CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 42277/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di POTENZA, con sentenza in data 20/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di POTENZA, in data 17/05/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP . Propongono autonomi ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti comuni motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', per errata valutazione delle risultanze probatorie rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa, oggetto di valutazione frazionata. I ricorsi sono inammissibili perché del tutto aspecifici. A fronte di una doppia conforme sentenza di condanna che si sofferma adeguatamente sulla valutazione del dichiarato della persona offesa e dell'inverosimiglianza delle giustificazioni degli imputati, i ricorsi reiterano argomenti vaghi , già prospettati al giudice d'appello e da questi adeguatamente rigettati. Le impugnazioni sono dunque fondate su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]