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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14305/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035K71Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Afvfs". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per la ricettazione di una autovettura Mercedes, di un computer portatile, di un telefono cellulare I-phone 5, di un telefono cellulare Smasung e del telecomando di una autovettura BMW- 1.1 Al riguardo il difensore premette che l'imputato era stato fermato da agenti di polizia, ai quali aveva spontaneamente consegnato il telecomando di una autovettura Mercedes; la polizia, azionando il telecomando, aveva trovato la Mercedes, risultata oggetto di furto, al cui interno vi erano gli altri oggetti indicati nel capo di imputazione.

Ciò premesso, il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto superflua ed insignificante l'assenza di prova che il ricorrente avesse avuto il possesso dei beni oggetto della contestata ricettazione ed il fatto che non fosse stato trovato a bordo della vettura: il possesso delle chiavi della stessa dimostrava soltanto la prova delle ricettazione delle chiavi ed era una circostanza da cui non era possibile desumere che l'imputato avesse conseguito il possesso illecito dell'automobile, trattandosi di un indizio non univoco; infine, la ritenuta responsabilità per la ricettazione del telefono Samsung e delle chiavi dell'autovettura BMW e non risultate oggetto di furto o di altra condotta illecita manifestava la totale irrazionalità ed arbitrarietà della costruzione argomentativa su cui era fondata la sentenza impugnata.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

In particolare, si deve rilevare come l'imputato non abbia mai fornito spiegazioni sul possesso da parte sua delle chiavi dell'autovettura Mercedes, posto che soltanto il difensore nel ricorso per cassazione avanza possibili ipotesi alternative (aver ricevuto le chiavi da un terzo soggetto o ricevuto in prestito l'automobile o trovate le chiavi in strada o averle rubate) sfornite non solo di qualsiasi riscontro, ma non affermate neppure dall'imputato; conseguentemente, appare perfettamente logica la motivazione dei giudici di merito secondo cui il fatto che l'imputato e l'autovettura oggetto di furto si trovassero nello stesso luogo comporta la prova del possesso dell'autovettura da parte dell'imputato, e quindi anche degli oggetti che si trovavano a bordo della stessa.

Quanto alle chiavi della autovettura BMW e del telefono cellulare Samsung, i giudici di merito hanno ritenuto la provenienza illecita degli stessi in quanto neppure riguardo a tali oggetti è stata fornita una qualsiasi spiegazione da parte dell'imputato; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035K71Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Afvfs". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per la ricettazione di una autovettura Mercedes, di un computer portatile, di un telefono cellulare I-phone 5, di un telefono cellulare Smasung e del telecomando di una autovettura BMW- 1.1 Al riguardo il difensore premette che l'imputato era stato fermato da agenti di polizia, ai quali aveva spontaneamente consegnato il telecomando di una autovettura Mercedes; la polizia, azionando il telecomando, aveva trovato la Mercedes, risultata oggetto di furto, al cui interno vi erano gli altri oggetti indicati nel capo di imputazione. Ciò premesso, il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto superflua ed insignificante l'assenza di prova che il ricorrente avesse avuto il possesso dei beni oggetto della contestata ricettazione ed il fatto che non fosse stato trovato a bordo della vettura: il possesso delle chiavi della stessa dimostrava soltanto la prova delle ricettazione delle chiavi ed era una circostanza da cui non era possibile desumere che l'imputato avesse conseguito il possesso illecito dell'automobile, trattandosi di un indizio non univoco; infine, la ritenuta responsabilità per la ricettazione del telefono Samsung e delle chiavi dell'autovettura BMW e non risultate oggetto di furto o di altra condotta illecita manifestava la totale irrazionalità ed arbitrarietà della costruzione argomentativa su cui era fondata la sentenza impugnata. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con riferimento alle censure del motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, si deve rilevare come l'imputato non abbia mai fornito spiegazioni sul possesso da parte sua delle chiavi dell'autovettura Mercedes, posto che soltanto il difensore nel ricorso per cassazione avanza possibili ipotesi alternative (aver ricevuto le chiavi da un terzo soggetto o ricevuto in prestito l'automobile o trovate le chiavi in strada o averle rubate) sfornite non solo di qualsiasi riscontro, ma non affermate neppure dall'imputato; conseguentemente, appare perfettamente logica la motivazione dei giudici di merito secondo cui il fatto che l'imputato e l'autovettura oggetto di furto si trovassero nello stesso luogo comporta la prova del possesso dell'autovettura da parte dell'imputato, e quindi anche degli oggetti che si trovavano a bordo della stessa. Quanto alle chiavi della autovettura BMW e del telefono cellulare Samsung, i giudici di merito hanno ritenuto la provenienza illecita degli stessi in quanto neppure riguardo a tali oggetti è stata fornita una qualsiasi spiegazione da parte dell'imputato; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato; coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il consigliere es
Sentenza Cassazione n. 14305/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris