Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2017

Cassazione n. 48295/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 luglio 1971 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza dell'Il novembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 aprile 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di ROBERTO D'ELIA la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati ascrittigli.

Avverso l'anzidetta sentenza ROBERTO D'ELIA - tramite difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa considerazione della sua condizione di salute.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame.

Considerato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale dell'Il novembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 luglio 1971 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza dell'Il novembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di ROBERTO D'ELIA la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati ascrittigli. Avverso l'anzidetta sentenza ROBERTO D'ELIA - tramite difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione per l'omessa considerazione della sua condizione di salute. 2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Considerato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale dell'Il novembre 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 48295/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris