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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 1972

Cassazione n. 46199/2021

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uente 17 L, SENTENZA IL C sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1972, avverso l'ordinanza in data 17/08/2021 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'indagato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17 agosto 2021 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 23 giugno 2021 con cui il GIP del Tribunale di Salerno gli aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. La difesa dell'indagato presenta nove motivi di ricorso.

Con il primo contesta l'omessa motivazione in merito all'esistenza del mandato professionale conferito dalla GPS in data 21 maggio 2020, sotto il profilo ivth della violazione di legge, della mancata assunzione di una prova decisiva e del vizio di motivazione.

Sostiene di essere stato segnalato ad [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della GPS, come spedizioniere professionale presso il porto di Salerno e di aver conosciuto il committente solo in relazione a questa vicenda.

Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in merito alla conoscenza del contenuto del carico GETU 5908581.

Ricorda di non aver dato seguito alla richiesta del cliente di cambiare le etichette per occultare la provenienza siriana del carico e spiega che le pratiche di triangolazione commerciali erano regolari.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in merito alla valutazione del comportamento tenuto.

Precisa che, in seguito al blocco del container, si era attivato per agevolarne lo sblocco, ma, a causa dell'atteggiamento ambiguo del cliente, si era insospettito, aveva chiesto spiegazioni e, non soddisfatto, aveva rinunciato al mandato e formalizzato una denuncia all'Antifrode.

Lamenta che la decisione si era focalizzata sulla richiesta dell'uso dello scanner, che non funzionava, quando invece questa forma di controllo era solo prodromica ad un eventuale controllo manuale.

Con il quarto denuncia il vizio di motivazione in ordine alla remissione del mandato e alla presentazione della denuncia.

Ripercorre le tappe del rapporto commerciale con [OSCURATO:PERSONA] e ricorda di aver subito preso le distanze dal co- indagato, il quale, non a caso, era venuto a Salerno per chiarire la vicenda.

Lamenta in particolare l'omesso esame delle mail documentanti la correttezza del suo comportamento nonché della tempestiva denuncia del 15 giugno 2020.

Con il quinto eccepisce l'omessa valutazione degli elementi in suo favore, quali, ad esempio, e su tutti, la remissione del mandato e la presentazione della denuncia.

Con il sesto contesta il vizio di motivazione in ordine alle operazioni di "tramacco".

Spiega di aver eseguito tutte le procedure doganali in modo accurato e lecito.

Contesta la ricostruzione del Tribunale del riesame e ribadisce di non aver cambiato le etichette, condotta invero neanche contestatagli.

Con il settimo eccepisce il vizio di motivazione in merito alle spedizioni precedenti e successive effettuate per conto della GPS.

Quelle precedenti non potevano dirsi illecite, quelle successive non potevano essergli ascritte.

Considera congetturale la ricostruzione proposta dal Tribunale del riesame.

Con l'ottavo contesta il movente economico, perché sostiene che la somma di euro 58.000 transitata sul conto belga era coerente con l'attività svolta e documentata dalle fatture indicate analiticamente in ricorso.

Con il nono censura la motivazione in merito alla valutazione delle esigenze cautelari nonché dell'adeguatezza.

Espone che gli arresti domiciliari erano stati applicati dopo un anno dai fatti, che fin dal giugno 2020 aveva presentato la denuncia, che non aveva precedenti penali.

Osserva che l'obiettivo di allontanamento dal lavoro al porto era perseguibile anche con una misura non custodiale, come ad esempio il divieto di dimora nel Comune di Salerno.

Nelle conclusioni scritte ribadisce sinteticamente le ragioni già articolate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il nucleo essenziale dei fatti non è in contestazione.

L'll aprile 2020 arriva al porto di Salerno dalla Siria il container GETU 5908581, recante come mittente tale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] lamal e come destinatario la GPS di Lugano.

Il giorno successivo il carico è sottoposto a blocco da parte dell'Agenzia delle dogane, mentre dall'8 all' 11 giugno è sottoposto a perquisizione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Al suo interno vengono trovati 186,88 chili di pasticche di anfetamine e 2.844,5 chili di hashish, occultati in un carico di mobili e indumenti.

L'agenzia di spedizione del container è l'[OSCURATO:PERSONA] e Figli S.r.l., riconducibile al ricorrente.

Il 14 giugno 2020 arrivano al porto di Salerno altri tre container, sempre destinati alla GPS, in cui sono occultati 14.005 chili di pasticche di anfetamina.

Secondo l'Accusa l'Apicella è responsabile con l'Amato del traffico di sostanze stupefacenti d'ingente quantità.

Secondo la difesa, invece, il ricorrente è estraneo al contenuto del carico, tant'è vero che, appena avuti i primi sospetti, rimette il mandato professionale e sporge denuncia.

4. Ritiene il Collegio che i primi otto motivi del ricorso, relativi ai gravi indizi di colpevolezza, siano infondati, perché non valgono a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame, che ha valorizzato gli scambi di messaggi via telegram tra l'Amato e l'Apicella dal 2 aprile 2020 in poi, funzionali a occultare l'origine siriana del container GETU 5908581, per consentirgli un agevole transito presso i porti intermedi del Mediterraneo fino alla probabile destinazione finale in Libia.

La difesa contesta l'interpretazione delle intercettazioni, che darebbero conto, non già di pratiche commerciali illecite di truffa delle etichette, bensì di regolari triangolazioni commerciali.

In questo contesto, già il Tribunale del riesame ha ritenuto irrilevante il dato formale del conferimento del mandato professionale, su cui ha invece molto insistito la difesa.

Sta di fatto che, in seguito al blocco doganale del container, l'Apicella si è alacremente attivato per liberare la merce e rispedirla in Libia, salvo poi modificare la sua strategia, prendendo le distanze dall'Amato fino a denunciare i fatti, allorché ha saputo che il cliente siriano non voleva che il container fosse sottoposto allo scanner.

E' certo poi che l'Apicella ha ricevuto la somma di euro 58.000 su un conto belga per i servizi svolti in favori della GPS e che non è stata ritenuta sufficiente la prova delle fatture per escludere il sospetto di una sovrafatturazione.

Quanto ai tre container arrivati a Salerno il 14 giugno 2020 con un carico di 14 tonnellate di anfetamine, risulta dalle intercettazioni che si è trattato di un'operazione concordata tra l'Amato e l'Apicella a maggio, mentre dei quattro container arrivati prima di quello sequestrato, il Tribunale del riesame ha solo confermato il fondato sospetto che potessero recare un carico illecito della medesima natura.

A ben vedere, il ricorrente chiede un diverso apprezzamento di alcune decisive circostanze fattuali, e in particolare del comportamento tenuto dopo la comunicazione dell'Amato in merito al blocco dei controlli al porto di Salerno, che è precluso al giudice di legittimità.

Il ragionamento del Tribunale del riesame, che ha sostanzialmente reputato maldestro il tentativo dell'indagato di prendere le distanze dal suo cliente, non reca vizi logici e va confermato / alla stregua degli indizi a disposizione.

5. Alla luce del cospicuo materiale indiziario raccolto, corretta è la valutazione anche delle esigenze cautelari, sussistendo il pericolo di reiterazione della condotta criminosa nell'esercizio dell'attività professionale da parte di un soggetto, indagato per giunta anche in altro procedimento per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di alcol e/o tabacchi lavorati esteri.

Perplessa è invece la motivazione in merito all'idoneità della sola misura custodiale degli arresti domiciliari a impedirgli, come sottolineato dal Tribunale del riesame, "di avere ulteriori contatti con soggetti operanti in circuiti criminali internazionali e di recarsi al porto di Salerno per svolgere il lavoro di spedizioniere attraverso il quale favorisce i traffici di merce illecita, condotta che deve essere, dunque, con tale misura cautelare, impedita".

Infatti, è necessario spiegare per quali ragioni solo la misura detentiva prevenga tale rischio e non anche una meno afflittiva misura non custodiale.

In tali limiti va accolto il nono motivo di ricorso e va disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Salerno, sezione riesame, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Rigetta nel resto il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente 17 L, SENTENZA IL C sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1972, avverso l'ordinanza in data 17/08/2021 del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'indagato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 agosto 2021 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 23 giugno 2021 con cui il GIP del Tribunale di Salerno gli aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. La difesa dell'indagato presenta nove motivi di ricorso. Con il primo contesta l'omessa motivazione in merito all'esistenza del mandato professionale conferito dalla GPS in data 21 maggio 2020, sotto il profilo ivth della violazione di legge, della mancata assunzione di una prova decisiva e del vizio di motivazione. Sostiene di essere stato segnalato ad [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della GPS, come spedizioniere professionale presso il porto di Salerno e di aver conosciuto il committente solo in relazione a questa vicenda. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione in merito alla conoscenza del contenuto del carico GETU 5908581. Ricorda di non aver dato seguito alla richiesta del cliente di cambiare le etichette per occultare la provenienza siriana del carico e spiega che le pratiche di triangolazione commerciali erano regolari. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in merito alla valutazione del comportamento tenuto. Precisa che, in seguito al blocco del container, si era attivato per agevolarne lo sblocco, ma, a causa dell'atteggiamento ambiguo del cliente, si era insospettito, aveva chiesto spiegazioni e, non soddisfatto, aveva rinunciato al mandato e formalizzato una denuncia all'Antifrode. Lamenta che la decisione si era focalizzata sulla richiesta dell'uso dello scanner, che non funzionava, quando invece questa forma di controllo era solo prodromica ad un eventuale controllo manuale. Con il quarto denuncia il vizio di motivazione in ordine alla remissione del mandato e alla presentazione della denuncia. Ripercorre le tappe del rapporto commerciale con [OSCURATO:PERSONA] e ricorda di aver subito preso le distanze dal co- indagato, il quale, non a caso, era venuto a Salerno per chiarire la vicenda. Lamenta in particolare l'omesso esame delle mail documentanti la correttezza del suo comportamento nonché della tempestiva denuncia del 15 giugno 2020. Con il quinto eccepisce l'omessa valutazione degli elementi in suo favore, quali, ad esempio, e su tutti, la remissione del mandato e la presentazione della denuncia. Con il sesto contesta il vizio di motivazione in ordine alle operazioni di "tramacco". Spiega di aver eseguito tutte le procedure doganali in modo accurato e lecito. Contesta la ricostruzione del Tribunale del riesame e ribadisce di non aver cambiato le etichette, condotta invero neanche contestatagli. Con il settimo eccepisce il vizio di motivazione in merito alle spedizioni precedenti e successive effettuate per conto della GPS. Quelle precedenti non potevano dirsi illecite, quelle successive non potevano essergli ascritte. Considera congetturale la ricostruzione proposta dal Tribunale del riesame. Con l'ottavo contesta il movente economico, perché sostiene che la somma di euro 58.000 transitata sul conto belga era coerente con l'attività svolta e documentata dalle fatture indicate analiticamente in ricorso. Con il nono censura la motivazione in merito alla valutazione delle esigenze cautelari nonché dell'adeguatezza. Espone che gli arresti domiciliari erano stati applicati dopo un anno dai fatti, che fin dal giugno 2020 aveva presentato la denuncia, che non aveva precedenti penali. Osserva che l'obiettivo di allontanamento dal lavoro al porto era perseguibile anche con una misura non custodiale, come ad esempio il divieto di dimora nel Comune di Salerno. Nelle conclusioni scritte ribadisce sinteticamente le ragioni già articolate nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il nucleo essenziale dei fatti non è in contestazione. L'll aprile 2020 arriva al porto di Salerno dalla Siria il container GETU 5908581, recante come mittente tale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] lamal e come destinatario la GPS di Lugano. Il giorno successivo il carico è sottoposto a blocco da parte dell'Agenzia delle dogane, mentre dall'8 all' 11 giugno è sottoposto a perquisizione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Al suo interno vengono trovati 186,88 chili di pasticche di anfetamine e 2.844,5 chili di hashish, occultati in un carico di mobili e indumenti. L'agenzia di spedizione del container è l'[OSCURATO:PERSONA] e Figli S.r.l., riconducibile al ricorrente. Il 14 giugno 2020 arrivano al porto di Salerno altri tre container, sempre destinati alla GPS, in cui sono occultati 14.005 chili di pasticche di anfetamina. Secondo l'Accusa l'Apicella è responsabile con l'Amato del traffico di sostanze stupefacenti d'ingente quantità. Secondo la difesa, invece, il ricorrente è estraneo al contenuto del carico, tant'è vero che, appena avuti i primi sospetti, rimette il mandato professionale e sporge denuncia. 4. Ritiene il Collegio che i primi otto motivi del ricorso, relativi ai gravi indizi di colpevolezza, siano infondati, perché non valgono a disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame, che ha valorizzato gli scambi di messaggi via telegram tra l'Amato e l'Apicella dal 2 aprile 2020 in poi, funzionali a occultare l'origine siriana del container GETU 5908581, per consentirgli un agevole transito presso i porti intermedi del Mediterraneo fino alla probabile destinazione finale in Libia. La difesa contesta l'interpretazione delle intercettazioni, che darebbero conto, non già di pratiche commerciali illecite di truffa delle etichette, bensì di regolari triangolazioni commerciali. In questo contesto, già il Tribunale del riesame ha ritenuto irrilevante il dato formale del conferimento del mandato professionale, su cui ha invece molto insistito la difesa. Sta di fatto che, in seguito al blocco doganale del container, l'Apicella si è alacremente attivato per liberare la merce e rispedirla in Libia, salvo poi modificare la sua strategia, prendendo le distanze dall'Amato fino a denunciare i fatti, allorché ha saputo che il cliente siriano non voleva che il container fosse sottoposto allo scanner. E' certo poi che l'Apicella ha ricevuto la somma di euro 58.000 su un conto belga per i servizi svolti in favori della GPS e che non è stata ritenuta sufficiente la prova delle fatture per escludere il sospetto di una sovrafatturazione. Quanto ai tre container arrivati a Salerno il 14 giugno 2020 con un carico di 14 tonnellate di anfetamine, risulta dalle intercettazioni che si è trattato di un'operazione concordata tra l'Amato e l'Apicella a maggio, mentre dei quattro container arrivati prima di quello sequestrato, il Tribunale del riesame ha solo confermato il fondato sospetto che potessero recare un carico illecito della medesima natura. A ben vedere, il ricorrente chiede un diverso apprezzamento di alcune decisive circostanze fattuali, e in particolare del comportamento tenuto dopo la comunicazione dell'Amato in merito al blocco dei controlli al porto di Salerno, che è precluso al giudice di legittimità. Il ragionamento del Tribunale del riesame, che ha sostanzialmente reputato maldestro il tentativo dell'indagato di prendere le distanze dal suo cliente, non reca vizi logici e va confermato / alla stregua degli indizi a disposizione. 5. Alla luce del cospicuo materiale indiziario raccolto, corretta è la valutazione anche delle esigenze cautelari, sussistendo il pericolo di reiterazione della condotta criminosa nell'esercizio dell'attività professionale da parte di un soggetto, indagato per giunta anche in altro procedimento per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di alcol e/o tabacchi lavorati esteri. Perplessa è invece la motivazione in merito all'idoneità della sola misura custodiale degli arresti domiciliari a impedirgli, come sottolineato dal Tribunale del riesame, "di avere ulteriori contatti con soggetti operanti in circuiti criminali internazionali e di recarsi al porto di Salerno per svolgere il lavoro di spedizioniere attraverso il quale favorisce i traffici di merce illecita, condotta che deve essere, dunque, con tale misura cautelare, impedita". Infatti, è necessario spiegare per quali ragioni solo la misura detentiva prevenga tale rischio e non anche una meno afflittiva misura non custodiale. In tali limiti va accolto il nono motivo di ricorso e va disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Salerno, sezione riesame, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ri
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