CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 20125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ('Y OSSERVA Ritenuto che le censure del ricorso sono del tutto genericamente proposte in relazione all'esame delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen. , in ogni caso non considerando in alcun modo le ragioni della affermazione di responsabilità espresse dalla sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato° inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023