Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1980

Cassazione n. 17749/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1980 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.39/1990.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Al riguardo, il giudice a quo, in ordine al diniego della qualificazione del fatto ai sensi della fattispecie di lieve entità, ha affermato che nell'abitazione del ricorrente erano stati rinvenuti diversi quantitativi di marijuana e di cocaina, a conferma di quanto era emerso dalle captazioni telefoniche, ove l'imputato, quale interlocutore in prima persona, faceva riferimento al costo e al quantitativo di stupefacente già ceduto e alla proposta di cessione di kg 2 di stupefacente, che proponeva a tale Carmine, quantitativo di cui certamente il ricorrente era nella disponibilità ai fini di spaccio, tanto da suggerirne l'acquisto a terzi.

Inoltre emerge da una delle conversazioni ambientali richiamate dal giudice, ove il ricorrente esplicitamente dice alla Lanzieri: "la roba la tieni tu Valeria", che egli aveva, direttamente o indirettamente, la disponibilità di cospicui quantitativi di stupefacente.

Dalle captazioni telefoniche e ambientali, di cui il giudice di merito fa espresso richiamo, emergeva quindi che il ricorrente, vicino ad un gruppo criminale che si avvaleva della minaccia e della intimidazione, aveva realizzato, in concorso con altri soggetti, una serie di cessioni plurime di sostanza stupefacente, che l'attività di spaccio itinerante era assai fiorente, ben organizzata e concernente quantitativi considerevoli di stupefacente, di cui il ricorrente era nella disponibilità.

Ne segue quindi che non assume rilevanza che la transazione con tale Carmine si sia perfezionata o meno.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 I Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1980 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.39/1990. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito. Al riguardo, il giudice a quo, in ordine al diniego della qualificazione del fatto ai sensi della fattispecie di lieve entità, ha affermato che nell'abitazione del ricorrente erano stati rinvenuti diversi quantitativi di marijuana e di cocaina, a conferma di quanto era emerso dalle captazioni telefoniche, ove l'imputato, quale interlocutore in prima persona, faceva riferimento al costo e al quantitativo di stupefacente già ceduto e alla proposta di cessione di kg 2 di stupefacente, che proponeva a tale Carmine, quantitativo di cui certamente il ricorrente era nella disponibilità ai fini di spaccio, tanto da suggerirne l'acquisto a terzi. Inoltre emerge da una delle conversazioni ambientali richiamate dal giudice, ove il ricorrente esplicitamente dice alla Lanzieri: "la roba la tieni tu Valeria", che egli aveva, direttamente o indirettamente, la disponibilità di cospicui quantitativi di stupefacente. Dalle captazioni telefoniche e ambientali, di cui il giudice di merito fa espresso richiamo, emergeva quindi che il ricorrente, vicino ad un gruppo criminale che si avvaleva della minaccia e della intimidazione, aveva realizzato, in concorso con altri soggetti, una serie di cessioni plurime di sostanza stupefacente, che l'attività di spaccio itinerante era assai fiorente, ben organizzata e concernente quantitativi considerevoli di stupefacente, di cui il ricorrente era nella disponibilità. Ne segue quindi che non assume rilevanza che la transazione con tale Carmine si sia perfezionata o meno. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 I Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 17749/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris