chiavari del 20/07/2011, passata in giudicato il 05/12/2012 e della Corte di appello di Genova del 18/06/2018, passata in giudicato il 14/10/2021 e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella complessiva misura di anni tredici, mesi due di reclusione ed euro 124.000,00 di multa; il giudice dell'esecuzione, contestualmente, ha disatteso l'istanza di unificazione in continuazione, relativa al reato ex art. 489 cod. pen., giudicato con sentenza del Tribunale di Genova del 02/12/2014, divenuta irrevocabile il 22/12/2014. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi e deducendo vizi rilevanti ex art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, quanto: a) all'esclusione del riconoscimento del vincolo della continuazione, con riferimento al reato di cui all'art. 489 cod. pen., giudicato con sentenza del Tribunale di Genova del 02/12/2014; b) alla ritenuta compatibilità fra gli istituti della continuazione e della recidiva e, consequenzialmente, quanto all'aumento operato ex art. 99 secondo comma cod. pen.; c) alla manifesta contraddittorietà è illogicità della motivazione. La difesa ha anche depositato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità dell'impugnazione, riportandosi a tutte le ragioni poste a fondamento dei motivi di ricorso. 3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione sono inammissibili. La prima censura difensiva si compendia, infatti, in mere critiche versate in punto di fatto, lamentando essa come l'ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall'incarto processuale ed abbia, quindi, disatteso la richiesta di unificazione in continuazione inerente al reato di cui all'art. 489 cod. pen. Dette critiche, altresì, appaiono rivalutative e aspecifiche, atteso che non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione. Il secondo motivo confligge con una risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è ravvisabile alcuna incompatibilità, fra gli istituti della recidiva e della continuazione, per cui - allorquando sussistano le relative condizioni - questi vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (fra tante, si veda Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624 - 01).Il terzo motivo, parimenti, è volto a prefigurare una lettura alternativa degli elementi di valutazione e conoscenza versati nell'incarto processuale, così auspicando il compimento di una operazione interpretativa avulsa dal giudizio di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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