Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:176
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999O0065 - IT
Avis juridique important
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61999O0065
Ordinanza del presidente della Corte del 25 marzo 1999. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso - Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado pronunciata in un procedimento sommario. - [OSCURATO:PERSONA]65/99 P.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01857
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Procedimento sommario - Procedura - Opportunità di un'audizione delle parti - Potere discrezionale del giudice dell'urgenza
(Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 36, primo comma, e 46, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 105)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno morale che nel procedimento sommario non può trovare riparazione migliore che nel procedimento principale - Insussistenza
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
[OSCURATO:PERSONA]
1 L'opportunità di ascoltare le osservazioni orali delle parti rientra nel potere discrezionale riconosciuto al giudice dell'urgenza nell'ambito della valutazione di una domanda di provvedimenti provvisori.
2 Se la sospensione richiesta non può porre rimedio al danno morale fatto valere più di quanto non farebbe la sentenza a conclusione del procedimento principale, manca la condizione relativa all'urgenza. Infatti, la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito.