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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 03723/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4512-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] diPENSOTTI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eBALDI MARCO; -intimati - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZEdepositato il 26/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 04512 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che:

1. Il Tribunale di Arezzo, con decreto emesso in data 7 ottobre 2021 e comunicato il giorno successivo, rigettava la domanda di omologa del concordato preventivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA]..

2. La Corte d’appello di Firenze riteneva che il reclamo proposto, in data 20 ottobre 2021, dalla società debitrice avverso tale statuizione fosse inammissibile perché tardivo; il gravame, infatti, doveva essere presentato, in assenza di una contestuale declaratoria di fallimento, nel termine previsto dall’art. 739 cod. proc. civ., norma a cui occorreva fare ricorsoin mancanza di alcuna indicazione in ordine al termine di impugnazione all’interno dell’art. 183, comma 1, l. fall..

3. Per la cassazione di questo decreto, reso in data 14 gennaio 2022 e comunicato il successivo 26 gennaio 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo n. 7/2020 C.P. instaurata presso il Tribunale di Arezzo, non hanno svolto difese.

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 26 e 183 l. fall. e 739 cod. proc. civ., sostiene che la Corte di merito haerroneamente ritenuto che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 l. fall. sia applicabile all’impugnazione del decreto di rigetto del concordato preventivo soltanto se, contestualmente, sia dichiarato anche il fallimento, occorrendo invece, in mancanza di una simile declaratoria , fare riferimento al termine di impugnazione di dieci giorni dalla notificazione del decreto previsto dall’art. 739 cod. proc. civ..

Ric. 2022 n. 04512 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -3- Questo ragionamento – a dire del ricorrente - è fallace, poiché in contrasto con il principio di certezza che deve caratterizzare la disciplina dei termini processuali,non potendo reputarsi che il termine muti a seconda del contenuto del provvedimento impugnato.

5. Il motivo è fondato.

Non è possibile sostenere, come ha fatto il decreto impugnato, che il termine entro cui proporre il reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, l. fall. sia da individuare, in difetto di un’esplicita disposizione in tal senso all’interno della norma, mediante rinvio al disposto dell'art. 739 cod. proc. civ..

Una simile tesi si basa sull'incongruente ipotesi di una coesistenza di distinti terminisecundum eventum, vale a dire a seconda che il tribunale abbia omologato il concordato, oppure rigettato l'istanza di omologazione ma senza dichiarare il fallimento, oppure ancora rigettato l'istanza suddetta dichiarando il fallimento; il che contrasta, però, col principio di certezza che deve caratterizzare la disciplina dei termini processuali.

La giurisprudenza di questa Corte, da tempo e costantemente, ha, invece, sottolineato che il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 183 l. fall., deve essere proposto entro l'unico termine di trenta giorni, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche l’eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di ritenere applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 18, comma 1, l. fall. (si vedano in questo senso Cass. 4304/2012, Cass. 21606/2013, Cass. 22473/2018, Cass. 20892/2019).

Ric. 2022 n. 04512 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -4- Non potendo reputarsi che il termine muti a seconda che la sentenza di fallimento sia o meno pronunciata all'esito del diniego dell'omologazione del concordato, si deve escludere che residui alcuno spazio per l'applicazione, al riguardo, della disciplina generale dei procedimenti camerali prevista dal codice di procedura civile.

6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, conrinvio alla Corte d’appello di Firenze, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4512-2022 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] diPENSOTTI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eBALDI MARCO; -intimati - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZEdepositato il 26/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 04512 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: 1. Il Tribunale di Arezzo, con decreto emesso in data 7 ottobre 2021 e comunicato il giorno successivo, rigettava la domanda di omologa del concordato preventivo presentata da [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La Corte d’appello di Firenze riteneva che il reclamo proposto, in data 20 ottobre 2021, dalla società debitrice avverso tale statuizione fosse inammissibile perché tardivo; il gravame, infatti, doveva essere presentato, in assenza di una contestuale declaratoria di fallimento, nel termine previsto dall’art. 739 cod. proc. civ., norma a cui occorreva fare ricorsoin mancanza di alcuna indicazione in ordine al termine di impugnazione all’interno dell’art. 183, comma 1, l. fall.. 3. Per la cassazione di questo decreto, reso in data 14 gennaio 2022 e comunicato il successivo 26 gennaio 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo n. 7/2020 C.P. instaurata presso il Tribunale di Arezzo, non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso proposto, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 26 e 183 l. fall. e 739 cod. proc. civ., sostiene che la Corte di merito haerroneamente ritenuto che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 l. fall. sia applicabile all’impugnazione del decreto di rigetto del concordato preventivo soltanto se, contestualmente, sia dichiarato anche il fallimento, occorrendo invece, in mancanza di una simile declaratoria , fare riferimento al termine di impugnazione di dieci giorni dalla notificazione del decreto previsto dall’art. 739 cod. proc. civ.. Ric. 2022 n. 04512 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -3- Questo ragionamento – a dire del ricorrente - è fallace, poiché in contrasto con il principio di certezza che deve caratterizzare la disciplina dei termini processuali,non potendo reputarsi che il termine muti a seconda del contenuto del provvedimento impugnato. 5. Il motivo è fondato. Non è possibile sostenere, come ha fatto il decreto impugnato, che il termine entro cui proporre il reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, l. fall. sia da individuare, in difetto di un’esplicita disposizione in tal senso all’interno della norma, mediante rinvio al disposto dell'art. 739 cod. proc. civ.. Una simile tesi si basa sull'incongruente ipotesi di una coesistenza di distinti terminisecundum eventum, vale a dire a seconda che il tribunale abbia omologato il concordato, oppure rigettato l'istanza di omologazione ma senza dichiarare il fallimento, oppure ancora rigettato l'istanza suddetta dichiarando il fallimento; il che contrasta, però, col principio di certezza che deve caratterizzare la disciplina dei termini processuali. La giurisprudenza di questa Corte, da tempo e costantemente, ha, invece, sottolineato che il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 183 l. fall., deve essere proposto entro l'unico termine di trenta giorni, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche l’eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di ritenere applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 18, comma 1, l. fall. (si vedano in questo senso Cass. 4304/2012, Cass. 21606/2013, Cass. 22473/2018, Cass. 20892/2019). Ric. 2022 n. 04512 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -4- Non potendo reputarsi che il termine muti a seconda che la sentenza di fallimento sia o meno pronunciata all'esito del diniego dell'omologazione del concordato, si deve escludere che residui alcuno spazio per l'applicazione, al riguardo, della disciplina generale dei procedimenti camerali prevista dal codice di procedura civile. 6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, conrinvio alla Corte d’appello di Firenze, la quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composiz
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