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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18186/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento in data 26 ottobre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva accolto parzialmente il reclamo presentato da Giuseppe GRAVIANO (sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen.) con riferimento, per quel che qui rileva, al mancato accesso nell'area passeggio più ampia, denominata "campo sportivo"; che, a ragione della decisione, ha osservato il Tribunale che la denegata fruizione del c.d.

"campo sportivo" trovava ragione in particolari esigenze di sicurezza, determinate sia dal profilo di pericolosità qualificata dell'odierno ricorrente, sia dalle condizioni strutturali dell'istituto, essendo il suddetto spazio raggiungibile solo attraversando zone adiacenti ad altre aree passeggio delle sezioni 41-bis ord. pen., su cui affacciavano anche le camere detentive di altri detenuti sottoposti al regime differenziato, con conseguente possibilità di contatti visivi e uditivi tra questi ultimi e il GRAVIANO; LETTO il ricorso, con cui si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 14-bis e 41-bis ord. pen. e all'art. 27 Cost., in quanto l'impossibilità di accedere al c.d. campo sportivo (peraltro non sorretta da valide ragioni inerenti alla sicurezza dell'istituto) costituirebbe un'evidente lesione dei diritti costituzionalmente garantiti; CONSIDERATO che la motivazione dell'ordinanza impugnata risponde agli ordinari canoni di logicità e coerenza e che, in ogni caso, ad eccezione dell'impossibilità di accedere al c.d.

"campo sportivo", al GRAVIANO sono garantite modalità trattamentali analoghe a quelle degli altri detenuti sottoposti al regime differenziato, potendo egli fruire di un'area passeggio e di una sala di socialità riservate esclusivamente alla semisezione cui è assegnato; RITENUTO che l'unico motivo articolato dal ricorrente è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed attiene ad un asserito vizio di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento in data 26 ottobre 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva accolto parzialmente il reclamo presentato da Giuseppe GRAVIANO (sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen.) con riferimento, per quel che qui rileva, al mancato accesso nell'area passeggio più ampia, denominata "campo sportivo"; che, a ragione della decisione, ha osservato il Tribunale che la denegata fruizione del c.d. "campo sportivo" trovava ragione in particolari esigenze di sicurezza, determinate sia dal profilo di pericolosità qualificata dell'odierno ricorrente, sia dalle condizioni strutturali dell'istituto, essendo il suddetto spazio raggiungibile solo attraversando zone adiacenti ad altre aree passeggio delle sezioni 41-bis ord. pen., su cui affacciavano anche le camere detentive di altri detenuti sottoposti al regime differenziato, con conseguente possibilità di contatti visivi e uditivi tra questi ultimi e il GRAVIANO; LETTO il ricorso, con cui si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 14-bis e 41-bis ord. pen. e all'art. 27 Cost., in quanto l'impossibilità di accedere al c.d. campo sportivo (peraltro non sorretta da valide ragioni inerenti alla sicurezza dell'istituto) costituirebbe un'evidente lesione dei diritti costituzionalmente garantiti; CONSIDERATO che la motivazione dell'ordinanza impugnata risponde agli ordinari canoni di logicità e coerenza e che, in ogni caso, ad eccezione dell'impossibilità di accedere al c.d. "campo sportivo", al GRAVIANO sono garantite modalità trattamentali analoghe a quelle degli altri detenuti sottoposti al regime differenziato, potendo egli fruire di un'area passeggio e di una sala di socialità riservate esclusivamente alla semisezione cui è assegnato; RITENUTO che l'unico motivo articolato dal ricorrente è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed attiene ad un asserito vizio di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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