Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 650/2025
ECLI:EU:C:2025:217
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0057
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
27 marzo 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 13 – Competenza dell’organo giurisdizionale della residenza abituale dell’erede – Dichiarazione tardiva di rinuncia all’eredità di un defunto, che risiedeva abitualmente in uno Stato membro, da parte di un’erede che risiede abitualmente in un altro Stato membro»
Nella causa C‑57/24 [Ławida] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Gliwicach (Tribunale regionale di Gliwice, Polonia), con decisione del 24 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2024, nel procedimento promosso da
BA
, avente come legale rappresentante BR,
con l’intervento di:
EQ
, avente come legale rappresentante XK,
CJ
, avente come legale rappresentante XK,
LF,
AA
, avente come legale rappresentante TB,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Jääskinen (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;
–
per il governo ceco, da A. Pagáčová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da J. Hottiaux e W. Wils, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (
GU 2012, L 201, pag. 107
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da BA, una minore residente abitualmente in Polonia, avente come legale rappresentante BR, affinché non venissero applicati nei suoi confronti gli effetti giuridici dell’omessa presentazione, da parte sua, entro il termine prescritto, di una dichiarazione di rinuncia all’eredità di ZJ, un parente defunto, che risiedeva abitualmente in Germania.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 7 e 32 del regolamento n. 650/2012 così recitano:
«(7)
È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.
(...)
(32)
Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione di accettazione ovvero la rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione».
4
L’articolo 4 di tale regolamento, rubricato «Competenza generale», così dispone:
«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».
5
Il capo II di detto regolamento, intitolato «Competenza», comprende gli articoli da 4 a 19. L’articolo 13 dello stesso regolamento, rubricato «Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima», dispone quanto segue:
«Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».
6
Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 650/2012, intitolato «Verifica della competenza»:
«L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
7
L’articolo 21 di tale regolamento, intitolato «Criterio generale», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte».
8
L’articolo 23 di detto regolamento, rubricato «Ambito di applicazione della legge applicabile», al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera e), recita così:
«1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.
«2. Tale legge regola in particolare:
(...)
e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato».
9
Il capo III del regolamento n. 650/2012, rubricato «Legge applicabile», comprende, in particolare, gli articoli da 20 a 38 di quest’ultimo. L’articolo 28 dello stesso regolamento, rubricato «Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia», prevede quanto segue:
«La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:
a)
dalla legge applicabile alla successione a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22; o
b)
dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale».
Diritto polacco
Codice Civile
10
L’articolo 1012 della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), dispone che l’erede può o accettare l’eredità senza limiti di responsabilità in relazione alle passività del defunto (accettazione pura e semplice), o accettare l’eredità con limitazione di tale responsabilità (accettazione con beneficio d’inventario), o rinunciare all’eredità.
11
In forza dell’articolo 1015 di tale codice, una dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia ad essa può essere resa entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui l’erede è venuto a conoscenza del titolo in forza del quale è stato designato tale. L’assenza di dichiarazione dell’erede entro tale termine equivale all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
12
L’articolo 1018 del codice civile prevede, al paragrafo 1, che una dichiarazione relativa all’accettazione dell’eredità o alla rinuncia ad essa subordinata ad una condizione o a un termine è nulla. I paragrafi 2 e 3 di tale articolo prevedono, rispettivamente, che una siffatta dichiarazione non possa essere revocata e che essa sia resa dinanzi ad un tribunale o dinanzi a un notaio.
13
L’articolo 1019, paragrafo 1, del codice civile stabilisce quanto segue:
«Se la dichiarazione di accettazione dell’eredità o la rinuncia ad essa è resa per errore o a seguito di una minaccia, si applicano a quest’ultima le disposizioni relative ai vizi che inficiano qualsiasi dichiarazione di volontà con le seguenti modifiche:
1)
il rifiuto dell’applicazione nei propri confronti degli effetti giuridici della dichiarazione deve avvenire dinanzi ad un organo giurisdizionale;
2)
l’erede deve contemporaneamente dichiarare se e come accetta l’eredità o se rinuncia alla medesima».
14
In forza del paragrafo 2 dell’articolo 1019 del codice civile, l’erede che non abbia reso una dichiarazione di accettazione dell’eredità o di rinuncia a quest’ultima entro il termine impartito a causa di un errore o di una minaccia che incida su tale dichiarazione può evitare le conseguenze giuridiche dell’inosservanza di tale termine se sono soddisfatte le condizioni previste al paragrafo 1 di tale articolo.
15
Conformemente all’articolo 1019, paragrafo 3, del codice civile, il rifiuto dell’applicazione nei propri confronti degli effetti giuridici di una dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità o la rinuncia ad essa deve essere convalidato da un organo giurisdizionale.
Codice di procedura civile
16
L’articolo 628 della ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede che l’organo giurisdizionale competente in materia di successioni sia il tribunale dell’ultima residenza abituale del defunto e, se la sua residenza abituale in Polonia non può essere stabilita, il tribunale del luogo in cui si trova la successione o la parte della successione di cui trattasi. In mancanza di tali fondamenti, il tribunale delle successioni è il Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia, Polonia).
17
L’articolo 640 di tale codice dispone che una dichiarazione di accettazione dell’eredità pura e semplice o con beneficio d’inventario o di rinuncia a quest’ultima può essere resa dinanzi al notaio o dinanzi al Sąd Rejonowy (Tribunale circondariale, Polonia) nel cui distretto si trova il domicilio o la residenza del dichiarante. Tale notaio o tale tribunale trasmette senza indugio detta dichiarazione, compresi i relativi allegati, all’organo giurisdizionale che deve essere investito del procedimento successorio nel caso in cui sono competenti gli organi giurisdizionali polacchi. Siffatte dichiarazioni possono essere rese anche dinanzi a tale giudice nel corso del procedimento diretto a far accertare i diritti successori.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
18
BA, ricorrente nel procedimento principale, è una minore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è parente del defunto ZJ che è deceduto in Germania, paese in cui egli aveva la sua residenza abituale.
19
In ragione dell’omessa dichiarazione da parte del suo legale rappresentante, BR, di rinuncia all’eredità di ZJ, a causa di un errore nel calcolo del termine prescritto per rendere tale dichiarazione, BA ha chiesto, in persona di BR, al Sąd Rejonowy w Gliwicach (Tribunale circondariale di Gliwice, Polonia) di convalidare il suo rifiuto dell’applicazione nei suoi confronti degli effetti giuridici di una siffatta omissione.
20
A seguito del rigetto di tale domanda di convalida da parte di detto organo giurisdizionale, BA ha interposto appello avverso tale rigetto presso il Sąd Okręgowy w Gliwicach (Tribunale regionale di Gliwice, Polonia), giudice del rinvio.
21
Il giudice del rinvio si chiede se la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona a ricevere una dichiarazione di quest’ultima concernente l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, o una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, quale prevista all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, comprenda anche le situazioni in cui si chiede a un organo giurisdizionale nazionale di convalidare il rifiuto di applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omissione di una siffatta dichiarazione entro il termine prescritto.
22
Esso è dell’avviso che un’interpretazione restrittiva della nozione di «ricezione» della dichiarazione, contenuta in detto articolo, induca a ritenere che gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale della persona che ha reso la dichiarazione di rinuncia all’eredità siano competenti unicamente a ricevere siffatte dichiarazioni. Di conseguenza, l’articolo 13 di detto regolamento non riguarderebbe le situazioni in cui un erede chieda a un siffatto organo giurisdizionale di convalidare il rifiuto di tale erede dell’applicazione nei suoi confronti degli effetti giuridici dell’omessa dichiarazione di rinuncia all’eredità entro il termine prescritto. Il giudice del rinvio indica che da tale interpretazione restrittiva dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 risulta che, nel caso di specie, esso non è competente a convalidare il rifiuto di BA dell’applicazione nei suoi confronti delle conseguenze giuridiche dell’omissione di cui trattasi nel procedimento principale e che sono competenti a convalidare un siffatto rifiuto soltanto gli organi giurisdizionali di cui all’articolo 4 di tale regolamento, vale a dire, nel caso di specie, gli organi giurisdizionali tedeschi.
23
Secondo il giudice del rinvio, tale posizione sarebbe stata sostenuta dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale, nelle sue conclusioni del 20 gennaio 2022 nella causa C‑617/20, avrebbe ritenuto che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 debba deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile quando, affinché le dichiarazioni di cui a tale articolo producano determinati effetti giuridici previsti dalla legge applicabile alla successione, sia necessario che un organo giurisdizionale compia atti che vadano oltre la semplice ricezione di siffatte dichiarazione, come adottare una decisione o avviare un procedimento diverso dal procedimento successorio [conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità),
C‑617/20
,
EU:C:2022:49
, paragrafi
38
e
39
].
24
Tuttavia, basandosi sulla sentenza del 21 giugno 2018, Oberle (
C‑20/17
,
EU:C:2018:485
, punto
42
), il giudice del rinvio indica che tale articolo 13, letto alla luce del considerando 32 del regolamento n. 650/2012, mira a semplificare le pratiche degli eredi e dei legatari, in deroga alle norme sulla competenza previste agli articoli da 4 a 11 di tale regolamento. Inoltre, affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede dovrebbe essere in grado di dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri. Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se la sfera di competenza dell’organo giurisdizionale di cui all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 possa comprendere non solo gli atti connessi alla ricezione della dichiarazione di cui a tale articolo, ma anche altri atti di tale organo giurisdizionale adottati nell’ambito di un procedimento successorio compresa la sua convalida del rifiuto, da parte dell’erede, dell’applicazione nei suoi confronti degli effetti giuridici dell’omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità.
25
Siffatta interpretazione sarebbe anche conforme all’obiettivo del regolamento n. 650/2012, volto, secondo il suo considerando 7, a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che intendono esercitare i loro diritti derivanti da una successione transfrontaliera.
26
In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Gliwicach (Tribunale regionale di Gliwice) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 13 del regolamento [n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che esso non si applica ad una situazione in cui ai fini della validità di una dichiarazione di rinuncia all’eredità sono necessari, ai sensi della normativa dello Stato membro della residenza abituale della persona che rende la dichiarazione, oltre alla semplice ricezione della stessa, anche la sua convalida da parte di un organo giurisdizionale, ad esempio nel caso in cui tale dichiarazione venga resa dopo la scadenza del termine previsto a tal fine».
Sulla questione pregiudiziale
27
Con la sua questione pregiudiziale unica, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità sono competenti a convalidare un siffatto rifiuto.
28
In via preliminare, occorre rilevare che secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza comportano che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in parola [sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità),
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
35
].
29
Per quanto concerne, in primo luogo, i termini dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, tal articolo dispone che, oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi di tale regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o di rinuncia ad essi, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni, quando, in virtù della legge di tale Stato membro, possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.
30
Detto articolo 13 prevede quindi un foro alternativo di competenza giurisdizionale che mira a consentire agli eredi, che non abbiano la loro residenza abituale nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione, conformemente alle norme generali di cui agli articoli da 4 a 11 del regolamento n. 650/2012, di rendere le loro dichiarazioni di accettazione o di rinuncia all’eredità dinanzi a un organo giurisdizionale del loro Stato membro di residenza abituale [sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità),
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
37
].
31
Dalla formulazione dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 risulta altresì che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’erede risiede abitualmente sono competenti unicamente a «ricevere» tali dichiarazioni (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Oberle (
C‑20/17
,
EU:C:2018:485
, punto
41
).
32
Pertanto, tale articolo 13 non riguarda la competenza di tali organi giurisdizionali a convalidare il rifiuto, da parte dell’erede, dell’applicazione nei suoi confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità.
33
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto dell’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, occorre ricordare che tale articolo fa parte del capo II di detto regolamento, che disciplina tutti i criteri di competenza giurisdizionale in materia di successioni [v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità),
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
36
].
34
La norma sulla competenza giurisdizionale risultante da tale articolo 13, quale menzionata al punto 30 della presente sentenza, è completata da una norma di conflitto di leggi contenuta all’articolo 28 del regolamento n. 650/2012, che fa parte del capo III di quest’ultimo, relativo alla legge applicabile, e che disciplina specificamente la validità formale, in particolare, delle dichiarazioni di rinuncia all’eredità. A tal proposito, occorre rilevare che tali dichiarazioni sono valide quanto alla forma se soddisfano, secondo la lettera a) di tale articolo, i requisiti previsti dalla legge applicabile alla successione (
lex successionis
) o, secondo la lettera b), i requisiti previsti dalla legge dello Stato in cui la persona che fa detta dichiarazione ha la propria residenza abituale [sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità),
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
38
].
35
Dal combinato disposto degli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012 risulta che esiste una stretta correlazione tra tali due articoli, cosicché la competenza dell’organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede a ricevere le dichiarazioni di rinuncia all’eredità è subordinata alla condizione che la legge applicabile alla successione in vigore in tale Stato preveda la possibilità di effettuare una dichiarazione siffatta dinanzi ad un organo giurisdizionale [v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità),
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
40
].
36
Per quanto riguarda, in particolare, una decisione giurisdizionale, come quella richiesta dalla ricorrente nel procedimento principale, che convalida il rifiuto, da parte dell’erede, dell’applicazione nei suoi confronti delle conseguenze giuridiche della sua omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità, come previsto dalla legge applicabile alla successione in vigore nello Stato membro di residenza abituale di tale erede, occorre rilevare che, da un lato, l’articolo 28 del regolamento n. 650/2012 è concepito in modo da riconoscere la validità delle dichiarazioni di cui a tale articolo, in particolare, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla legge dello Stato di residenza abituale della persona che rende la dichiarazione, qualora quest’ultima sia applicabile [v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N.(Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità),
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
39
]. Dall’altro lato, una siffatta decisione giurisdizionale di convalida non costituisce manifestamente un atto di ricezione di una dichiarazione di cui all’articolo 13 di tale regolamento e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo.
37
In terzo luogo, tale interpretazione è corroborata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 650/2012. Infatti, secondo il suo considerando 7, tale regolamento mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che intendono esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Tale considerando enuncia, in particolare, che nello spazio europeo di giustizia, i diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace [sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità),
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
42
].
38
A tal proposito, risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, letto alla luce del considerando 32 di quest’ultimo, secondo il quale lo scopo di tale disposizione è di semplificare la vita a eredi e a legatari abitualmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da quello in cui la successione è o sarà trattata, mira a semplificare le formalità a carico degli eredi e dei legatari, in deroga alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11 di tale regolamento [sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità),
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
41
e giurisprudenza citata].
39
Come menzionato al punto 30 della presente sentenza, al fine di perseguire tale obiettivo, il legislatore dell’Unione ha previsto, all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012, una competenza aggiuntiva rispetto a quelle previste da detti articoli da 4 a 11 a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di una persona che, in particolare, dichiara di rinunciare all’eredità per ricevere una siffatta dichiarazione.
40
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la competenza giurisdizionale di cui all’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 ha una portata limitata che non può quindi comprendere la situazione in cui, affinché le dichiarazioni di cui a tale articolo producano taluni effetti giuridici previsti dalla legge applicabile alla successione, sia necessario che un organo giurisdizionale compia atti che vadano oltre la semplice ricezione di una dichiarazione, come, ad esempio, adottare una decisione o avviare un procedimento diverso dal procedimento successorio [v., per analogia, sentenza del 2 giugno 2022, T.N. e N.N. (Dichiarazione riguardante la rinuncia all’eredità),
C‑617/20
,
EU:C:2022:426
, punto
44
].
41
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità non sono competenti a convalidare un tale rifiuto.
Sulle spese
42
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,
deve essere interpretato nel senso che:
gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente una persona che rifiuta l’applicazione nei propri confronti delle conseguenze giuridiche dell’omessa dichiarazione, entro il termine prescritto, di rinuncia all’eredità non sono competenti a convalidare un tale rifiuto.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.