CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37621/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16096-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 356/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 02/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una intimazione di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relativa agli anni d'imposta 2003 e 2004; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che le pretese impositive di cui alle cartelle presupposte relative all'intimazione impugnata, afferenti a tassazione IRAP, IVA ed IRPEF, imposte assoggettate a tassazione quinquennale non essendosi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, sono tutte prescritte, posto che tra la data di notifica dell'ultima cartella (24 aprile 2010) e quella dell'intimazione di pagamento (11 giugno 2016) è decorso il quinquennio. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto la prescrizione dei tributi erariali si compie in dieci anni a Ric. 2021 n. 16096 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- prescindere dalla circostanza che non si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Il motivo è fondato. Infatti, secondo questa Corte: il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020; Cass. n. 14346 del 2021; Cass. n. 5038 del 2022); il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale Ric. 2021 n. 16096 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016; Cass. n. 14346 del 2021; Cass. n. 5038 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] del Molise non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente affermato che la prescrizione per i crediti erariali si compie in cinque anni, in quanto non rileva che non si sia in presenza di un titolo giudiziale, dal momento che il termine di prescrizione per i tributi erariali è fin dall'origine comunque stabilito in dieci anni. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso