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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 11344/2022

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021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sito in Roma, via Tibullo, n. 10, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 257/2021 della Corte di appello di Roma depositata il 26 gennaio 2021 e notificata in pari data.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8531/2021 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 11344/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 07/04/2022

1. la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, che aveva ritenuto sussistente in capo al medesimo professionista l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2010;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur riconoscendo in linea generale l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il professionista avesse percepito redditi di importo inferiore ad euro 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionale dell’attività svolta, rispetto al quale l’Istituto non aveva dato prova alcuna a supporto della sua natura abituale;

3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

6. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, anche con F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8531/2021 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 11344/2022 riferimento all’art. 2697 cod.civ. (in relazione all’art. 360 n. 3, cod.

Data pubblicazione 07/04/2022 proc. civ.), per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale, essendo pacifico che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare di partita IVA ed iscritto al competente Albo degli Avvocati;

2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez.

L. 15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28117, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in particolare, come già osservato da Cass. Sez.

L. n. 7231 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8531/2021 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 11344/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità;

4. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, deve escludersi che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia l’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l’iscrizione F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8531/2021 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 11344/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell’individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l’una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l’altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un’attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come “abituale” ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata;

5. in definitiva, il requisito dell’abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo;

6. nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova – di cui era onerato l’I.N.P.S. – di abitualità dell’attività, ha accertato che l’attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito inferiore al limite;

7. tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall’Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell’iscrizione all’albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l’abitualità (ovvero la non occasionalità) dell’esercizio dell’attività professionale, trattandosi per converso – come accertato dal giudice di merito – di attività non esorbitante dall'occasionalità, infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni in diritto;

8. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8531/2021 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 11344/2022

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U. Data pubblicazione 07/04/2022 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sito in Roma, via Tibullo, n. 10, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 257/2021 della Corte di appello di Roma depositata il 26 gennaio 2021 e notificata in pari data. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8531/2021 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 11344/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 07/04/2022 1. la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, che aveva ritenuto sussistente in capo al medesimo professionista l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2010; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che, pur riconoscendo in linea generale l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata per coloro che esercitano abitualmente la professione di avvocato e che non sono tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il professionista avesse percepito redditi di importo inferiore ad euro 5.000,00 rappresentasse un indizio della natura occasionale dell’attività svolta, rispetto al quale l’Istituto non aveva dato prova alcuna a supporto della sua natura abituale; 3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; 4. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, anche con F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8531/2021 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 11344/2022 riferimento all’art. 2697 cod.civ. (in relazione all’art. 360 n. 3, cod. Data pubblicazione 07/04/2022 proc. civ.), per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarato non sussistente l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che in difetto del superamento del limite di reddito, pari a euro 5.000,00, l’attività svolta debba essere qualificata come occasionale, essendo pacifico che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare di partita IVA ed iscritto al competente Albo degli Avvocati; 2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 15/03/2021, n. 7231, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28117, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 7231 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8531/2021 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 11344/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all’uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità; 4. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, deve escludersi che tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (nella specie applicabili ratione temporis), così da trapassare nel campo della presunzione legale; infatti, sia l’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l’iscrizione F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8531/2021 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 11344/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell’individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l’una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l’altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un’attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come “abituale” ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata; 5. in definitiva, il requisito dell’abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo; 6. nella specie, la Corte territoriale, in difetto di prova – di cui era onerato l’I.N.P.S. – di abitualità dell’attività, ha accertato che l’attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito inferiore al limite; 7. tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall’Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell’iscrizione all’albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l’abitualità (ovvero la non occasionalità) dell’esercizio dell’attività professionale, trattandosi per converso – come accertato dal giudice di merito – di attività non esorbitante dall'occasionalità, infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni in diritto; 8. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8531/2021 Numero sezionale 1758/2022 Numero di raccolta generale 11344/2022 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. Data pubblicazione 07/04/2022 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D
Sentenza Cassazione n. 11344/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris