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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31966/2026

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ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano la soglia diammissibilità in quanto:- con il primo si contesta la mancata concessione della attenuanteintrodotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2023: lostesso si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacitàdimostrativa delle prove che sono state valutate, con motivazione privadi vizi logici, idonee a dimostrare la sussistenza della responsabilità perun fatto che non può ritenersi particolarmente lieve poiché è durato perun lasso di tempo significativo, si è concretato una pluralità di condotteed ha prodotto un grave danno esistenziale al denunciante- con il secondo si chiede di valutare - previa ammissione delricorrente ai programmi di giustizia riparativa - la concedibilitàdell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6) cod. pen.: il motivo non èammissibile in quanto la richiesta di ammissione alla giustizia riparativa,che in ipotesi legittimerebbe la concepibilità dell'attenuante, è stataavanzata da un difensore non munito della “procura speciale”specificamente diretta a chiedere l’ammissione ai programmi di giustiziariparativa;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano la soglia diammissibilità in quanto:- con il primo si contesta la mancata concessione della attenuanteintrodotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 2023: lostesso si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacitàdimostrativa delle prove che sono state valutate, con motivazione privadi vizi logici, idonee a dimostrare la sussistenza della responsabilità perun fatto che non può ritenersi particolarmente lieve poiché è durato perun lasso di tempo significativo, si è concretato una pluralità di condotteed ha prodotto un grave danno esistenziale al denunciante- con il secondo si chiede di valutare - previa ammissione delricorrente ai programmi di giustizia riparativa - la concedibilitàdell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6) cod. pen.: il motivo non èammissibile in quanto la richiesta di ammissione alla giustizia riparativa,che in ipotesi legittimerebbe la concepibilità dell'attenuante, è stataavanzata da un difensore non munito della “procura speciale”specificamente diretta a chiedere l’ammissione ai programmi di giustiziariparativa;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31966/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris