CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per leggericorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Casaroli e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 334/2023,pubblicata in data 28 giugno 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:Numero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA].p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dinanzi al Tribunale diUdine, chiedendo che venisse dichiarata la nullità della clausola diindicizzazione dei canoni – “Libor CHF 3 mesi 365, base 2,700 –cambio CHF/EUR 1,5930” - prevista nel contratto di leasing stipulatoin data 24 gennaio 2008, perché a) integrante un’operazione diderivati, come tale priva di causa e dei requisiti formali previsti dalTUF; b) immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c.; c) comunqueinvalida per la sua indeterminatezza, non essendo possibiledeterminare l’incidenza finanziaria che la clausola avrebbe avutosull’equilibrio complessivo del contratto. Evidenziò, altresì, di averecomunicato alla società concedente la volontà di riscattare il bene e diavere saldato la fattura portante il prezzo di riscatto. Chiese, quindi,la condanna della convenuta alla restituzione di quanto già versatonel corso del rapporto in forza della suddetta clausola.La convenuta, oltre a contestare l’eccepita nullità della clausolacontrattuale, in via riconvenzionale chiese la condanna dell’attore alpagamento delle ultime due fatture emesse proprio in applicazionedella predetta clausola, dell’importo complessivo di euro 7.395,29,nonché dell’ulteriore somma di euro 128.378,98, pari ai canonimaturati fino al trasferimento della proprietà del bene, oltre alleulteriori spese convenute, pari ad euro 1.200.Il Tribunale, applicando il criterio della “ragione più liquida”,dichiarò nulla la clausola di indicizzazione del canone per carenza dimeritevolezza della causa e, per l’effetto, condannò la convenuta arestituire all’attore la somma di euro 54.772,24, oltre interessi;accolse la domanda riconvenzionale limitatamente alla pretesa dipagamento dell’importo di euro 1.200 a titolo di spese di “riscattoNumero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/2026naturale” e di quello di euro 248 per rimborso di imposte anticipate,derivanti entrambe dall’art. 13 delle condizioni generali di contratto,respingendola per il resto.2. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 334/2023, harigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., previacorrezione della motivazione.La Corte territoriale, dando atto che, in pendenza del giudizio, eraintervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazionen. 5657/2023 - che aveva escluso che il leasing indicizzato fosseassimilabile ad un contratto di investimento finanziario e che laclausola di indicizzazione del canone inserita nel medesimo contrattocostituisse un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., hareputato superati due dei tre profili di nullità fatti valeredall’utilizzatore. Procedendo all’esame del terzo profilo, attinente allaindeterminatezza o indeterminabilità ex art. 1346 c.c., ha dichiaratola nullità della clausola di indicizzazione contenuta nel contratto,sottolineando che essa non consentiva ‹‹una determinazione univocadei canoni periodici in mancanza di qualsiasi riferimento temporale alcriterio ed al momento in cui debba essere determinata la variazione,nonché di qualsiasi riferimento matematico e/o documentale che diacertezza sul criterio di calcolo e consenta di calcolare a prioril’indicizzazione››.Dalla rilevata nullità ha fatto poi discendere la non debenza, daparte del [OSCURATO:PERSONA], di quanto richiesto dalla concedente per le dueultime fatture emesse in data 26 gennaio 2016 a titolo di “rischiocambio”. Ha pure respinto, riportando il contenuto degli artt. 11(Termine del contratto, opzione, proroga) e 13 (Commissioni, spese etasse”) delle condizioni generali di contratto, la ulteriore domanda dipagamento dei canoni maturati dal 25 gennaio 2016 (giornosuccessivo alla scadenza dell’ultimo canone di locazione finanziaria) eNumero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/2026fino al 9 maggio 2019 (data in cui è avvenuto il trasferimento dellaproprietà dell’imbarcazione al [OSCURATO:PERSONA]), per un totale di euro128.378,98. A tale convincimento la Corte territoriale è pervenuta sulrilievo che il diritto di opzione era stato legittimamente esercitato,poiché l’utilizzatore aveva adempiuto tutte le obbligazioni già sortealla data di scadenza naturale del contratto, come previsto dal tenoreletterale della clausola di cui all’art. 11 del contratto. Né risultava chela concedente avesse fissato un termine per la restituzione del bene:difatti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato tutte le 96 rate del leasing e alladata di invio della richiesta di riscatto aveva pagato anche tutte lefatture per “rischio cambio” fino a quel momento emesse a suocarico; nella lettera del 9 novembre 2015 si era altresì impegnato apagare, oltre al prezzo dell’opzione, anche l’imposta di registro, aversare i diritti ed a provvedere a tutte le incombenze previste dallaCapitaneria di Porto.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre sulla base di cinquemotivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso. Le partihanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.‹‹nell’interpretazione della domanda e nell’identificazione dellavolontà dell’attore che aveva agito domandando espressamente lapronuncia di nullità della sola clausola di rischio cambio. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la nullità anche della clausola diindicizzazione al tasso Libor››.1.1. Si addebita alla Corte d’appello di avere errato nellainterpretazione (letterale) della domanda formulata dal [OSCURATO:PERSONA] esi sostiene che il thema decidendum era stato circoscritto alla solaclausola di indicizzazione alle variazioni del cambio.Numero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/2026In particolare, la locuzione “rischio cambio” utilizzata dal Poltronierinegli scritti difensivi avrebbe dovuto intendersi riferita solo ad unafrazione del meccanismo di indicizzazione dei canoni, ossia a quellaparte della clausola riconnettibile al cambio Euro/franco svizzero, enon, come ritenuto dalla Corte d’appello, (anche) alla indicizzazioneLibor.1.2. La censura è infondata.La Corte d’appello ha ritenuto, in esito all’esame della domandaavanzata da [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo avesse fatto valeredistinti profili di nullità della clausola di “indicizzazione dei canoni”,prevista alla lettera D) del contratto, la quale a sua volta richiamavala clausola L) - “Indicizzazione” -, che prevedeva “Libor CHF 3 mesi365 2,700 cambio CHF/EUR 1,5930”, ed ha reputato fondato il terzo,afferente l’indeterminatezza o indeterminabilità ex art. 1346 c.c., sulpresupposto, evincibile dalla complessiva motivazione resa, che laclausola Libor e quella rischio cambio, per come concepite nelcontratto, operassero l’una in funzione dell’altra, con la conseguenzache gli importi corrisposti dall’utilizzatore rappresentassero il risultatofinale del doppio meccanismo di indicizzazione e non una frazione diesso.1.3. Ebbene, il motivo in disamina risulta diretto a ribaltarel'interpretazione della domanda svolta dal [OSCURATO:PERSONA], attività cherientra nel compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, al paridi ogni altro giudizio di fatto, può essere sindacato in sede dilegittimità sotto il profilo del vizio di motivazione e non anche per ilsuo contenuto (cfr. già Cass. 13/07/1965 n. 1479; Cass., sez. 6 - 1,3/12/2019 n. 31546; Cass., sez. 3, 28/12/2024 n. 34762; Cass.,sez. 5, 20/5/2025 n. 13439), naturalmente entro i limiti in cui ilsindacato della motivazione è tuttora consentito, e cioè nell'ipotesi incui essa non soddisfi il requisito del «minimo costituzionale» (S.U.Numero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/20267/4/2014 n. 8053): soglia, quella del «minimo costituzionale», nelcaso di specie senz'altro rispettata, giacché la qualificazione delladomanda è stata compiuta sulla base delle specifiche considerazionidi cui si è appena dato conto.D’altro canto, se è pur vero che il principio, appena ricordato, percui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle partidà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, nontrova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbiadeterminato un vizio riconducibile alla violazione del principio dicorrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.),trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo chedirettamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e,in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. 10/10/2014n. 21421 e Cass. 25/10/2017 n. 25259 tra le tante), è altrettantovero che, nel caso in esame, il ricorso non contiene una censura diinosservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato.Ne consegue che il motivo non è meritevole di accoglimento.2. Il secondo motivo censura la decisione impugnata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per ‹‹violazione dell’art. 111Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ. Assenza di motivazione circa lanullità della clausola di rischio cambio››.2.1. La Corte d’appello avrebbe rilevato la nullità perindeterminatezza o indeterminabilità dell’intera regolamentazionedelle indicizzazioni, al tasso Libor ed alle variazioni del cambio, comecontenute alle lettere D) e L) del contratto, motivando, però,esclusivamente a proposito dell’asserita nullità della clausola diindicizzazione al tasso Libor, senza soffermarsi a chiarire le ragionisottese alla nullità della distinta clausola di rischio cambio.Numero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/20262.2. Il motivo è infondato.Per costante orientamento di questa Suprema Corte, il vizio dimotivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando ilgiudice, in violazione di un obbligo di legge costituzionalmenteimposto (art. 111 Cost., sesto comma), rinvenibile nell'art. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c., omette di illustrare l'iter logico seguitoper pervenire alla decisione assunta, id est di indicare su quali proveha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modoconsentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata.La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze chesiano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelleche presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (S.U. n. 8053/2014, cit.), ma anchequelle che contengono una motivazione meramente apparente,perché, dietro la parvenza di una giustificazione della decisioneassunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e,quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire daessi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità diesternare un "ragionamento che, partendo da determinate premessepervenga con un certo procedimento enunciativo", logico econsequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi" (S.U. 3/11/2016 n. 22232).È stato, quindi, precisato che la motivazione è solo apparente – equindi la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -allorquando, pur graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilNumero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/2026ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (S.U. n.22232/2016, cit.; e cfr. Cass. sez. 6 - 5, 15/6/2017 n. 14927).2.3. Il percorso argomentativo seguito, nella specie, dalla Corte dimerito, condivisibile o meno, sebbene sintetico, risulta chiaro edesaustivo, in quanto consente di cogliere le ragioni della decisione, enon è, dunque, affetto da una di quelle gravi anomalie argomentativesopra individuate, ponendosi al di sopra del "minimo costituzionale"(S.U. n. 8053/2014, cit.).Va in proposito evidenziato, alla stregua di quanto già espostoriguardo al primo motivo, che la Corte d’appello, nel dichiarare lanullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c., ha inteso, proprio inragione del rinvio della clausola D) alla clausola L), che leindicizzazioni (Libor e rischio cambio), pur se autonome tra loro,fossero strettamente collegate, per cui la indeterminatezza delcontenuto dell’una rendeva indeterminabile anche l’altra.3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1346,1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. nell’interpretazione della clausola dirischio cambio.3.1. Nel sostenere che nulla il giudice d’appello abbia motivatosulla nullità della clausola rischio cambio, la ricorrente lamenta che inogni caso la sentenza impugnata contrasta con i criteri ermeneuticirichiamati in rubrica: in particolare, con il canone di interpretazioneletterale, dal momento che il tasso iniziale del Libor era indicatopuntualmente mediante il rinvio, contenuto nella lettera D) delcontratto, alla lettera L), per cui la misura della variazione del canone(in dipendenza delle fluttuazioni del cambio) era la risultante di unprocedimento nel quale il canone era diviso per il cambio al momentoNumero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/2026della scadenza del termine di pagamento e moltiplicato per ladifferenza tra cambio storico e cambio alla scadenza del canone; conil criterio previsto dall’art. 1365 c.c., perché le indicazioniesemplificative erano state introdotte dalle parti per fissare,spiegandole, le applicazioni che discendevano da quanto convenuto;con l’ulteriore criterio di cui all’art. 1362 c.c., per non avere la Corted’appello tenuto conto del comportamento delle parti successivo allaconclusione del contratto, nonché con l’art. 1363 c.c., per non avereinterpretato le clausole le une per mezzo delle altre.3.2. La censura è infondata, e patisce pure elementi diinammissibilità.Infondata è laddove si assume una pretesa violazione dell’art.1346 c.c. Si è già affermato, in un caso esattamente sovrapponibile aquello qui in esame (Cass. n. 16907/2019, cit.), che la clausola dirischio cambio, che adegua il canone al rapporto di cambio tra l’euroed il franco svizzero, può operare secondo le previsioni contrattualisoltanto dopo che è stato calcolato o comunque dopo che ha operatoil meccanismo di adeguamento all’indice Libor.In altri termini, la clausola Libor determina il contenuto dellaclausola cambio, nel senso che quest’ultima presuppone un calcolopreviamente fatto con quella, per cui operando le due clausole l’unain funzione dell’altra, quella di rischio cambio opera solo dopo (da unpunto di vista logico, non cronologico) l’applicazione di quella Libor,con lo scopo di ottenere il medesimo risultato di adeguamento delcanone. E tanto comporta che dalla derivazione funzionale discenda laderivazione della nullità, per indeterminatezza, della nullità dell’unadall’altra clausola.3.3. La doglianza è poi priva di ogni consistenza nella parte in cuisi contesta alla Corte distrettuale di non avere fatto buon governo deicriteri di interpretazione dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.Numero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/2026In punto di censura dell’ermeneutica contrattuale, il ricorrente percassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modoe con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato daicanoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sullabase di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendoconsentito il riesame del merito (Cass. 9/10/2012 n. 17168; Cass.11/3/2014 n. 5595; Cass. 27/2/2015 n. 3980; Cass. 19/7/2016 n.14715). E la censura qui in esame, pur invocando i canoni diinterpretazione asseritamente violati, non indica come la Corted’appello, con la motivazione resa, si sarebbe posta con essi incontrasto, considerato che, per quanto già sopra detto, emergeevidente, dal complessivo ragionamento svolto, che il giudiced’appello abbia inteso le clausole D) e L) del contratto un unicumfunzionale e, sulla base di tale presupposto, ha espresso il giudizio dinullità.4.1 Il quarto motivo censura la decisione impugnata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per ‹‹violazione o falsaapplicazione dell’art. 1218 c.c. nella motivazione del rigetto(assorbimento per implicazione) della prima domanda riconvenzionalecon la quale era stata chiesta la condanna al pagamento di duefatture per rischio cambio››.4.2. Il motivo è infondato. Come posto in rilievo dal giudice disecondo grado, dalla ritenuta nullità della clausola di indicizzazionenon può che derivare ‹‹la non debenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] diquanto richiestogli con le due fatture emesse il 26.1.2016 a titolo di“rischio cambio››. Le somme pretese con tali fatture sono, invero,state private di efficacia per effetto della dichiarata nullità dellaclausola.Numero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/20265. Il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1366, 1367, 1371, 1591,1220 e 2909 c.c.5.1. Violando i canoni ermeneutici nonché gli artt. 1591 e 1220c.c., la sentenza d’appello ha confermato il rigetto della domanda dicondanna al pagamento dei canoni indicizzati maturati dal 25 gennaio2016 (giorno successivo alla scadenza naturale del contratto);e haviolato l’art. 2909 c.c., ostando al rigetto il giudicato formatosisull’antecedente logico costituito dall’accertamentodell’inadempimento dell’utilizzatore a pagare le spese e imposteconvenute per il riscatto (trasferimento della proprietà del 9 maggio2019).La Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l’art. 11del contratto di leasing, ritenendo che l’esercizio del diritto di opzionefosse condizionato all’adempimento delle sole obbligazioni già sortealla data di scadenza del contratto, in contrasto con il tenore letteraledella clausola che si riferiva a tutte le obbligazioni dell’interocontratto, nonché con l’art. 1363 c.c., prevedendo l’art. 13 delcontratto che l’utilizzatore avrebbe dovuto versare anche le imposte ele spese. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe invece pagato tali ultime sommee, anzi, sul punto, si sarebbe formato il giudicato, avendo la sentenzadi primo grado accertato l’inadempimento dell’utilizzatore, con laconseguenza che la Corte d’appello, oltre ad avere violato l’art. 2909c.c., avrebbe pure violato l’art. 1591 c.c., essendo l’utilizzatore inmora nel pagamento dei canoni fino alla riconsegna o al trasferimentodella proprietà del bene in suo favore. In ogni caso la Corte d’appelloavrebbe violato i canoni ermeneutici (interpretazione letterale esistematica) anche riguardo all’art. 11, quando aveva sostenuto chel’utilizzatore sarebbe stato obbligato a corrispondere i canonisuccessivi alla scadenza naturale del leasing solo nel caso in cui laNumero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/2026concedente gli avesse inviato una lettera raccomandata conindicazione dei tempi e modi della restituzione ed il conduttore stessonon avesse ottemperato.5.2. Il motivo è inammissibile perché non si confrontaadeguatamente con la ratio della decisione.La Corte territoriale ha ritenuto che il diritto di opzione fosse statolegittimamente esercitato non solo perché l’utilizzatore avevaadempiuto alle obbligazioni sorte fino alla naturale scadenza delcontratto, ma anche e soprattutto perché la stessa societàconcedente aveva inoltrato, in data 15 febbraio 2018, una letteraall’utilizzatore con la quale lo invitava a presentarsi in data 14 marzo2018 per formalizzare il riscatto ed il passaggio di proprietàdell’imbarcazione, rammentandogli che, in forza delle previsionicontrattuali, era obbligato al pagamento dell’importo totale di euro7.984,61 di cui alle fatture rimaste insolute, nonché dell’ulterioreimporto di euro 350 per spese relative alla gestione riscatto.Tale missiva, come ben sottolineato dal giudice d’appello,comprova che la concedente non riteneva inadempiente l’utilizzatoree, come tale, tenuto a pagarle anche tutti i canoni maturati in datasuccessiva alla scadenza naturale del contratto, per il fatto che nonaveva corrisposto le spese e le commissioni che conseguivano ederano connesse al riscatto naturale del contratto e che, seppuredovute in base all’art. 13 del contratto, non le riconoscevano il dirittodi pretendere la somma richiesta con la domanda riconvenzionale.6. Il ricorso, in conclusione, va rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dàda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 3649/2024Numero sezionale 1963/2026Numero di raccolta generale 19749/2026Data pubblicazione 14/06/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese, che liquida in complessivi euro 11.200, dicui euro 200 a titolo di esborsi, oltre alle spese generali nella misuraforfettaria del 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi