CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14179/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
63avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente alla confisca,dichiarando nel resto inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. I ricorrenti impugnano la sentenza resa all’esito di concordato in appello, con la qualeveniva rideterminata la pena in ordine al reato di peculato, previo riconoscimento dellerinuncia a seguito dell’accordo sulla pena.La sentenza impugnata ricostruiva la condotta contestata ai ricorrenti, evidenziandocome i predetti – preposti all’ufficio riscossione dei ticket presso una struttura ospedaliera –si appropriavano di ingenti somme di denaro, alterando la documentazione attestante glieffettivi pagamenti ricevuti dagli utenti, al fine di coprire l’ammanco di denaro.2. Nell’interesse di D’Alterio, sono stati formulati due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, si deduce l’illegalità della confisca per equivalente del profittodel reato, stante l’intervenuto risarcimento del danno, di cui la sentenza di appello davacompiutamente atto, tant’è che proprio sulla base di tale fatto venivano riconosciute le2.2. Con il secondo motivo, si contesta l’erronea qualificazione giuridica della condotta,difettando la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente, il quale silimitava allo svolgimento di mere mansioni d’ordine.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato formulato un unico motivo di ricorso, con il quale sideduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., stante l’omessa valutazione della richiestadi derubricazione del reato di peculato.4. I ricorsi sono stati trattati con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso proposti dagli imputati in relazione alla qualificazione giuridica delfatto sono manifestamente infondati.Occorre premettere che, nel formulare la richiesta di concordato sulla pena in appello,entrambi i concorrenti non hanno in alcun modo escluso dall’accordo i motivi diimpugnazione concernenti la qualificazione giuridica del fatto.Ne consegue che le questioni – in fatto e diritto – sottese alla qualificazione giuridicasono definitivamente precluse, non essendo consentita una nuova contestazione dellestesse mediante il ricorso per cassazione.In tal senso si è espressa questa Corte, affermando che è inammissibile il ricorso percassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art.599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quantol'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivogiudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile diufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez.6, n. 41254 del4/7/2019, Leonre, Rv. 277196; Sez.2, n.47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006).Si tratta di un principio pienamente condivisibile, posto che la rinuncia parziale ai motivid'appello determina la definitiva preclusione delle questioni attinenti all’accertamento delfatto ed alla sua qualificazione giuridica, sicchè non possono essere rilevate d'ufficio lequestioni relative ai medesimi motivi. 2. È fondato il motivo di ricorso proposto da D’Alterio, in ordine all’illegalità dellaconfisca confermata pur a seguito dell’intervenuto risarcimento del danno e, quindi, dellarestituzione del profitto del reato di peculato.Deve preliminarmente rilevarsi l’ammissibilità della questione, avendo il ricorrentededotto un’ipotesi di illegalità della confisca, disposta a fronte dell’accertata restituzione delprofitto e, quindi, della mancanza del presupposto legittimante l’ablazione patrimoniale.È opportuno sottolineare come il principio non è condizionato dalla pretesa diversità dinatura tra la confisca diretta e quella per equivalente, posto che le regole in tema dirilevabilità d’ufficio delle disposizioni illegali contenute in sentenza valgono sia per iltrattamento sanzionatorio che per le misure di sicurezza, personali o patrimoniali.Ciò determina la sostanziale irrilevanza, ai fini che qui interessano, della naturasanzionatoria tradizionalmente era attribuita alla sola confisca per equivalente, natura che,peraltro, è stata integralmente rivista a seguito della pronuncia resa da Sez.U, n. 13783 del26/9/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-03, secondo cui la confisca per equivalente delprofitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e hafunzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dalreato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni divalore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito.Una volta esclusa la possibilità di distinguere la rilevabilità d’ufficio della confiscaillegale, a seconda che si tratti di confisca diretta o per equivalente, deve ribadirsi che ilgiudice di merito è tenuto a modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" almomento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste inessere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte diutilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale (Sez.6, n. 34290 de 17/5/2023,Calvaresi, Rv. 285175).Tale verifica deve essere compiuta anche nel caso in cui l’imputato non abbiaespressamente sollecitato la revisione della decisione in ordine alla confisca, a condizioneche i presupposti per la sua esclusione emergano per tabulas e il giudice ne sia stato messoa conoscenza.In tale ipotesi, infatti, la confisca si traduce in una misura di sicurezza patrimonialeillegale, il che impone di procedere alla sua esclusione o rimodulazione d’ufficio (Sez.6, n.12531 del 16/1/2019, Alushani, Rv.275884).Analogo principio, peraltro, è stato affermato riguardo ad un’ipotesi di confisca dispostaall’esito dell’applicazione della pena, essendosi precisato che è ammissibile il ricorso percassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbiadisposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanzastupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale, in quanto applicata in violazione deipresupposti e limiti stabiliti dalla legge (Sez.6, n. 2762 del 19/12/2023, dep.2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv.285899; si veda anche Sez.3, n. 4252 del 15/1/2019, Caruso, Rv.274946-02).2.1. Nel merito, il motivo è fondato.Come già affermato da questa Corte, non può essere disposta l'ablazione del profittodel reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, postein essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito(Sez.6, n.21353 del 24/6/2020, Magnani, Rv.279286; in senso conf. Sez.3, n. 44189 del18/10/2022, Hoxha, Rv. 284122; Sez.2, n. 36444 del 26/5/2015, Ottonello, Rv. 264525;Sez.3, n. 20887 del 15/4/2015, Aumenta, Rv. 263409).Tale orientamento giurisprudenziale trova indiretta conferma nell’espressa previsionenormativa, sia pur con riguardo a specifiche fattispecie di illecito, del principio di alternativitàtra la confisca e il risarcimento del danno.Plurime sono le norme codicistiche che, nell’introdurre ipotesi di confisca obbligatoria,hanno ribadito il principio dell’alternatività rispetto al risarcimento dei danni o, più ingenerale, alla eliminazione degli effetti del reato.A tal riguardo si segnala l’art.600-septies cod. pen. che, con riguardo ai delitti contro lapersonalità individuale, ha previsto la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono ilprodotto, il profitto o il prezzo del reato «salvi i diritti della persona offesa alle restituzione eal risarcimento dei danni».Disposizione sostanzialmente analoga è contenuta all’art. art. 452- undecies cod. pen.che, in materia di delitti contro l’ambiente, prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria,prevedendo che la stessa non sarà applicabile qualora l’imputato «abbia efficacementeprovveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristinodello stato dei luoghi» e, quindi, delle condotte riparatorie dell’offesa arrecata.Anche l’art.423-quater cod. pen., nel disciplinare la confisca del prodotto o del profittodel reato di cui all’art.423-bis cod. pen., introduce quale regola di chiusura l’esclusione dellaconfisca nel caso di ripristino dello stato dei luoghi.Infine, l’art.19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, pur configurando la confisca del profittodell’illecito quale sanzione principale nel sottosistema della responsabilità degli enti,stabilisce che la confisca è disposta «salvo che per la parte che può essere restituita aldanneggiato».2.2. In conclusione, si ritiene che nell’ordinamento penale sia ravvisabile una univocalinea direttrice, volta da un lato a perseguire con la confisca la necessità di sottrarreall’autore del reato i proventi da esso conseguito ma, al contempo, ad evitare che vi possanoessere forme di duplicazione dell’ablazione patrimoniale.In tal senso depongono non solo il diritto vivente, desumibile da una giurisprudenzaampiamente consolidata e formatasi con riguardo a plurimi ambiti applicativi della confisca,ma anche le richiamate previsioni normative volte a riconoscere che la confisca è semprealternativa rispetto alle condotte riparatorie e/o restitutorie, secondo schemi che, sia pur conle inevitabili discrepanze dettate dalla specificità dell’ambito applicativo, si fondano sempresul divieto di duplicazione dell’ablazione patrimoniale.Peraltro, è utile segnalare come proprio valorizzando l’esistenza di un principiogenerale di alternatività tra confisca ed altre forme di ablazione aventi natura riparatoria oripristinatoria, questa Corte ha recentemente sollevato questione di legittimità costituzionalerelativamente alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen., propriosegnalando come tale norma violerebbe il principio dell’alternatività e, quindi, diproporzionalità della risposta sanzionatoria (così Sez.6, ord. n.36355 del 24/9/2025).2.3. Il principio di alternatività tra la confisca del profitto del reato e il risarcimento deldanno ha trovato conferma in due recenti sentenza rese dalla Corte EDU nei casi Florio c.Italia e Bassignana c. Italia relativamente alla legittimità del cumulo tra la confisca ex art.322-ter cod. pen. e il risarcimento del danno erariale.La Corte EDU, pur dando atto della diversa natura giuridica della confisca e delrisarcimento del danno erariale, ha ritenuto che il cumulo tra i due istituti determini laviolazione dell’art. 1 Protocollo 1 CEDU, sul presupposto che l’effetto combinato delle duemisure, confisca e risarcimento del danno erariale, determina una duplice ed ingiustificataablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile.2.4. Sulla base dei principi sopra esposti, deve affermarsi che è illegale la confiscadisposta ex art. 322-ter cod. pen. qualora il giudice abbia acquisito la prova dell’integralerestituzione del profitto da parte dell’imputato, posto che in tal caso la confiscadeterminerebbe una duplice ed ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti delsoggetto responsabile, in tal modo violando il principio di proporzionalità, nonché l’art.1CEDU in tema di protezione della proprietà.Nel caso di specie, non è contestato che entrambi i ricorrenti hanno provveduto, primadella definizione del giudizio di appello, all’integrale restituzione del profitto conseguito pereffetto del reato di peculato, tant’è che proprio sulla base di tale presupposto sono statericonosciute le attenuanti generiche sia a D’Alterio che a [OSCURATO:PERSONA].Ne consegue che la Corte di appello, nel recepire il concordato, avrebbe dovutoprovvedere d’ufficio a revocare la confisca del profitto del reato.2.5. Infine, deve sottolinearsi come la rilevata illegalità della confisca, essendo comuneanche alla posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], non impugnante sul punto, deve estendersianche a quest’ultimo.In tal senso si è recentemente affermato, sia pur con riguardo ad una fattispecie nondel tutto sovrapponibile, che in tema di misure di sicurezza patrimoniali, è affetta da nullità,rilevabile anche d'ufficio, la confisca, diretta o per equivalente, di beni futuri, trattandosi diprovvedimento ablatorio illegale, sicché, ove lo stesso riguardi più imputati, il suoannullamento deve essere disposto anche nei confronti del ricorrente che non abbiaarticolato specifico motivo di doglianza, a condizione che il ricorso dallo stesso propostorisulti tempestivamente depositato (Sez.2, n. 22641 del 3/6/2025, Gargiulo, Rv. 288228-03).3. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio limitatamente alla disposta statuizione della confisca, che va eliminata neiconfronti di entrambi i ricorrenti.I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta statuizione dellaconfisca, che elimina.Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della cancelleria, lacomunicazione con modalità telematiche del dispositivo all'amministrazione di appartenenzadei ricorrenti.Così deciso il 9 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]