CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31556-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1254/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31556 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- A Rg 31556/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] (SBM), di avviso di accertamento, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2009, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] titolare di un Centro trasmissione dati per conto del bookmaker [OSCURATO:PERSONA] e contro la stessa società, ha accolto l'appello della società. La ::TR richiamati i principi di cui in applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018, che ha dichiarato Vinegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 con- ma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevede che, nelle annualità di imposta precedenti al 2011, siano assoggettate al tributo le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione) e preso atto che nella fattispecie su annualità anteriore al 2010 (imposta dell! anno 2009), ha ritenuto che sia venuta meno "il fondamento deP imposizione nei confronti del CDC e di [OSCURATO:PERSONA] ltd in quanto coobbligato in solido". Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] (SBM) si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. Deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente esaminata, e respinta, la richiesta con la quale la società controricorrente chiede disporsi un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. 1.1.Va ricordato, sul punto, che la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni prospettate dalla rico:Tente (Cfr. Cass. n. 2689/2022). 1.2.Va altresì respinta la richiesta, contenuta nella memoria, di rimessione della causa alla pubblica udienza. In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5 1\, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5", 30 marzo 2021, n. 8757; sez. 6/5 n. 4093/2022). Per cui, tenendo anche conto delle recenti pronunzie della Corte sulla medesima questione (di cui si dirà appresso), la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.2. Con l'unico motivo si deduce dell'art. 3 del D.Igs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della I. 220/2010, relativo al vesupposto soggettivo dell'imposta in capo al CTD. 2.1.11 motivo, considerato che nel presente giudizio viene in rilievo la sola posizione del bookmaker, è fondato, essendo la decisione impugnata non coerente coi principi giurisprudenziali in relazione al presupposto impositivo dell'imposta. 2.2. La questione sottoposta allo scrutinio del Collegio è stata oggetto di a3profondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., sez. 6/5, n. 6828/2022; Cass. Sez. 6/5, n. 4093/2002; Sez. 6/5 n. 3868/2022; Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez, 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni, come sintetizzate da Cass., sez. 5, n. 3868/2022, cit: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sLlle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria ope-ante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore del1taccettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delie somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dalio stesso, del pagamento delle vincite (Rv. 660937-01); b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli ope-atori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qua1sivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di alltratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, ope-ando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), I. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937 - 02); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione); d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] ope-anti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220 cit. (cfr. il § 9.1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione). 3. l`le consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 - quale quella in esame, relativa al 2009 - non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, Gomma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. 4. Nella fattispecie è in discussione la sola posizione del bookmaker per il periodo d'imposta 2009, per cui il ricorso è fondati, non avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi enunciati. 5.Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie i