CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 1996
Cassazione n. 25489/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/01/1996 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 628, 610 e 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta configurazione dell'ipotesi di reato come rapina e sulla conseguente impossibilità di derubricazione del fatto in quella di violenza privata, nonché sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter concedere l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante l'assenza di prova del valore minimo del bene sottratto); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/05/2025 Il C ns