CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 28003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Adro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 aprile 2026, il Tribunale di Brescia ha rigettato il riesame cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale del 25 febbraio 2026, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché nei confronti dei ricorrenti, delle somme di denaro contante o giacenti su conti correnti, nonché dei depositi, titoli ed altre disponibilità finanziarie oppure alternativamente dei beni mobili registrati, dei cespiti immobiliari (o di altri diritti reali economicamente valutabili) e di qualsiasi altra utilità nella disponibilità delle due società o degli amministratori fino alla concorrenza dell'importo di euro 925.271,09 nei confronti di V.D.L. e dei suoi amministratori di diritto o di fatto, e di euro 5.627.818,25 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi amministratori, quindi nei limiti di euro 2.813.909, 13 nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, quale provento del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione a plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso il ricorso a società cartiere e aventi ad oggetto imponibili, relativi alle annualità 2024 e 2025, per svariati milioni di euro. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della predetta società, a mezzo del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a due motivi. 3.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e ai principi in materia di sussidiarietà della confisca per equivalente; motivazione apparente. 3.1.1. In sintesi, la difesa lamenta la violazione della natura sussidiaria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, poichè in ordine al profilo attinente alla concreta verifica della impossibilità di procedere a confisca diretta, il Tribunale si è limitato a richiamare l'annotazione di polizia giudiziaria del 3 febbraio 2026 che comunica i primi riscontri avuti dalla banche circa i saldi giacenti sui conti delle società e che non può valere quale accertamento della impossibilità di aggredire ulteriormente il profitto diretto, che rappresenta il presupposto per la legittimità del successivo sequestro per equivalente. Aggiunge la difesa che il decreto genetico non spiega le ragioni per cui dovesse ritenersi sussistere l'impossibilità di procedere ulteriormente in via diretta, né i 2giudici cautelari hanno chiarito quali ulteriori accertamenti patrimoniali siano stati svolti, quali beni sociali residui siano stati ricercati ovvero le ragioni per cui il profitto non potesse essere ulteriormente aggredito in via diretta. 3.1.2. Lamenta, inoltre, la difesa carenza motivazionale in ordine alla argomentazione difensiva della impossibilità di estendere alla persona fisica il sequestro preventivo disposto nei confronti della persona giuridica, non essendo quest'ultima un mero schermo, ma essendo dotata di autonomia, considerando che la società aveva conti correnti oltremodo capienti, beni di proprietà, una sede effettiva, ove avvenivano gli scambi commerciali e la movimentazione di materiale osservata dagli operanti di polizia giudiziaria, e lavoratori dipendenti. 3.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla quantificazione del profitto in capo al ricorrente; motivazione apparente. Lamenta la difesa che la quantificazione del profitto operata dal decreto genetico era stata imputata per una quota pari alla metà al ricorrente, sulla base del criterio della ripartizione in parti uguali tra i concorrenti del reato, senza considerare che il profitto del reato deve essere attribuito a ciascun concorrente in relazione all'effettivo vantaggio patrimoniale conseguito, mentre il criterio della ripartizione paritaria costituisce ipotesi residuale, praticabile soltanto all'esito di una effettiva impossibilità di individuazione delle somme concretamente acquisite dai singoli compartecipi. Aggiunge la difesa che la mancata emersione della quota percepita da ciascun indagato era imputabile a una carenza investigativa più che ad una obiettiva impossibilità di verificare in concreto l'arricchimento personale dello stesso, il trasferimento delle somme in suo favore o la disponibilità effettiva, in tal modo legittimando la trasformazione del criterio residuale individuato dalle Sezioni Unite Massini in una presunzione generalizzata di riparto egualitario del profitto, applicato automaticamente ogniqualvolta l'attività investigativa non sia stata estesa all'accertamento della individuazione delle quote di arricchimento. 4. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a tre motivi. 4.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e ai principi in materia di sussidiarietà della confisca per equivalente, nonchè motivazione apparente, sulla base di argomentazioni sovrapponibili a quelle del primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza del periculum in mora ai fini del 3mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, nonchè motivazione apparente. Lamenta la difesa che il Tribunale cautelare valorizza elementi riferibili alla responsabilità del ricorrente, senza spiegare in che modo tali elementi dimostrerebbero l'esistenza di un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, argomentando con considerazioni prive di capacità dimostrativa e difettando, nel caso di specie, alcun comportamento concreto ed attuale idoneo a far sussistere un siffatto pericolo. Aggiunge la difesa che, ponendo a fondamento della motivazione il ruolo asseritamente ricoperto dal ricorrente, il Tribunale cautelare finisce per valorizzare il fumus della misura, spostando il cardine della valutazione del pericolo di dispersione al fatto di reato, contrariamente a quanto previsto dall'ordinamento. 4.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla quantificazione del profitto in capo al ricorrente, nonchè motivazione apparente, sulla base di argomentazioni sovrapponibili a quelle del secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e sovrapponibile motivo dei ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato fuori dai casi consentiti. 1.1. La giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha affermato, infatti, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, sia pure transitoriamente, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili per qualsiasi ragione, precisando tuttavia sul punto che «non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato, giacché, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela» (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646). Per cui, quando il sequestro interviene - come nel caso in esame - in una fase iniziale del procedimento, e di solito non è ancora possibile stabilire se sia possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo od il profitto di reato, previa loro certa individuazione, si ritiene che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni costituenti profitto illecito sia legittimo anche quando l'impossibilità del loro reperimento sia anche soltanto transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura. 4Ed è quanto accaduto nella fattispecie concreta, laddove il Tribunale cautelare ha richiamato l'annotazione di polizia giudiziaria del 3 febbraio 2026, in cui, oltre a riassumere gli importi della società assoggettati a vincolo, è stato dato atto come la [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di ulteriori risorse economiche proprie, in tal modo legittimando l'esecuzione del sequestro per equivalente nei confronti delle persone fisiche amministratori di diritto e di fatto della società. Del resto, è stato affermato a più riprese il principio secondo cui è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587); onere di allegazione che, nella fattispecie, non è stato adempiuto. 1.2. I giudici del riesame hanno, poi, correttamente ricordato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora la persona giuridica costituisca un mero schermo attraverso il quale gli amministratori, di fatto e/o di diritto, realizzino le condotte criminose, non è necessario aggredire in via primaria il patrimonio sociale (Sez. 3, n. 34956 del 01/10/2020, Zhou, Rv. 280541; Sez. 3, n. 10098 del 27/11/2019, Pavesi, Rv. 278536), richiamando diffusamente i plurimi elementi sintomatici in base ai quali la società era stata ritenuta una società cartiera, vale a dire l'assenza di sede effettiva e di struttura aziendale, la mancanza di dipendenti e di intestazione di utenze e di contratti, infine la movimentazione di merce osservata dalla P.G. in misura di gran lunga inferiore ai quantitativi e agli importi emergenti dalla contabilità. 2. Il secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], esaminati congiuntamente perché sovrapponibili, sono manifestamente infondati. Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca ed anche il sequestro finalizzato alla confisca devono essere disposti nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756). Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che una siffatta verifica impone, secondo le regole ordinarie del processo, al pubblico ministero di provare il quantum di profitto conseguito dai singoli correi in relazione a ciascun reato; una 5 qrverifica tuttavia dinamica in cui, da una parte, il pubblico ministero, come detto, è tenuto a provare il quantum confiscabile nei riguardi di ciascun compartecipe per ciascun reato e, dall'altra, ciascun concorrente potrà, a sua volta, dimostrare a discarico di non avere conseguito nessun vantaggio ovvero di averne conseguito una parte inferiore rispetto a quella indicata dalla pubblica accusa. Ed è lo stesso Tribunale del riesame (pagina 4) a specificare come, non disponendo il Tribunale di elementi tali da consentire di stabilire le quote del profitto complessivo derivante dai reati tributari materialmente percepite dagli indagati, doveva trovare applicazione il criterio presuntivo fissato dalle richiamate Sezioni Unite "Massini", con la conseguenza che la misura reale è stata disposta per un importo di pari quota tra i due indagati ricorrenti. 