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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08813/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 967/2024depositata il 16/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.La società [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria della Regione [OSCURATO:PERSONA] per ilservizio di trasporto pubblico locale su linee urbane ed extraurbane, aisensi della L. n. 151/1981 e della L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 62/1983conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale de L’Aquila la Regione Abruzzoper ottenere la condanna dell’ente convenuto al pagamento del saldo deicontributi di esercizio ricevuti in acconto, relativi al servizio di trasportopubblico locale per gli anni dal 2008 al 2013, da quantificarsi a seguito diespletanda ctu, con riferimento ai parametri previsti dalle disposizionivigenti, e comunque quantificati in oltre € 3.000.000,00, oltre interessimoratori e rivalutazione fino all’effettivo saldo, nonché la condanna alpagamento del maggior danno, per un importo di circa € 300.000,00, daessa società subito e corrispondente alla somma pagata agli istitutibancari a titolo di interessi corrispettivi, per sopperire alla mancataerogazione del saldo dovuto.Il tribunale, integrato il contraddittorio con il Comune di Teramo, terzochiamato in causa dalla regione, rigettava la domanda perché nonrisultavano dovute all’attrice somme ulteriori a quelle già percepite a titolodi conguaglio sui contributi di esercizio per le attività di trasporto pubblicosvolte per le annualità richieste, in quanto le annualità 2008, 2009 e 2010generavano un saldo negativo talmente alto da elidere quanto spettante atitolo di conguaglio per gli anni 2011 e 2012.2.Proposto appello avverso la predetta decisione la corte d’appellorigettava l’impugnazione principale di [OSCURATO:SOCIETA] sulla mancata sostituzioneNumero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026del ctu e sui conteggi dallo stesso elaborati, ma riteneva sussistente ildifetto di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alladomanda relativa alle annualità 2011, 2012 e 2013, posto che la richiestadi contribuzione ben avrebbe dovuto essere rivolta dalla societàconcessionaria nei confronti del Comune di Teramo, in qualità di enteconcedente i servizi esercitati dalla società concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., inesito alla delega di funzioni disposta con la L.R. 10 gennaio 2011 n. 1, enon nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA].3.

La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Comune di Teramocon ricorso notificato il 14/2/2025 ed affidato ad un unico motivo cuiresistono la Regione Abbruzzo con controricorso e la società [OSCURATO:SOCIETA]che a sua volta propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi cuiresiste il Comune con controricorso.4.Sia il Comune di Teramo che la società [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositatomemorie illustrative.CONSIDERATO CHE5.Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.49 e 56 della L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 62 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 64 della L.Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 2 della L. Regione Abruzzon. 9 del 22.02.2012.5.1.

Ad avviso di parte ricorrente la Corte d’appello pur avendo ricostruitocorrettamente la normativa di riferimento, aveva errato nell’escludere lalegittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], affermando, a pag. 12 e 13della sentenza, con riferimento agli artt. 49 e 56 della L.R.A. n. 62/1982,che “...se anche dette norme, non abrogate dalla legge 1/11, avesserolasciato permanere l’obbligo dell’Ente Regione di individuare le sommedovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio, ciò non legittimavala concessionaria ad agire direttamente verso l’appellante per ottenere iconguagli, ciò per il rilievo in base al quale la L.R. 10 gennaio 2011 n. 1,Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026evidentemente ispirata alla finalità di attribuire ai Comuni il compito dierogarle, ha attuato la delega già a suo tempo prevista dall’art. 59 dellaL.R. 62/83 secondo cui “la giunta regionale accredita in favore dei comunile quote di competenza per l’intero esercizio”.

Assume il ricorrente che laconclusione cui perviene la Corte di Appello è arbitraria e illogica poichénon tiene in considerazione in alcun modo che la domanda giudizialesvolta dalla [OSCURATO:SOCIETA], coerentemente a quanto previsto dalla legislazioneregionale, consiste nella richiesta di “...accertare l’esatta misura dei costieffettivi di trasporto di [OSCURATO:SOCIETA] e dei contributi economici di esercizio, atitolo di conguaglio, conseguenti agli acconti già corrisposti, per gli anni2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 che la Regione [OSCURATO:PERSONA] è tenuta aliquidare in favore della società attrice ai sensi degli artt. 49 e 56 L.R.A. n.62/1983 e della Delibera di Giunta della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 2865 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (“Costi standard consuntivi 1987 preventivi 1988)…” (cfr. pag.2 sentenza), e che quindi la società [OSCURATO:SOCIETA]. non si limita a richiedereil pagamento di somme determinate, bensì chiede di accertare l’esattamisura dei conguagli, ovvero di un credito eventuale che deve esserenecessariamente accertato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], in base alla normativa,ancora vigente, prevista dagli artt. 49 e 56 della L.R.A. n. 62/1983.5.2.

La censura è infondata.5.3.

Occorre precisare che la questione posta dalla ricorrente riguarda nonla legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] ma la titolarità passiva delrapporto oggetto della domanda e cioè la qualità di debitore della Regionerispetto al diritto di credito esercitato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ( cfr.Cass.

Sez.

Un. 2951/2016).5.4.

Tanto chiarito la Corte ritiene di dare seguito a quanto già chiaritonelle ordinanze n. 21049/2025, n. 21054/2025 e n. 21056/2025 del 24luglio 2025 non ravvisando, diversamente da quanto auspicato dalricorrente nella memoria illustrativa, elementi per distaccarsi dalleosservazioni ivi esplicitate.Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/20265.5.

Invero l’art. 64 delle L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n.1/2011 inserito nel CAPOVI “Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblicoregionale e locale” - e che comprende gli artt. 59-70 - disciplina il“Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia” e alprimo comma dispone quanto segue: “1. [OSCURATO:PERSONA] regionale, sulla basedei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comunicapoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei serviziurbani.

2. Il trasferimento avviene con provvedimento del competenteServizio della Direzione regionale [OSCURATO:PERSONA]' eLogistica.

Esso e' stabilito, per il 30%, entro il 31 marzo e per la restanteparte entro il successivo 30 ottobre.

I trasferimenti delle somme derivantidall'applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori avvengono entro ilmese successivo al trasferimento da parte dello Stato.

3. Le risorsefinanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sonoomnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani ditrasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune.4.

I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell'ambitodei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioniamministrative: a) affidamento dei servizi di trasporto locale della propriarete urbana in conformita' con l'art. 23 bis del d.l. 25 giugno 2008, n.112convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.113 esuccessive modificazioni;b) stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanzasul rispetto degli obblighi contrattuali e irrogazione delle sanzioni in casodi inadempimento contrattuale;c) controllo della sicurezza e della regolarita' del servizio di trasporto sustrada, e riconoscimento dell'idoneita' del percorso, delle sue variazioni edell'ubicazione delle fermate.5.

Restano ferme le competenze dei Comuni relative a: a) approvazionedei piani per la mobilita' previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e deiNumero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali; b) definizione deiservizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarieassegnate dalla Regione; c) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi aquelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propribilanci o delle aziende affidatarie; d) le funzioni riconosciute dalle leggiregionali in materia di trasporto pubblico locale.

Rimangono in capo allaRegione le funzioni amministrative collegate alla corresponsione deicontributi per la libera circolazione di cui alla legge regionale 22 dicembre2005, n.44 e successive modificazioni e al pagamento della buonuscita pergli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della legge regionale 9settembre 1983, n.62 .5.6.

Ebbene, dalla normativa sopra indicata si desume chiaramente che apartire dal 2011, con l’entrata in vigore della L.R. 1/2011 e poi della L.R.9/2012, è avvenuto un trasferimento completo delle funzioni gestionali efinanziarie in materia di TPL ai Comuni capoluogo (nel caso di specie,Teramo).5.7.

La Regione si limita a trasferire un monte risorse omnicomprensivo,vincolato al solo scopo di sostenere i costi del servizio urbano, ma non hapiù alcun obbligo diretto nei confronti delle aziende concessionarie.5.8.Di conseguenza, qualsiasi rivendicazione economica deve essererivolta al Comune concedente, che ha la responsabilità dell’esercizio e delrapporto contrattuale con il gestore.

La Regione mantiene delle funzioniamministrative limitatamente ai contributi per la libera circolazione manon in materia di trasporto pubblico locale.5.9.A ciò si aggiunga che la circostanza della mancata abrogazione degliartt. 49 e 56 delle legge regionale n. 62/1983 in relazioneall’individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi diesercizio per mezzo della Giunta regionale non vale a sostenere la tesidella permanenza della legittimazione della Regione finendo, piuttosto, perdisconoscere la disciplina della legge n.1/2011 che ha attuato la delegaNumero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026contenuta nell’art. 59 della legge regionale 62/1983 ed è chiaramentecaratterizzata da un’ottica semplificatoria.

Il trasferimento di risorse nonavrebbe, in definitiva, senso se la titolarità passiva del rapportopermanesse in capo alla regione trasferente le risorse.5.10.Con riguardo alla discussa rilevanza della legge regionale n. 9/2012,pur essendo successiva ai costi in questione, non è il riferimento ad essache deve ritenersi decisivo a sostegno dell’esclusione della titolaritàpassiva della Regione giacché il mutamento in tal senso della titolaritàpassiva del rapporto risale alla l.r. del 2011.5.11.La domanda di condanna al pagamento dei conguagli proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione è stata quindi proposta nei confronti disoggetto non più tenuto al relativo pagamento ed il ricorso principale vaquindi respinto.6.

Con riguardo al ricorso incidentale, con il primo motivo si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, 5 cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la corte territorialeerroneamente e illegittimamente statuito sull'intera domanda nonesaminando l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado perviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cosìcome richiesto con i motivi A), B), C), D) di appello, non svolgendo uncorretto esame della documentazione in atti con omessa pronunciasull’omessa ricusazione e/o sostituzione del ctu e comunque dellarinnovazione della ctu e della non ammissione delle prove articolate.6.1.

La censura è infondata.6.2.

La corte d’appello ha provveduto su tutta l’impugnazione articolatadalla società [OSCURATO:SOCIETA]., spiegando, con riguardo alla omessamotivazione circa eventuali istanze di ricusazione e di sostituzione del ctu,che le stesse non erano state espressamente reiterate in sede diprecisazione delle conclusioni.Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/20266.3.

La corte territoriale ha altresì illustrato la ragione per la quale hadisatteso il motivo di appello articolato alla lettera C) per mancatoadempimento dell'onere probatorio riguardo alle richieste di conguaglio eper il mancato deposito dei conti economici ovvero della documentazionerilevante al fine di consentire al ctu il calcolo del deficit standard.6.4.

Inoltre la corte d'appello ha considerato, in relazione al motivo B) leragioni svolte dal primo giudice in ordine al calcolo delle voci necessarieper la determinazione dei conguagli, chiarendo il criterio interpretativoutilizzato in relazione alle percorrenze effettive da intendersi quellerientranti nel tetto autorizzato ai fini della determinazione della differenzafra e le ragioni che hanno portato alla conclusione che nel calcolo finale ilcredito vantato dalla società non esisteva.6.5.

La corte distrettuale ha anche affermato la genericità delle ulterioridoglianze formulate sub D) ed E) risolvendosi le stesse in una critica allametodologia seguita dal consulente nel calcolo dei costi di imprese senzaindicazione specifica, anno per anno, e con riferimento alle singole voci deidiversi risultati cui avrebbe condotto il metodo suggerito dalla [OSCURATO:SOCIETA].7.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e56 e 58 Legge Reg. 62/83 anche in relazione all’art. 7 della L. Reg. 151/81in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per avere la corte d'appelloillegittimamente ed erroneamente interpretato gli articoli in questione,con motivazione caratterizzata da carenze e contraddittorietà anche inrelazione al riconoscimento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] del diritto al conguaglio ealla quantificazione del credito da effettuare esclusivamente mediantel'attualizzazione del costo standard determinato dalla Regione Abruzzoutilizzando esclusivamente le tabelle di cui alla legge regionale n.62/83 edella legge n. 151/81 e alla delibera della Giunta regionale n.7786/90,quantomeno rispetto alle ipotesi F) del ctu o, in via subordinata, l'ipotesisub E) sempre del ctu.

Ad avviso della ricorrente il giudice d’appelloNumero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026avrebbe proceduto alla sua determinazione con errato o incompleto eparziale esame dei giusti e corretti documenti e prospetti contabilirichiamati in atti e di volta in volta inviati da [OSCURATO:SOCIETA] alla Regione Abruzzoe in possesso di quest'ultima che non li ha considerati e prodotti ingiudizio in modo da indurre in errore il ctu con una rilevante discrepanzadel risultato finale a danno della società attrice pari a circa euro2.500.000,00.7.1.

La censura è inammissibile perché, sebbene formalmente articolatacome violazione di legge, in realtà attinge ai criteri di calcolo ed aiconteggi concretamente effettuati così assumendo evidenti profili di meritoinsindacabili dal giudice di legittimità.

Né la critica appare riconducibileall’omesso esame di fatto decisivo versandosi, invece, nell’ambitodell’accertamento tecnico svolto dal ctu.8.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione, errata e/oillegittima interpretazione, applicazione del combinato disposto degli artt.192, 196 e 63 comma 2 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 51 e52 cod. proc. civ., per avere la corte d'appello erroneamente edillegittimamente ritenuto applicabili al caso di specie con motivazioneerrata illogica e comunque apparente le norme di legge relative allariconvocazione e/o sostituzione, e/o ricusazione del ctu per gravi ragioni diopportunità e correttezza alterando così l'esito del giudizio.9.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., la violazione e/o errata interpretazione e applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello erroneamentenon valutato e non motivato il motivo relativo alla omessa pronuncia sullarichiesta di ammissione dei mezzi di prova correttamente articolati nelgiudizio di primo grado e, comunque, sulle richieste istruttorie reiterate inquello di secondo grado con omessa statuizione e motivazione su un puntodecisivo della controversia e con la omessa rinnovazione della CTU.Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/202610.

Il terzo e quarto motivo, strettamente connessi perché inerenti lecontestazioni sollevate sulla ctu, possono essere esaminaticongiuntamente e sono inammissibili perché, per un verso, non siconfrontano con la motivazione della decisione che, come visto sopra, hadato atto che l’istanza di ricusazione e sostituzione del ctu non era statareiterata in sede di precisazione delle conclusioni; per altro verso, hannoevidente natura meritale attingendo le valutazioni sulle istanze istruttoriee l’apprezzamento della ctu senza dedurre il ricorso a errati criteri digiudizio.10.1.

In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ., occorre infatti denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un.20867/2020).11.

In conclusione anche il ricorso incidentale è da respingere.12.

Attesa la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per laintegrale compensazione delle spese di lite fra il Comune di Teramo e lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] nonché nei confronti della Regione Abbruzzo attesal’applicazione di recente orientamento giurisprudenziale.13.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl'impugnazione principale ed incidentale, se dovuto.Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale.

Compensaintegralmente le spese di lite fra tutte le parti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale edincidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il17/12/2025.Il PresidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domiciliodigitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente e controricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporerappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 967/2024depositata il 16/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.La società [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria della Regione [OSCURATO:PERSONA] per ilservizio di trasporto pubblico locale su linee urbane ed extraurbane, aisensi della L. n. 151/1981 e della L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 62/1983conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale de L’Aquila la Regione Abruzzoper ottenere la condanna dell’ente convenuto al pagamento del saldo deicontributi di esercizio ricevuti in acconto, relativi al servizio di trasportopubblico locale per gli anni dal 2008 al 2013, da quantificarsi a seguito diespletanda ctu, con riferimento ai parametri previsti dalle disposizionivigenti, e comunque quantificati in oltre € 3.000.000,00, oltre interessimoratori e rivalutazione fino all’effettivo saldo, nonché la condanna alpagamento del maggior danno, per un importo di circa € 300.000,00, daessa società subito e corrispondente alla somma pagata agli istitutibancari a titolo di interessi corrispettivi, per sopperire alla mancataerogazione del saldo dovuto.Il tribunale, integrato il contraddittorio con il Comune di Teramo, terzochiamato in causa dalla regione, rigettava la domanda perché nonrisultavano dovute all’attrice somme ulteriori a quelle già percepite a titolodi conguaglio sui contributi di esercizio per le attività di trasporto pubblicosvolte per le annualità richieste, in quanto le annualità 2008, 2009 e 2010generavano un saldo negativo talmente alto da elidere quanto spettante atitolo di conguaglio per gli anni 2011 e 2012.2.Proposto appello avverso la predetta decisione la corte d’appellorigettava l’impugnazione principale di [OSCURATO:SOCIETA] sulla mancata sostituzioneNumero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026del ctu e sui conteggi dallo stesso elaborati, ma riteneva sussistente ildifetto di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alladomanda relativa alle annualità 2011, 2012 e 2013, posto che la richiestadi contribuzione ben avrebbe dovuto essere rivolta dalla societàconcessionaria nei confronti del Comune di Teramo, in qualità di enteconcedente i servizi esercitati dalla società concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., inesito alla delega di funzioni disposta con la L.R. 10 gennaio 2011 n. 1, enon nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA].3. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Comune di Teramocon ricorso notificato il 14/2/2025 ed affidato ad un unico motivo cuiresistono la Regione Abbruzzo con controricorso e la società [OSCURATO:SOCIETA]che a sua volta propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi cuiresiste il Comune con controricorso.4.Sia il Comune di Teramo che la società [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositatomemorie illustrative.CONSIDERATO CHE5.Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.49 e 56 della L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 62 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 64 della L.Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 1 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 2 della L. Regione Abruzzon. 9 del 22.02.2012.5.1. Ad avviso di parte ricorrente la Corte d’appello pur avendo ricostruitocorrettamente la normativa di riferimento, aveva errato nell’escludere lalegittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], affermando, a pag. 12 e 13della sentenza, con riferimento agli artt. 49 e 56 della L.R.A. n. 62/1982,che “...se anche dette norme, non abrogate dalla legge 1/11, avesserolasciato permanere l’obbligo dell’Ente Regione di individuare le sommedovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio, ciò non legittimavala concessionaria ad agire direttamente verso l’appellante per ottenere iconguagli, ciò per il rilievo in base al quale la L.R. 10 gennaio 2011 n. 1,Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026evidentemente ispirata alla finalità di attribuire ai Comuni il compito dierogarle, ha attuato la delega già a suo tempo prevista dall’art. 59 dellaL.R. 62/83 secondo cui “la giunta regionale accredita in favore dei comunile quote di competenza per l’intero esercizio”. Assume il ricorrente che laconclusione cui perviene la Corte di Appello è arbitraria e illogica poichénon tiene in considerazione in alcun modo che la domanda giudizialesvolta dalla [OSCURATO:SOCIETA], coerentemente a quanto previsto dalla legislazioneregionale, consiste nella richiesta di “...accertare l’esatta misura dei costieffettivi di trasporto di [OSCURATO:SOCIETA] e dei contributi economici di esercizio, atitolo di conguaglio, conseguenti agli acconti già corrisposti, per gli anni2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 che la Regione [OSCURATO:PERSONA] è tenuta aliquidare in favore della società attrice ai sensi degli artt. 49 e 56 L.R.A. n.62/1983 e della Delibera di Giunta della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 2865 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (“Costi standard consuntivi 1987 preventivi 1988)…” (cfr. pag.2 sentenza), e che quindi la società [OSCURATO:SOCIETA]. non si limita a richiedereil pagamento di somme determinate, bensì chiede di accertare l’esattamisura dei conguagli, ovvero di un credito eventuale che deve esserenecessariamente accertato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], in base alla normativa,ancora vigente, prevista dagli artt. 49 e 56 della L.R.A. n. 62/1983.5.2. La censura è infondata.5.3. Occorre precisare che la questione posta dalla ricorrente riguarda nonla legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] ma la titolarità passiva delrapporto oggetto della domanda e cioè la qualità di debitore della Regionerispetto al diritto di credito esercitato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ( cfr.Cass. Sez. Un. 2951/2016).5.4. Tanto chiarito la Corte ritiene di dare seguito a quanto già chiaritonelle ordinanze n. 21049/2025, n. 21054/2025 e n. 21056/2025 del 24luglio 2025 non ravvisando, diversamente da quanto auspicato dalricorrente nella memoria illustrativa, elementi per distaccarsi dalleosservazioni ivi esplicitate.Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/20265.5. Invero l’art. 64 delle L. Regione [OSCURATO:PERSONA] n.1/2011 inserito nel CAPOVI “Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblicoregionale e locale” - e che comprende gli artt. 59-70 - disciplina il“Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia” e alprimo comma dispone quanto segue: “1. [OSCURATO:PERSONA] regionale, sulla basedei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comunicapoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei serviziurbani. 2. Il trasferimento avviene con provvedimento del competenteServizio della Direzione regionale [OSCURATO:PERSONA]' eLogistica. Esso e' stabilito, per il 30%, entro il 31 marzo e per la restanteparte entro il successivo 30 ottobre. I trasferimenti delle somme derivantidall'applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori avvengono entro ilmese successivo al trasferimento da parte dello Stato. 3. Le risorsefinanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sonoomnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani ditrasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune.4. I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell'ambitodei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioniamministrative: a) affidamento dei servizi di trasporto locale della propriarete urbana in conformita' con l'art. 23 bis del d.l. 25 giugno 2008, n.112convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.113 esuccessive modificazioni;b) stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanzasul rispetto degli obblighi contrattuali e irrogazione delle sanzioni in casodi inadempimento contrattuale;c) controllo della sicurezza e della regolarita' del servizio di trasporto sustrada, e riconoscimento dell'idoneita' del percorso, delle sue variazioni edell'ubicazione delle fermate.5. Restano ferme le competenze dei Comuni relative a: a) approvazionedei piani per la mobilita' previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e deiNumero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali; b) definizione deiservizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarieassegnate dalla Regione; c) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi aquelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propribilanci o delle aziende affidatarie; d) le funzioni riconosciute dalle leggiregionali in materia di trasporto pubblico locale. Rimangono in capo allaRegione le funzioni amministrative collegate alla corresponsione deicontributi per la libera circolazione di cui alla legge regionale 22 dicembre2005, n.44 e successive modificazioni e al pagamento della buonuscita pergli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della legge regionale 9settembre 1983, n.62 .5.6. Ebbene, dalla normativa sopra indicata si desume chiaramente che apartire dal 2011, con l’entrata in vigore della L.R. 1/2011 e poi della L.R.9/2012, è avvenuto un trasferimento completo delle funzioni gestionali efinanziarie in materia di TPL ai Comuni capoluogo (nel caso di specie,Teramo).5.7. La Regione si limita a trasferire un monte risorse omnicomprensivo,vincolato al solo scopo di sostenere i costi del servizio urbano, ma non hapiù alcun obbligo diretto nei confronti delle aziende concessionarie.5.8.Di conseguenza, qualsiasi rivendicazione economica deve essererivolta al Comune concedente, che ha la responsabilità dell’esercizio e delrapporto contrattuale con il gestore. La Regione mantiene delle funzioniamministrative limitatamente ai contributi per la libera circolazione manon in materia di trasporto pubblico locale.5.9.A ciò si aggiunga che la circostanza della mancata abrogazione degliartt. 49 e 56 delle legge regionale n. 62/1983 in relazioneall’individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi diesercizio per mezzo della Giunta regionale non vale a sostenere la tesidella permanenza della legittimazione della Regione finendo, piuttosto, perdisconoscere la disciplina della legge n.1/2011 che ha attuato la delegaNumero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026contenuta nell’art. 59 della legge regionale 62/1983 ed è chiaramentecaratterizzata da un’ottica semplificatoria. Il trasferimento di risorse nonavrebbe, in definitiva, senso se la titolarità passiva del rapportopermanesse in capo alla regione trasferente le risorse.5.10.Con riguardo alla discussa rilevanza della legge regionale n. 9/2012,pur essendo successiva ai costi in questione, non è il riferimento ad essache deve ritenersi decisivo a sostegno dell’esclusione della titolaritàpassiva della Regione giacché il mutamento in tal senso della titolaritàpassiva del rapporto risale alla l.r. del 2011.5.11.La domanda di condanna al pagamento dei conguagli proposta da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione è stata quindi proposta nei confronti disoggetto non più tenuto al relativo pagamento ed il ricorso principale vaquindi respinto.6. Con riguardo al ricorso incidentale, con il primo motivo si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, 5 cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la corte territorialeerroneamente e illegittimamente statuito sull'intera domanda nonesaminando l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado perviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cosìcome richiesto con i motivi A), B), C), D) di appello, non svolgendo uncorretto esame della documentazione in atti con omessa pronunciasull’omessa ricusazione e/o sostituzione del ctu e comunque dellarinnovazione della ctu e della non ammissione delle prove articolate.6.1. La censura è infondata.6.2. La corte d’appello ha provveduto su tutta l’impugnazione articolatadalla società [OSCURATO:SOCIETA]., spiegando, con riguardo alla omessamotivazione circa eventuali istanze di ricusazione e di sostituzione del ctu,che le stesse non erano state espressamente reiterate in sede diprecisazione delle conclusioni.Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/20266.3. La corte territoriale ha altresì illustrato la ragione per la quale hadisatteso il motivo di appello articolato alla lettera C) per mancatoadempimento dell'onere probatorio riguardo alle richieste di conguaglio eper il mancato deposito dei conti economici ovvero della documentazionerilevante al fine di consentire al ctu il calcolo del deficit standard.6.4. Inoltre la corte d'appello ha considerato, in relazione al motivo B) leragioni svolte dal primo giudice in ordine al calcolo delle voci necessarieper la determinazione dei conguagli, chiarendo il criterio interpretativoutilizzato in relazione alle percorrenze effettive da intendersi quellerientranti nel tetto autorizzato ai fini della determinazione della differenzafra e le ragioni che hanno portato alla conclusione che nel calcolo finale ilcredito vantato dalla società non esisteva.6.5. La corte distrettuale ha anche affermato la genericità delle ulterioridoglianze formulate sub D) ed E) risolvendosi le stesse in una critica allametodologia seguita dal consulente nel calcolo dei costi di imprese senzaindicazione specifica, anno per anno, e con riferimento alle singole voci deidiversi risultati cui avrebbe condotto il metodo suggerito dalla [OSCURATO:SOCIETA].7. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e56 e 58 Legge Reg. 62/83 anche in relazione all’art. 7 della L. Reg. 151/81in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per avere la corte d'appelloillegittimamente ed erroneamente interpretato gli articoli in questione,con motivazione caratterizzata da carenze e contraddittorietà anche inrelazione al riconoscimento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] del diritto al conguaglio ealla quantificazione del credito da effettuare esclusivamente mediantel'attualizzazione del costo standard determinato dalla Regione Abruzzoutilizzando esclusivamente le tabelle di cui alla legge regionale n.62/83 edella legge n. 151/81 e alla delibera della Giunta regionale n.7786/90,quantomeno rispetto alle ipotesi F) del ctu o, in via subordinata, l'ipotesisub E) sempre del ctu. Ad avviso della ricorrente il giudice d’appelloNumero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026avrebbe proceduto alla sua determinazione con errato o incompleto eparziale esame dei giusti e corretti documenti e prospetti contabilirichiamati in atti e di volta in volta inviati da [OSCURATO:SOCIETA] alla Regione Abruzzoe in possesso di quest'ultima che non li ha considerati e prodotti ingiudizio in modo da indurre in errore il ctu con una rilevante discrepanzadel risultato finale a danno della società attrice pari a circa euro2.500.000,00.7.1. La censura è inammissibile perché, sebbene formalmente articolatacome violazione di legge, in realtà attinge ai criteri di calcolo ed aiconteggi concretamente effettuati così assumendo evidenti profili di meritoinsindacabili dal giudice di legittimità. Né la critica appare riconducibileall’omesso esame di fatto decisivo versandosi, invece, nell’ambitodell’accertamento tecnico svolto dal ctu.8. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione, errata e/oillegittima interpretazione, applicazione del combinato disposto degli artt.192, 196 e 63 comma 2 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 51 e52 cod. proc. civ., per avere la corte d'appello erroneamente edillegittimamente ritenuto applicabili al caso di specie con motivazioneerrata illogica e comunque apparente le norme di legge relative allariconvocazione e/o sostituzione, e/o ricusazione del ctu per gravi ragioni diopportunità e correttezza alterando così l'esito del giudizio.9. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., la violazione e/o errata interpretazione e applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d'appello erroneamentenon valutato e non motivato il motivo relativo alla omessa pronuncia sullarichiesta di ammissione dei mezzi di prova correttamente articolati nelgiudizio di primo grado e, comunque, sulle richieste istruttorie reiterate inquello di secondo grado con omessa statuizione e motivazione su un puntodecisivo della controversia e con la omessa rinnovazione della CTU.Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/202610. Il terzo e quarto motivo, strettamente connessi perché inerenti lecontestazioni sollevate sulla ctu, possono essere esaminaticongiuntamente e sono inammissibili perché, per un verso, non siconfrontano con la motivazione della decisione che, come visto sopra, hadato atto che l’istanza di ricusazione e sostituzione del ctu non era statareiterata in sede di precisazione delle conclusioni; per altro verso, hannoevidente natura meritale attingendo le valutazioni sulle istanze istruttoriee l’apprezzamento della ctu senza dedurre il ricorso a errati criteri digiudizio.10.1. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ., occorre infatti denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un.20867/2020).11. In conclusione anche il ricorso incidentale è da respingere.12. Attesa la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per laintegrale compensazione delle spese di lite fra il Comune di Teramo e lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] nonché nei confronti della Regione Abbruzzo attesal’applicazione di recente orientamento giurisprudenziale.13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl'impugnazione principale ed incidentale, se dovuto.Numero registro generale 4007/2025Numero sezionale 4489/2025Numero di raccolta generale 8813/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MLa Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale. Compensaintegralmente le spese di lite fra tutte le parti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale edincidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il17/12/2025.Il PresidenteMarco Marulli
Sentenza Cassazione n. 08813/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris