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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 26481/2023

Testo disponibile della fonte

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l ricorso n. 32462/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] uca [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo 18; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1325/12/2019, depositata il 22 marzo 2019.

Visto l’atto depositato in cancelleria il 30 giugno 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate , in considerazione delle modifiche normative concernenti l’articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e delle pronunce della Corte costituzionaleal riguardo intervenute ; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, spese compensate.

Si comunichi.

Roma, 13/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 32462/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] uca [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo 18; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1325/12/2019, depositata il 22 marzo 2019. Visto l’atto depositato in cancelleria il 30 giugno 2022 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese possono essere compensate , in considerazione delle modifiche normative concernenti l’articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 e delle pronunce della Corte costituzionaleal riguardo intervenute ; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, spese compensate. Si comunichi. Roma, 13/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26481/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris