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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 26718/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 979/2025 CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 15121/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto a carico della medesima la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 (capo 20) e 74 (capo 1) d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante del numero di persone superiore a dieci.

Secondo l’imputazione provvisoria, per quel che in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe partecipe del sodalizio con a capo il compagno Cristian CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26718/2025 Roma, lì, 21/07/2025 Damiani, per conto del quale, specie durante il periodo in cui Damiani era detenuto ed insieme alla madre di costui, [OSCURATO:PERSONA], provvedeva a riscuotere i crediti dagli acquirenti e saldare i debiti nei confronti dei fornitori, facendo da tramite tra il Damiani e gli altri soggetti (intranei e vicini al sodalizio) al fine di impartire e ricevere direttive e organizzare incontri funzionali allo svolgimento dell’attività di illecita cessione di sostanza stupefacente.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la citata ordinanza deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Tribunale – si assume - ha omesso di evidenziare quali fossero gli elementi a sostegno della ritenuta partecipazione all’associazione ed in particolare le ragioni per cui sia stato valorizzato il rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto invece far ritenere come lo stesso avesse condizionato le frequentazioni e che, pertanto, potesse - al più – far configurare un concorso nel reato ma non costituire la condotta una valenza significativa della affectio societatis.

È errata – sostiene la ricorrente - la valorizzazione delle visite effettuate, insieme alla madre del fidanzato, del Damiani presso la comunità [OSCURATO:PERSONA] ove costui si trovava agli arresti domiciliari.

Analogo vizio sussisterebbe là dove il Tribunale ha ritenuto che la Murgese avesse assunto, insieme alla Papaleo, un ruolo vicario del Damiani nel periodo in cui costui era detenuto.

2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale ha omesso di assegnare la corretta rilevanza all’incensuratezza della ricorrente ed all’intervenuta cessazione del rapporto sentimentale che lo aveva legato al Damiani; detta evenienza, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto costituire elemento significativo anche ai fini della richiesta di attenuazione della misura e comunque idoneo a superare la presunzione relativa di pericolosità, considerato che i fatti contestati si arrestano al 2019 e non al 2022, come si afferma erroneamente nell’ordinanza.

Irrilevante risulta che il collaboratore di giustizia Simone (rectius: Fabrizio) Capogna dichiarava di aver visto la Murgese a Madrid con l’attuale compagno, [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta avrebbe incontrato tale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, in quanto generico, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo con cui la ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria risulta generico in quanto privo di confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata.

Ed invero, il Tribunale, dapprima ha svolto una precisa ed esaustiva analisi del compendio indiziario che deponeva per la sussistenza dell’associazione (dato non messo in discussione nel ricorso), per poi evidenziare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], indiscusso capo del sodalizio, evocando le concrete condotte poste in essere dalla Murgese che, spesso insieme alla madre del Damiani, si recava quotidianamente presso il luogo ove [OSCURATO:PERSONA] era detenuto (in comunità) al fine di acquisire le direttive che dovevano essere comunicate ai sodali.

Il Tribunale ha inoltre apprezzato il ruolo di rilievo assunto dalla ricorrente nell’ambito del sodalizio, sia nella vicenda che aveva interessato lo zio del Damiani relativamente a debiti di ingente consistenza non onorati, sia allorché ha esaminato il personale intervento della Murgese, seppure per conto del compagno, per favorire la ripresa dei rapporti del gruppo criminale con altri soggetti che rifornivano di sostanza stupefacenti l’associazione ([OSCURATO:PERSONA]).

A fronte di plurimi dati indiziari che rappresentavano la Murgese quale stabile componente del sodalizio che provvedeva a fare da tramite tra il fidanzato [OSCURATO:PERSONA] e i sodali e viceversa, l’attiva partecipazione nei pagamenti delle forniture e la perfetta conoscenza delle dinamiche del gruppo, generica si rileva la deduzione formulata in sede di ricorso secondo cui non si sarebbe tenuto conto dei rapporti sentimentali tra la Murgese e Damiani, ormai cessati, che - si assume – sarebbero idonei a smentire la partecipazione della ricorrente e la esistenza di una affectio societatis.

Sul punto, si rivela invece pertinente il richiamo del Tribunale al principio di diritto secondo cui i rapporti parentali o coniugali, là dove vanno a sommarsi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01), avendo l’ordinanza assegnato la corretta rilevanza del citato rapporto affettivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto idoneo a rafforzare il vincolo associativo. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, in conclusione, ha dato risalto alla realizzazione di plurime condotte della ricorrente ed al contributo da costei fornito alla compagine, quali indicativi di una stabile e piena adesione al programma criminoso dell’associazione (primo periodo pag. 22 ordinanza impugnata), rilevando come le concrete modalità delle azioni dimostrassero la assidua ed attiva partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico anche attraverso la commissione del provvisoriamente contestato reato fine (capo 20), non oggetto di censura nel ricorso che invece si sofferma a confutare apoditticamente la partecipazione sulla base di una prospettata, ma non dimostrata, assorbente valorizzazione del rapporto affettivo, adeguatamente soppesato e rapportato al predominante quadro indiziario che rivelava la condotta attiva della ricorrente in favore dell’associazione.

