CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2025
Cassazione n. 31962/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione in esame è stata proposta perzigmente da [OSCURATO:PERSONA] il 17/04/202 indirizzandola al », '2 1?‘ .v° sorveglianza di Potenza, intitolandola «reclamo avverso diniego di permesso premio» e infine inoltrandola per il deposito via pec con messaggio inviato dal suo difensore. Il provvedimento oggetto di impugnazione rigettava una richiesta del condannato, in atto ristretto in detenzione domiciliare presso una comunità riabilitativa, di trasferirsi per alcuni giorni presso l'abitazione di suoi familiari. L'istanza originaria non aveva ad oggetto, quindi, un permesso premio ma una modifica delle condizioni della detenzione domiciliare. A differenza di quanto previsto per il diniego della concessione del permesso premio a detenuto intramurario, non è previsto reclamo per i provvedimenti sulla modifica delle condizioni di detenzione domiciliare; corretta è la qualificazione che ha dato al reclamo il Tribunale di sorveglianza, poiché «i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato» (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 - 01) Ciò premesso, va evidenziato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così .ciso 1'11 settembre 2025 Il onSi iere estensore I Presidente j /