CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ettore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi, per SURIANO Francesco, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, il quale, illustrati i motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, il quale, illustrati i motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto il riesame promosso nell'interesse di SURIANO Francesco avverso l'ordinanza del Gip, con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla sua partecipazione, in posizione apicale siccome vertice dell'omonimo gruppo, a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti importate dall'estero e destinate al mercato interno, con condotte poste in essere dal settembre 2017 e sino al luglio 2019, oltre a numerosi reati fine in materia di stupefacenti, escludendo l'aggravante della ingente quantità per i capi C5) e C30) e confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, quanto alla ritenuta gravità indiziaria per i reati associativo e fine, oltre a vizio della motivazione quanto alla valutazione della memoria difensiva e alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni e, quanto al capo C2), anche vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria, con conseguente carenza di essa per tutti i capi dell'incolpazione provvisoria. In particolare, la difesa rileva che, con la memoria difensiva, in riferimento ai capi C1) e C2), si era rilevato che le intercettazioni sull'utenza 00491746211539, attribuita al SURIANO, erano state autorizzate sulla scorta dei tabulati telefonici relativi a una cella sita in Rosarno per i giorni 11 e 12 ottobre 2017, con provvedimento del pubblico ministero del 13/1/2017, assente agli atti, con conseguente nullità del decreto autorizzativo che a tale tabulato faceva riferimento. Sotto altro profilo, peraltro, la difesa aveva rilevato il difetto di motivazione del decreto di acquisizione di quel traffico, oltre alla circostanza che il decreto doveva esser rivolto al fornitore del servizio, previa identificazione dell'utenza. Con conseguente insussistenza della gravità indiziaria per i capi di incolpazione indicati alla pag. 18 del ricorso; quanto al capo C3), invece, ha opposto la mera apparenza della motivazione quanto alle censure contenute nella memoria depositata in sede di riesame. Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari per il capo A) della incolpazione provvisoria, contestando il ragionamento presuntivo operato dal Tribunale, a fronte della risalenza nel tempo dei fatti. Con un terzo motivo, infine, ha dedotto violazione di legge e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità o decadenza quanto alla ritenuta adeguatezza della sola misura infra muraria, difettando indicazioni che denotino la insufficienza della misura domiciliare, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il pericolo di reiterazione criminosa. 3. La difesa ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha sviluppato i temi esposti in ricorso in relazione alla contestazione associativa e al ruolo verticistico attribuito al SURIANO, rilevando che il Tribunale non avrebbe rigorosamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, inteso qual p coscienza e volontà di assicurare il proprio stabile contributo al gruppo. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale ha ritenuto infondata la preliminare eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT n. 1683/17 (a base delle imputazioni di cui ai capi Cl e C2), emesso sulla base dei tabulati delle comunicazioni del 11 e 12 ottobre 2017 tra le utenze tedesche in uso ai rosarnesi (FEDELE [OSCURATO:PERSONA]) e al SURIANO, formulata alla luce della lamentata mancanza di detti tabulati agli atti del fascicolo, con conseguente, prospettata illegittimità del decreto di intercettazione, rilevando, quanto al secondo profilo, che il decreto di convalida aveva indicato entrambi i presupposti giustificativi (sufficienza indiziaria e necessità delle operazioni), prospettando l'esistenza di un gruppo organizzato di narcotrafficanti (tra cui il citato FEDELE), operanti su territorio rosarnese, utilizzatori di utenze con sim cards tedesche, a loro volta attive con altre utenze operanti sul territorio tedesco, delle quali era stata autorizzata la captazione. Di ciò si era dato atto nel decreto di convalida d'urgenza, la indispensabilità del mezzo di ricerca della prova essendo stata motivata per relationem all'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quanto, invece, all'assenza dei tabulati, quel giudice ha rilevato che la difesa non aveva formulato alcuna richiesta in tal senso, ritenuta la sufficienza dei dati riversati nelle relative informative. Ancora, quanto alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni poste a base delle incolpazioni di cui ai capi da C5 a C13, da C15 a C22 e da C24 a C32, eccepita sull'assunto che i relativi decreti erano stati emessi sulla scorta degli esiti dell'intercettazione disposta sull'utenza in uso al