3. Generica risulta la censura in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che la difesa ritiene insussistenti in ragione del tempo decorso e della ormai intervenuta cessazione del rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA].

Occorre in via preliminare osservare che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede, in ipotesi di sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, una presunzione relativa sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine all’adeguatezza della misura cautelare in carcere; dette presunzioni possono essere superate tramite idonee e precise allegazioni da cui possa inferirsi l’assenza del rischio di recidiva, ovvero l’adeguatezza di differente misura.

In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché, risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153).

Alla luce delle sopra evidenziate direttrici che governano la valutazione che il giudice della cautela deve operare in ordine all’esame delle esigenze cautelari afferenti alla posizione del partecipe dell’associazione dedita al narcotraffico, si osserva come il Tribunale sia giunto a vagliare l’esistenza delle esigenze cautelari, solo dopo aver correttamente inquadrato ed apprezzato la consistenza e rilevanza del ruolo assunto dalla ricorrente all’interno del sodalizio che, per capacità di far confluire guadagni illeciti (nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro) e quantità di sostanza stupefacente acquistata e venduta (nell’ordine di centinaia di chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina), per numero di persone coinvolte, è stato ritenuto di primaria rilevanza, confutando il Tribunale del riesame tutti i motivi attraverso cui la difesa intendeva accreditare una lettura riduttiva delle emergenze indiziarie e, specificamente, del ruolo della Murgese. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha rilevato come nessuna allegazione da parte della Murgese fosse idonea a smentire la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura.

Il provvedimento assegna la corretta rilevanza al fatto che la ricorrente (come affermato nello sesso ricorso di riesame) avesse comunque continuato i suoi rapporti sentimentali con il Damiani fino al 2022, elemento che fa venir meno la solo prospettata intervenuta cesura con il contesto associativo, specie alla luce del fatto che [OSCURATO:PERSONA], proprio in epoca successiva alla fine del rapporto con Damiani, secondo quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], fosse stata vista in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], attuale compagno, in occasione di un incontro con il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA], ciò dimostrando come la Murgese fosse saldamente inserita in contesti criminali anche di caratura internazionale.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5.

L’attuale stato cautelare dell’indagata impone la trasmissione alla Cancelleria della Corte per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 979/2025 CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 15121/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto a carico della medesima la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 (capo 20) e 74 (capo 1) d.P.R. n. 309 del 1990 con l’aggravante del numero di persone superiore a dieci. Secondo l’imputazione provvisoria, per quel che in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe partecipe del sodalizio con a capo il compagno Cristian CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26718/2025 Roma, lì, 21/07/2025 Damiani, per conto del quale, specie durante il periodo in cui Damiani era detenuto ed insieme alla madre di costui, [OSCURATO:PERSONA], provvedeva a riscuotere i crediti dagli acquirenti e saldare i debiti nei confronti dei fornitori, facendo da tramite tra il Damiani e gli altri soggetti (intranei e vicini al sodalizio) al fine di impartire e ricevere direttive e organizzare incontri funzionali allo svolgimento dell’attività di illecita cessione di sostanza stupefacente. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la citata ordinanza deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale – si assume - ha omesso di evidenziare quali fossero gli elementi a sostegno della ritenuta partecipazione all’associazione ed in particolare le ragioni per cui sia stato valorizzato il rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe dovuto invece far ritenere come lo stesso avesse condizionato le frequentazioni e che, pertanto, potesse - al più – far configurare un concorso nel reato ma non costituire la condotta una valenza significativa della affectio societatis. È errata – sostiene la ricorrente - la valorizzazione delle visite effettuate, insieme alla madre del fidanzato, del Damiani presso la comunità [OSCURATO:PERSONA] ove costui si trovava agli arresti domiciliari. Analogo vizio sussisterebbe là dove il Tribunale ha ritenuto che la Murgese avesse assunto, insieme alla Papaleo, un ruolo vicario del Damiani nel periodo in cui costui era detenuto. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha omesso di assegnare la corretta rilevanza all’incensuratezza della ricorrente ed all’intervenuta cessazione del rapporto sentimentale che lo aveva legato al Damiani; detta evenienza, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto costituire elemento significativo anche ai fini della richiesta di attenuazione della misura e comunque idoneo a superare la presunzione relativa di pericolosità, considerato che i fatti contestati si arrestano al 2019 e non al 2022, come si afferma erroneamente nell’ordinanza. Irrilevante risulta che il collaboratore di giustizia Simone (rectius: Fabrizio) Capogna dichiarava di aver visto la Murgese a Madrid con l’attuale compagno, [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta avrebbe incontrato tale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto generico, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo con cui la ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria risulta generico in quanto privo di confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata. Ed invero, il Tribunale, dapprima ha svolto una precisa ed esaustiva analisi del compendio indiziario che deponeva per la sussistenza dell’associazione (dato non messo in discussione nel ricorso), per poi evidenziare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], indiscusso capo del sodalizio, evocando le concrete condotte poste in essere dalla Murgese che, spesso insieme alla madre del Damiani, si recava quotidianamente presso il luogo ove [OSCURATO:PERSONA] era detenuto (in comunità) al fine di acquisire le direttive che dovevano essere comunicate ai sodali. Il Tribunale ha inoltre apprezzato il ruolo di rilievo assunto dalla ricorrente nell’ambito del sodalizio, sia nella vicenda che aveva interessato lo zio del Damiani relativamente a debiti di ingente consistenza non onorati, sia allorché ha esaminato il personale intervento della Murgese, seppure per conto del compagno, per favorire la ripresa dei rapporti del gruppo criminale con altri soggetti che rifornivano di sostanza stupefacenti l’associazione ([OSCURATO:PERSONA]). A fronte di plurimi dati indiziari che rappresentavano la Murgese quale stabile componente del sodalizio che provvedeva a fare da tramite tra il fidanzato [OSCURATO:PERSONA] e i sodali e viceversa, l’attiva partecipazione nei pagamenti delle forniture e la perfetta conoscenza delle dinamiche del gruppo, generica si rileva la deduzione formulata in sede di ricorso secondo cui non si sarebbe tenuto conto dei rapporti sentimentali tra la Murgese e Damiani, ormai cessati, che - si assume – sarebbero idonei a smentire la partecipazione della ricorrente e la esistenza di una affectio societatis. Sul punto, si rivela invece pertinente il richiamo del Tribunale al principio di diritto secondo cui i rapporti parentali o coniugali, là dove vanno a sommarsi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01), avendo l’ordinanza assegnato la corretta rilevanza del citato rapporto affettivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto idoneo a rafforzare il vincolo associativo. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, in conclusione, ha dato risalto alla realizzazione di plurime condotte della ricorrente ed al contributo da costei fornito alla compagine, quali indicativi di una stabile e piena adesione al programma criminoso dell’associazione (primo periodo pag. 22 ordinanza impugnata), rilevando come le concrete modalità delle azioni dimostrassero la assidua ed attiva partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico anche attraverso la commissione del provvisoriamente contestato reato fine (capo 20), non oggetto di censura nel ricorso che invece si sofferma a confutare apoditticamente la partecipazione sulla base di una prospettata, ma non dimostrata, assorbente valorizzazione del rapporto affettivo, adeguatamente soppesato e rapportato al predominante quadro indiziario che rivelava la condotta attiva della ricorrente in favore dell’associazione. 3. Generica risulta la censura in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che la difesa ritiene insussistenti in ragione del tempo decorso e della ormai intervenuta cessazione del rapporto sentimentale con [OSCURATO:PERSONA]. Occorre in via preliminare osservare che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede, in ipotesi di sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, una presunzione relativa sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia in ordine all’adeguatezza della misura cautelare in carcere; dette presunzioni possono essere superate tramite idonee e precise allegazioni da cui possa inferirsi l’assenza del rischio di recidiva, ovvero l’adeguatezza di differente misura. In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché, risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153). Alla luce delle sopra evidenziate direttrici che governano la valutazione che il giudice della cautela deve operare in ordine all’esame delle esigenze cautelari afferenti alla posizione del partecipe dell’associazione dedita al narcotraffico, si osserva come il Tribunale sia giunto a vagliare l’esistenza delle esigenze cautelari, solo dopo aver correttamente inquadrato ed apprezzato la consistenza e rilevanza del ruolo assunto dalla ricorrente all’interno del sodalizio che, per capacità di far confluire guadagni illeciti (nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro) e quantità di sostanza stupefacente acquistata e venduta (nell’ordine di centinaia di chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina), per numero di persone coinvolte, è stato ritenuto di primaria rilevanza, confutando il Tribunale del riesame tutti i motivi attraverso cui la difesa intendeva accreditare una lettura riduttiva delle emergenze indiziarie e, specificamente, del ruolo della Murgese. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha rilevato come nessuna allegazione da parte della Murgese fosse idonea a smentire la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura. Il provvedimento assegna la corretta rilevanza al fatto che la ricorrente (come affermato nello sesso ricorso di riesame) avesse comunque continuato i suoi rapporti sentimentali con il Damiani fino al 2022, elemento che fa venir meno la solo prospettata intervenuta cesura con il contesto associativo, specie alla luce del fatto che [OSCURATO:PERSONA], proprio in epoca successiva alla fine del rapporto con Damiani, secondo quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], fosse stata vista in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], attuale compagno, in occasione di un incontro con il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA], ciò dimostrando come la Murgese fosse saldamente inserita in contesti criminali anche di caratura internazionale. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L’attuale stato cautelare dell’indagata impone la trasmissione alla Cancelleria della Corte per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26718/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris