CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01R38UI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rosini Stefpa:-.:.‘„ OS1.11à3 O M CANCELLO-AIA ........... 1\0 it22