CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 42302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 19.4.2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio per nuova deliberazione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che con ordinanza ex art. 676 cod. proc. pen. emessa in data 19.4.2022 il Tribunale di Catania, adito in sede di esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione della sopraelevazione di un manufatto preesistente disposta con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 1.2.2012, diventata irrevocabile in data 27.5.2012 /con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per abusi edilizi, sul rilievo che il dedotto nocumento alla statica dell'immobile sottostante, conseguente all'esecuzione dell'ingiunzione demolitoria, non rientrasse nelle attribuzioni dell'autorità giurisdizionale, bensì degli organi amministrativi ai quali soltanto competono le necessarie valutazioni in ordine alle concrete problematiche di stabilità dell'edificio realizzato con regolare permesso di costruire; (9k0 che avverso il suddetto provvedimento ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] nella veste di attuale proprietario dell'intero immobile, acquistato, a seguito di vendita senza incanto con decreto del Tribunale di Catania in data 12.3.2019, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale contesta la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Catania affermato la competenza dell'autorità amministrativa e deduce altresì la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 34, secondo comma d.P.R. 380/2001 per il conseguimento della "fiscalizzazione" del manufatto illecitamente edificato, con conseguente applicabilità di una sanzione pecuniaria in luogo della disposta demolizione; che, pur prescindendo dall'errore materiale contenuto nell'ordinanza impugnata ove l'avv. [OSCURATO:PERSONA] viene indicato quale difensore fiduciario di [OSCURATO:PERSONA], precedente proprietario del manufatto e destinatario della condanna penale comprensiva dell'ordine di demolizione, laddove l'incidente di esecuzione risulta essere stato da costui proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, deve rilevarsi che il provvedimento gravato, in quanto pronunciato de plano in assenza del contraddittorio fra le parti, avrebbe dovuto costituire oggetto di opposizione al G.E. ai sensi dell'art. 667 quarto comma cod. proc. pen.; che il principio della conservazione degli atti, cui è sotteso l'istituto della conversione dell'impugnazione disciplinato dall'art. 568, quinto comma cod. proc. pen., impone la riqualificazione del presente ricorso per cassazione come opposizione al Giudice dell'Esecuzione cui devono, per l'effetto, essere trasmessi gli atti P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, quarto comma cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ca