3. Il secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (n. 36959 del 24/6/2021, Ellade, Rv. 281848) che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Tanto in modo da garantire coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando appunto un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. Ed è stato conseguentemente aggiunto come l'indicazione che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile, comporti una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento coercitivo, dove «è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculunn, le ragioni della 6impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, cit., in motivazione). E' stato così affermato dal Supremo consesso che nessun «utile parametro» può essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria (per la quale, secondo un certo indirizzo, nessun obbligo motivazionale si porrebbe) o, invece, come facoltativa (per la quale sola, invece, il giudice sarebbe tenuto a motivare): «e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili». La ratio della misura è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, rendendosi dunque necessario che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Secondo la sentenza Ellade, pertanto, la motivazione del decreto di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile, senza che rilevi, di conseguenza, la natura (obbligatoria o facoltativa) della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa (misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa), avendo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, la cui natura, dunque, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni dell'anticipata apprensione dei bene o del denaro, essendo la natura obbligatoria predicato della confisca, non anche del sequestro che la precede (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284313). 3.2. Tanto premesso, va osservato che, nella specie, il provvedimento impugnato, nel motivare sul periculum in mora, ha richiamato l'elevata probabilità distrattiva derivante dalla intervenuta discovery, nonché l'incapienza del patrimonio sociale e personale e la circostanza che l'indagato fosse stato l'artefice principale del meccanismo illecito, adoperando la società esclusivamente per realizzare i propri scopi. 7In tal modo, tuttavia, il Tribunale ha adottato una motivazione con la quale ha ancorato l'affermazione del periculum ora alla titolarità di un patrimonio non tale da garantire in prospettiva quello suscettibile di confisca, ora alla condotta posta a base del fumus commissi delicti, ora alla intervenuta discovery, senza però valorizzare le ragioni per le quali i beni sottoposti a vincolo, nelle more del giudizio, potrebbero essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati od alienati; esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della cautela, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero risultare vanificati. Deve, infatti, escludersi ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento all'incapienza dell'indagato (Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni, Rv. 285042; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 15487 del 20/11/2024, dep. 2025, Ruglioni), vale a dire al caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il presupposto applicativo del sequestro preventivo con quello della mancanza o della insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il solo sequestro conservativo (Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311). In altri termini, se la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame, non può farsene tuttavia derivare alcun automatismo, né in un senso, né nell'altro, a pena di vanificare l'obbligo di motivazione che le Sezioni Unite hanno inteso rafforzare: se la consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili, non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente, così da esonerare il giudice della cautela dall'obbligo di rendere la necessaria motivazione (Sez. 3, n. 27406 del 16/05/2024, Chichikov, non mass.). Allo stesso modo il periculum non può essere desunto dal fumus commissi delicti, ma deve essere oggetto di una motivazione autonoma, non potendo porsi a base del pericolo di dispersione la condotta che si assume costituire reato. Né, infine, il riferimento alla intervenuta discovery può integrare la sussistenza del periculum, poiché, così ragionando, ciò comporterebbe l'automatica sussistenza del predetto requisito al momento in cui il Pubblico ministero rende noti gli atti di indagine, senza valorizzare specifici comportamenti tenuti dall'indagato tali da lasciar fondatamente supporre il pericolo di dispersione dei beni. 8In conclusione, nell'ambito del perimetro del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari reali, limitato ex art. 325 cod. proc. pen. ai soli profili di violazione di legge, la motivazione dei giudici cautelari ha, quindi, omesso di valorizzare elementi concreti desunti dal contesto operativo descritto, dimostrativi di un reale pericolo di dispersione, in relazione alla futura esecuzione del provvedimento di confisca, tale da legittimare una apprensione anticipata dei beni rispetto alla definizione del giudizio. 4. L'ordinanza impugnata deve essere perciò annullata, con rinvio al Tribunale di Brescia, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e al secondo motivo del ricorso da quest'ultimo proposto, ovverosia relativamente al presupposto del periculum in mora, tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati; nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q P.Q.M