SURIANO, illegittimamente monitorata nel RIT n. 100/18 in quanto la attività tecnica era stata autorizzata in difetto di elementi che rendessero necessaria detta captazione, per insufficienza di quelli ricavati dal RIT n. 73/2018, il Tribunale ha precisato che l'assunto era del tutto infondato: la sussistenza dei sufficienti indizi di reato era riscontrabile ai sensi della normativa in materia di intercettazioni nei reati di criminalità organizzata e, nella specie, le intercettazioni in questione erano state giustificate alla stregua dei contatti intercorsi tra l'utenza e altra in uso ai trafficanti attenzionati, già legittimamente intercettata, ancora una volta rimarcato l'onere difensivo di richiedere l'ostensione dei tabulati relativi al traffico telefonico sul ripetitore interessato. Quanto alla gravità indiziaria, quel giudice ha preliminarmente ricostruito la storia del procedimento, prendendo le mosse da altro (operazione "Gerry") in cui era stata accertata la disponibilità (in capo a tale FEDELE [OSCURATO:PERSONA] e al genero CAPPONE Fabio) di utenze utilizzate per gestire un traffico organizzato di sostanze stupefacenti anche attraverso lo schermo di un'attività di rivendita di autoveicoli usati (Autoperla), fittiziamente intestata al secondo e di fatto riconducibile al primo, come comprovato dall'accertata circostanza che era costui a condurre direttamente l'attività di commercializzazione delle auto provenienti dalla Germania. Il prosieguo delle indagini aveva consentito di verificare l'esistenza di un gruppo di soggetti, operanti a Rosarno, che utilizzavano schede telefoniche di provenienza tedesca e intestate a soggetti di comodo o prive di intestatari, che venivano assegnate a contatti fidati e che venivano utilizzate per conversare attraverso sms, mediante un codice cifrato. Associata l'attività di ascolto ai servizi di osservazione e videoripresa, la polizia giudiziaria era stata in grado di identificare gli interlocutori e verificare che il contenuto delle conversazioni era il traffico di stupefacenti: infatti, nonostante il mancato monitoraggio di tutte le trasferte estere, erano stati ricostruiti gli spostamenti, l'attività di supporto e la organizzazione logistica del gruppo estero e individuato un rodato apparato organizzativo alle spalle del gruppo che faceva affidamento su mezzi (telefoni dedicati e criptati, autovetture appositamente adattate al trasporto della droga) che è quello descritto al capo A) contestato nel presente procedimento (operazione "Crypto"), diretta derivazione del primo. L'organizzazione, con sede in Rosarno, era riconducibile al gruppo CACCIOLA-CERTO- PRONESTÌ ed era composta da una pletora di soggetti identificati, i quali, reperito lo stupefacente nel nord dell'Europa, provvedeva poi a trasportarlo via terra sino a Rosarno, occultato in autovetture predisposte, e a rivenderlo sull'intero territorio nazionale. Si delineava, così, una complessa organizzazione, grazie alla quale, la sostanza, una volta giunta nella Piana di [OSCURATO:PERSONA], veniva redistribuita presso diversi gruppi (uno, operante a Amantea e facente capo a SURIANO Francesco; un altro, operante nel torinese e riconducibile a RASO Vincenzo che si avvaleva del corriere e spacciatore VIOLA Gianfranco; altri, operanti nel catanese e riconducibili rispettivamente a CAMBRIA Francesco e a VITALE Franco, VITALE Giuseppe e VITALE Fabio; un altro ancora, operante in Siracusa, Benevento e Milano riconducibile a ZULLO Giuseppe, LIISTRO Carmelo, PIZZO Maurizio e PIZZO Giulio). Secondo la tesi accusatoria, tra il gruppo di Rosarno e tali altri gruppi si era creata una vera e propria sinergia criminale, in virtù della quale gli stessi agivano in mutuo aiuto nella fornitura della droga. Nell'ordinanza vengono quindi analiticamente richiamati, anche mediante trascrizione di taluni passaggi, dialoghi ritenuti eloquenti sulla natura dell'attività che coinvolgeva i soggetti interagenti, traendone quel giudice la conclusione della esistenza di una complessa organizzazione che, assunto come fulcro operativo la cellula di Rosarno, motore dell'intera operazione, si diramava in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, attraverso l'attività dei singoli sotto gruppi, convergente verso l'unico obiettivo e legati alla "casa madre" attraverso una affectio che andava al di là della mutua conoscenza tra tutti i sodali, ma che era ricavabile dalla continua disponibilità degli esponenti delle cellule verso il gruppo rosarnese. L'attività di PG correlata alla captazione dei dialoghi aveva poi consentito di operare alcuni sequestri, di verificare quali fossero i luoghi dell'approvvigionamento, di identificare i fornitori e i trasportatori e di ricostruire l'intero traffico, posto in essere attraverso mezzi (utenze dedicate, telefoni criptati, macchine modificate), predisposti per durare nel tempo e non strumentali alla estemporanea perpetrazione dei singoli reati fine. In tale contesto, era emerso anche il sotto-gruppo capeggiato da SURIANO Francesco. Proprio muovendo dai singoli reati fine, ricostruiti attraverso una lunga e minuziosa disamina, cadenzata dalla elencazione degli elementi d'accusa, principalmente rappresentati dagli esiti dell'attività d'intercettazione e dai connessi servizi di controllo e osservazione, il Tribunale ha dato conto degli elementi valorizzati, per ricavarne a valle utili elementi a conferma del ruolo del SURIANO, prendendo le mosse dai capi C1), C2) e C3), dal cui compendio probatorio quel giudice ha ricavato la dimostrazione dell'esistenza di un accordo operativo strategico con il gruppo rosarnese, ponendo in risalto i rapporti del SURIANO con i vertici di quel gruppo. Dai dati raccolti era emerso che l'indagato poteva intrattenere detti rapporti proprio perché a capo, a sua volta, di una struttura criminale organizzata operante sul territorio di Amantea, composta, tra i tanti, da SCALISE Alessandro, MARIGLIANO Alessandro, PATI William e PATI Giampiero, ai quali egli impartiva direttive attraverso utenze dedicate e sms, valorizzando, sempre in chiave associativa, i rapporti con il PORCARO, stabile acquirente della droga e disponibile a nuove opportunità di affari. Quanto, poi, al profilo cautelare, quel giudice ha ritenuto che, nella specie, al di là di ragionamenti di tipo presuntivo alla stregua del disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussistesse il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose: il SURIANO era perfettamente inserito nelle dinamiche associative, era in grado di interloquire alla pari con il nucleo rosarnese, nei cui confronti manifestava la volontà di fornire il suo fattivo appoggio; era stata anche constatata la disponibilità di considerevoli quantitativi di stupefacente delle più svariate tipologie a riprova della sua vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata, essendo emerso altresì l'affidamento che egli poteva riporre su relazioni criminali anche all'estero, come dimostrato dalla trasferta a Norimberga in compagnia di SCALISE Alessandro. Di qui, la ritenuta idoneità della sola misura carceraria a impedire il reinserimento dell'indagato nei traffici illeciti, considerati il suo ruolo apicale in seno al gruppo guidato e la non occasionalità delle condotte contestategli. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa non ha operato un effettivo confronto con la motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata, con la quale si dà atto che l'autorizzazione dell'intercettazione era avvenuta sulla scorta degli elementi emersi dai tabulati telefonici, acquisiti con decreto del pubblico ministero disposto ai sensi dell'art. 132 del d. Igs. n. 196/2003, datato 13/10/2017 il quale, a sua volta, rinviava agli elementi riversati nella informativa in pari data del GICO di Catanzaro, in cui erano state indicate le attività predisposte per individuare le utenze tedesche in contatto con quelle in uso ai membri dell'organizzazione. Da ciò la difesa sembra inferire che detti tabulati siano stati illegittimamente acquisiti, con ciò omettendo però di considerare il riferimento espresso all'art. 132 citato, ma soprattutto, la circostanza che la ostensione dei tabulati non era stata richiesta dalla difesa.Con la conseguenza che l'intera impalcatura dell'articolata censura difensiva, dalla quale lo stesso deducente fa discendere, quale effetto diretto e immediato, la inutilizzabilità delle intercettazioni, siccome illegittimamente autorizzate e, quindi, l'assenza di un quadro gravemente indiziario a carico del SURIANO, si poggia su un assunto indimostrato e, al contrario, superato dal Tribunale mediante un rinvio agli atti del procedimento. 4. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente un pericolo concreto e attuale di reiterazione criminosa, superando ogni automatismo che la presunzione relativa poteva in parte giustificare, stante la contestazione associativa di cui al capo A) e ha, del tutto legittimamente, valorizzato le concrete modalità del fatto e la personalità dell'indagato. Da un lato, infatti, era emersa la capacità del SURIANO di relazionarsi alla pari con il gruppo rosarnese; dall'altro, quella di rifornirsi di considerevoli quantitativi di stupefacente, avvalendosi di reti criminali, operanti anche all'estero, indicando elementi fattuali a riprova di tale assunto. La difesa, dal canto suo, ha opposto che il Tribunale si sarebbe limitato a evocare una inammissibile inversione dell'onere della prova, omettendo ogni confronto con gli elementi sui quali ilpiudizio prognostico è stato formulato. Trattasi, peraltro, di motivazione del tutto coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett.c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). Lo stesso dicasi quanto alla spiegazione con cui il Tribunale ha ritenuto l'idoneità contenitiva della sola misura inframuraria, valorizzando a tal fine anche la circostanza della mancata identificazione di alcuni membri del sodalizio criminoso. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di