CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Monza, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (capo 1 — detenzione di gr. 13,6 di cocaina e gr. 1 di hashish) e la pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998 (capo 2 — reingresso nel territorio dello Stato successivo a espulsione con divieto di reingresso), pena sospesa, con non menzione. 2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo, articolato ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) ovvero la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, assumendo che il dato ponderale e qualitativo della sostanza sequestrata sarebbe compatibile con l'uso esclusivamente personale, sì da configurare un'ipotesi di detenzione non punibile. 2.2. Con il secondo, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. e ai presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen. quanto al capo 2), censura il difetto di motivazione della sentenza laddove non ha dato conto della possibilità di un proscioglimento, anche ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e non ha accertato se il provvedimento espulsivo fosse tradotto in lingua conosciuta all'imputato. 3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo è inammissibile. Al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto giustificativi di un diverso inquadramento giuridico, né sostanzianti l'erronea qualificazione attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. A seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione(Sez. 6, ord. n. 3108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Antoci, Rv. 272252). Del pari, la possibilità di ricorrere deducendo l'erronea qualificazione è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). Nella specie il ricorrente non deduce alcuna palese eccentricità della qualificazione condivisa dal giudice, ma richiede, per il proprio esame, una premessa in fatto — la pretesa destinazione della sostanza all'uso esclusivamente personale — che non risulta con la necessaria peculiare immediatezza dal capo di imputazione, il quale descrive la detenzione di gr. 13,6 di cocaina, oltre a hashish, senza autorizzazione. I dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione, corrispondono alle fattispecie contestate in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l'accordo, ratificato dal giudice previa verifica del loro corretto inquadramento giuridico, avendo il Tribunale espressamente dato atto della correttezza della qualificazione giuridica "tenuto conto delle risultanze del narcotest". 3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Come noto, a decorrere dal 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/17). Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello — come dedotto nel caso che ci occupa — attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il motivo articolato dal ricorrente è dunque estraneo al perimetro tassativo della ricorribilità delineato dalla novella, e in ciò si esaurisce la sua manifesta inammissibilità e meramente assertivo, quanto alla verifica della traduzione del provvedimento di espulsione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] U ln I IL FUN7g...N-A.. . i 7 7_,T AMO VidteniiniiY4 a' o iiiinni