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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 26124/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1365/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 7419/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo del 12/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12.11.2023, la Corte d’Appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una istanza, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di “ripristino” della continuazione già ritenuta dalla stessa Corte d’Appello con ordinanza in data 12.7.2023.

I giudici premettono che con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata ritenuta la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili: 1) sentenza di condanna alla pena di tredici anni di reclusione e 4.131,65 euro per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, comma 2, 635, comma 2, 628, comma 3, 605 cod. pen., 7 D.L. n. 152 del 1991, commessi sino al 10.6.1999; 2) sentenza di condanna alla pena di quattordici anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen., commesso dal 6.7.2006 fino al 13.12.2018.

Di conseguenza, la pena era stata rideterminata in ventitré anni e sei mesi di reclusione e 3.500 euro di multa, previa individuazione della pena base in quella inflitta con la seconda sentenza e quantificazione dell’aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen. per i reati di cui alla prima sentenza in nove anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa.

Successivamente, il Procuratore generale, con provvedimento del 19.9.2023, disponeva il non luogo a provvedere sulla predetta ordinanza, rilevando che il condannato aveva espiato, per i reati della prima sentenza, della carcerazione in eccesso rispetto alla pena come rideterminata dal giudice dell’esecuzione e che, tuttavia, si trattava di carcerazione sofferta in epoca anteriore alla data di commissione dei reati ora in esecuzione, nel senso che aveva terminato di espiare le pene anteriori nel 2009 mentre i reati in esecuzione risultavano commessi fino al 13.12.2018.

Con la ultima istanza, il condannato ha invece addotto che sostanzialmente per tutti i reati già giudicati la data iniziale di contestazione è da intendersi quella del 10.6.1999, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26124/2025 Roma, lì, 16/07/2025 quanto [OSCURATO:PERSONA], pur detenuto ininterrottamente dal 1999 al 2009, non si è mai allontanato da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello ha giudicato infondata l’istanza, in quanto i reati oggetto delle due sentenze sono stati formalmente commessi in date distinte e la stessa ordinanza del giudice dell’esecuzione rimarca che vi sia un periodo di diversi anni non coperto da risultanze probatorie.

E l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. prevede che “in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire”.

Nel caso di specie, deve essere eseguita la pena della seconda sentenza e l’istanza muove dal presupposto che il reato continuato dovrebbe essere considerato come “un solo reato”, con la conseguenza che anche le pene unificate devono essere considerate come “un’unica pena”.

Nel solco della giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non accoglie questa prospettazione sulla base dei seguenti rilievi: a) il reato continuato può considerarsi un unico reato solo nei casi specificamente previsti dalla legge; b) il favor rei che caratterizza la continuazione non significa che dal suo riconoscimento possano derivare effetti vietati dalla legge, in particolare dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il quale esprime il principio secondo cui la pena non può mai procedere il reato, in quanto sorge e consegue da esso, e non è possibile ammettere l'esistenza di “crediti di pena” in qualunque modo formatisi, in quanto incompatibili con le finalità di prevenzione e rieducazione della pena stessa; c) nemmeno può parlarsi, nel caso di specie, di una precedente detenzione subita senza titolo, poiché essa deriva dall'esecuzione di una condanna in relazione alla quale non è intervenuto uno dei provvedimenti caducativi previsti dall'art. 657, comma 2, cod. proc. pen. 2 Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Il ricorso evidenzia che la Corte d'Appello di Palermo, in sede di riconoscimento della continuazione, aveva considerato come pena base quella della seconda sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato.

A seguito dell'ordinanza, la Procura generale emetteva una comunicazione di non luogo a procedere, ritenendo che da parte della Corte d'Appello vi fosse stato un errore, in quanto aveva considerato l'intera pena della prima sentenza senza tenere conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva espiato soltanto dieci anni (avendo usufruito di 900 giorni di liberazione anticipata) e che, pertanto, la continuazione poteva applicarsi soltanto sulla pena effettivamente espiata.

Nell'incidente di esecuzione è stato rilevato l'errore di diritto, che la Corte d'appello ha disatteso, incorrendo in un altro errore di diritto, in quanto ha considerato quale pena da porre in continuazione non quella in concreto espiata, ma quella in concreto irrogata, non rilevando che avrebbe dovuto essere calcolata la riduzione di un terzo, trattandosi di pena da aggiungere alla pena base irrogata con una sentenza emessa con rito abbreviato, di guisa che sulla pena base si doveva porre in continuazione per la prima sentenza una pena in aumento di sei anni e sei mesi di reclusione (ovvero dieci anni, ridotti di un terzo).

La Corte d’Appello non ha valutato che il reato oggetto della seconda sentenza è stato contestato a partire dal 1999 e che il rapporto del condannato con “[OSCURATO:PERSONA]” non si era mai interrotto nonostante la detenzione.

Non è in questione, quindi, la fungibilità della pena, ma l'applicazione della continuazione, in quanto l'identità del disegno criminoso non si è mai interrotta durante la carcerazione.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 20.3.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il provvedimento impugnato è rispettoso del principio secondo cui “Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono” (Sez. 1 n. 17531 del 22/2/2023, Rv. 284435). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

1. In primo luogo, le doglianze relative al calcolo della pena in continuazione e alla individuazione della data del commesso reato riguardano piuttosto la prima ordinanza della Corte d’Appello di Palermo del 12.7.2023, che aveva appunto provveduto in ordine ad una istanza di applicazione della disciplina della continuazione.

Si tratta, pertanto, di questioni che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di eventuale impugnazione di quella stessa ordinanza e che non possono essere fatte valere ora in sede di legittimità con il ricorso avverso la seconda ordinanza del 12.11.2024, la quale ha invece trovato occasione, con tutta evidenza, nel successivo provvedimento reso dal Procuratore Generale in data 19.9.2023, relativo al diverso e conseguente problema del computo di periodi di detenzione o di pene già espiate nella determinazione della pena da eseguire concretamente.

Pertanto, le censure che riguardano le questioni decise con la prima ordinanza del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono da considerarsi tardive e, dunque, precluse.

Di conseguenza, il prosieguo del ragionamento del collegio si fonderà su duedati non più suscettibili di essere messi in discussione, e cioè che: a) i reati oggetto della prima sentenza sono stati commessi fino al 10.6.1999, mentre il reato oggetto della seconda sentenza è stato commesso dal 6.7.2006 fino al 13.12.2018; b) la pena stabilita in sede di cognizione per i reati giudicati con la prima sentenza è stata espiata dal 10.6.1999 fino al 22.12.2009.

2. Venendo, in secondo luogo, a quei profili dell’incidente di esecuzione, prima, e del ricorso per cassazione, poi, che attengono alla possibilità di imputare alla pena ora da eseguire, in conseguenza del riconoscimento della continuazione, la detenzione sofferta in eccesso prima della commissione del reato, deve osservarsi che il principio affermato dalla Corte d’Appello di Palermo nell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e prima ancora dal Procuratore Generale di Palermo nel suo provvedimento del 19.9.2023, trova convalida nel disposto di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

La norma in questione limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

La ratio di tale limitazione è quella di non consentire ad alcuno di fruire di “crediti di pena” che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181; Sez. 1, n. 9277 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iozzelli, Rv. 233589).

La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che il principio trova applicazione anche nel caso in cui il c.d.

“credito di pena” si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale (da ultimo, per esempio, Sez. 1, n. 17531 del 22/2/2023, Marando, Rv. 284435 – 01), e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuare quelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l'aliquota di sanzione del relativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta (Sez. 1, n. 45259 del 27/9/2013, Sapia, Rv. 257618 – 01; Sez. 1, n. 8109 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzolaio, Rv. 246383 - 01).

Con specifico riferimento, poi, ai reati permanenti – come quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., oggetto della seconda sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – per la cui struttura ontologicamente e giuridicamente unitaria non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo (Sez. 1, n. 40329 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pmt in proc.

Onorato, Rv. 257600 – 01), questa Corte ha costantemente escluso l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo se la permanenza è cessata dopo l'espiazione senza titolo (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 12675 del 6/2/2025, Fiammetta, Rv. 287785 – 01; Sez. 1, n. 6072 del 24/5/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101 – 01).

Ebbene, l’ordinanza impugnata si è correttamente uniformata a tali principi e, confermando di fatto il provvedimento del Procuratore Generale del 19.9.2023, ha ritenuto che nella determinazione della pena detentiva da eseguirsi non fosse possibile scomputare il periodo di detenzione già sofferta in esecuzione della prima sentenza di condanna.

Il giudice dell’esecuzione, in tal modo, ha posto a fondamento della sua decisione il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., da ritenersi operativo anche nella ipotesi del riconoscimento della continuazione.

Il ricorso contrasta inammissibilmente tale conclusione, proponendo una diversa lettura del dato normativo, in contrasto con il consolidato principio esplicitamente affermato dalla disposizione di legge richiamata che è a base della fungibilità della pena, secondo cui la pena non può precedere il reato, ma solo seguirlo, anche nel caso in cui il “credito di pena” si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati.

Di conseguenza, il ricorso, anche in questa parte, deve essere considerato manifestamente infondato, in quanto si risolve nel disconoscimento del senso univoco di una disposizione di legge e comunque nella proposizione di questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi. 3 Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1365/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 7419/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo del 12/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12.11.2023, la Corte d’Appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una istanza, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di “ripristino” della continuazione già ritenuta dalla stessa Corte d’Appello con ordinanza in data 12.7.2023. I giudici premettono che con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata ritenuta la continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili: 1) sentenza di condanna alla pena di tredici anni di reclusione e 4.131,65 euro per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, comma 2, 635, comma 2, 628, comma 3, 605 cod. pen., 7 D.L. n. 152 del 1991, commessi sino al 10.6.1999; 2) sentenza di condanna alla pena di quattordici anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen., commesso dal 6.7.2006 fino al 13.12.2018. Di conseguenza, la pena era stata rideterminata in ventitré anni e sei mesi di reclusione e 3.500 euro di multa, previa individuazione della pena base in quella inflitta con la seconda sentenza e quantificazione dell’aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen. per i reati di cui alla prima sentenza in nove anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. Successivamente, il Procuratore generale, con provvedimento del 19.9.2023, disponeva il non luogo a provvedere sulla predetta ordinanza, rilevando che il condannato aveva espiato, per i reati della prima sentenza, della carcerazione in eccesso rispetto alla pena come rideterminata dal giudice dell’esecuzione e che, tuttavia, si trattava di carcerazione sofferta in epoca anteriore alla data di commissione dei reati ora in esecuzione, nel senso che aveva terminato di espiare le pene anteriori nel 2009 mentre i reati in esecuzione risultavano commessi fino al 13.12.2018. Con la ultima istanza, il condannato ha invece addotto che sostanzialmente per tutti i reati già giudicati la data iniziale di contestazione è da intendersi quella del 10.6.1999, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26124/2025 Roma, lì, 16/07/2025 quanto [OSCURATO:PERSONA], pur detenuto ininterrottamente dal 1999 al 2009, non si è mai allontanato da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello ha giudicato infondata l’istanza, in quanto i reati oggetto delle due sentenze sono stati formalmente commessi in date distinte e la stessa ordinanza del giudice dell’esecuzione rimarca che vi sia un periodo di diversi anni non coperto da risultanze probatorie. E l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. prevede che “in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire”. Nel caso di specie, deve essere eseguita la pena della seconda sentenza e l’istanza muove dal presupposto che il reato continuato dovrebbe essere considerato come “un solo reato”, con la conseguenza che anche le pene unificate devono essere considerate come “un’unica pena”. Nel solco della giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non accoglie questa prospettazione sulla base dei seguenti rilievi: a) il reato continuato può considerarsi un unico reato solo nei casi specificamente previsti dalla legge; b) il favor rei che caratterizza la continuazione non significa che dal suo riconoscimento possano derivare effetti vietati dalla legge, in particolare dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il quale esprime il principio secondo cui la pena non può mai procedere il reato, in quanto sorge e consegue da esso, e non è possibile ammettere l'esistenza di “crediti di pena” in qualunque modo formatisi, in quanto incompatibili con le finalità di prevenzione e rieducazione della pena stessa; c) nemmeno può parlarsi, nel caso di specie, di una precedente detenzione subita senza titolo, poiché essa deriva dall'esecuzione di una condanna in relazione alla quale non è intervenuto uno dei provvedimenti caducativi previsti dall'art. 657, comma 2, cod. proc. pen. 2 Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il ricorso evidenzia che la Corte d'Appello di Palermo, in sede di riconoscimento della continuazione, aveva considerato come pena base quella della seconda sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato. A seguito dell'ordinanza, la Procura generale emetteva una comunicazione di non luogo a procedere, ritenendo che da parte della Corte d'Appello vi fosse stato un errore, in quanto aveva considerato l'intera pena della prima sentenza senza tenere conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva espiato soltanto dieci anni (avendo usufruito di 900 giorni di liberazione anticipata) e che, pertanto, la continuazione poteva applicarsi soltanto sulla pena effettivamente espiata. Nell'incidente di esecuzione è stato rilevato l'errore di diritto, che la Corte d'appello ha disatteso, incorrendo in un altro errore di diritto, in quanto ha considerato quale pena da porre in continuazione non quella in concreto espiata, ma quella in concreto irrogata, non rilevando che avrebbe dovuto essere calcolata la riduzione di un terzo, trattandosi di pena da aggiungere alla pena base irrogata con una sentenza emessa con rito abbreviato, di guisa che sulla pena base si doveva porre in continuazione per la prima sentenza una pena in aumento di sei anni e sei mesi di reclusione (ovvero dieci anni, ridotti di un terzo). La Corte d’Appello non ha valutato che il reato oggetto della seconda sentenza è stato contestato a partire dal 1999 e che il rapporto del condannato con “[OSCURATO:PERSONA]” non si era mai interrotto nonostante la detenzione. Non è in questione, quindi, la fungibilità della pena, ma l'applicazione della continuazione, in quanto l'identità del disegno criminoso non si è mai interrotta durante la carcerazione. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 20.3.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto il provvedimento impugnato è rispettoso del principio secondo cui “Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono” (Sez. 1 n. 17531 del 22/2/2023, Rv. 284435). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1. In primo luogo, le doglianze relative al calcolo della pena in continuazione e alla individuazione della data del commesso reato riguardano piuttosto la prima ordinanza della Corte d’Appello di Palermo del 12.7.2023, che aveva appunto provveduto in ordine ad una istanza di applicazione della disciplina della continuazione. Si tratta, pertanto, di questioni che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di eventuale impugnazione di quella stessa ordinanza e che non possono essere fatte valere ora in sede di legittimità con il ricorso avverso la seconda ordinanza del 12.11.2024, la quale ha invece trovato occasione, con tutta evidenza, nel successivo provvedimento reso dal Procuratore Generale in data 19.9.2023, relativo al diverso e conseguente problema del computo di periodi di detenzione o di pene già espiate nella determinazione della pena da eseguire concretamente. Pertanto, le censure che riguardano le questioni decise con la prima ordinanza del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono da considerarsi tardive e, dunque, precluse. Di conseguenza, il prosieguo del ragionamento del collegio si fonderà su duedati non più suscettibili di essere messi in discussione, e cioè che: a) i reati oggetto della prima sentenza sono stati commessi fino al 10.6.1999, mentre il reato oggetto della seconda sentenza è stato commesso dal 6.7.2006 fino al 13.12.2018; b) la pena stabilita in sede di cognizione per i reati giudicati con la prima sentenza è stata espiata dal 10.6.1999 fino al 22.12.2009. 2. Venendo, in secondo luogo, a quei profili dell’incidente di esecuzione, prima, e del ricorso per cassazione, poi, che attengono alla possibilità di imputare alla pena ora da eseguire, in conseguenza del riconoscimento della continuazione, la detenzione sofferta in eccesso prima della commissione del reato, deve osservarsi che il principio affermato dalla Corte d’Appello di Palermo nell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e prima ancora dal Procuratore Generale di Palermo nel suo provvedimento del 19.9.2023, trova convalida nel disposto di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. La norma in questione limita la possibilità di computare la custodia cautelare subita o la pena espiata per reato diverso al dato cronologico che la custodia e la espiazione anzidette siano successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. La ratio di tale limitazione è quella di non consentire ad alcuno di fruire di “crediti di pena” che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell'assenza di conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, Micheletti, Rv. 266181; Sez. 1, n. 9277 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iozzelli, Rv. 233589). La giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che il principio trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. “credito di pena” si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale (da ultimo, per esempio, Sez. 1, n. 17531 del 22/2/2023, Marando, Rv. 284435 – 01), e che, ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuare quelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l'aliquota di sanzione del relativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta (Sez. 1, n. 45259 del 27/9/2013, Sapia, Rv. 257618 – 01; Sez. 1, n. 8109 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzolaio, Rv. 246383 - 01). Con specifico riferimento, poi, ai reati permanenti – come quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., oggetto della seconda sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – per la cui struttura ontologicamente e giuridicamente unitaria non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo (Sez. 1, n. 40329 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pmt in proc. Onorato, Rv. 257600 – 01), questa Corte ha costantemente escluso l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo se la permanenza è cessata dopo l'espiazione senza titolo (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 12675 del 6/2/2025, Fiammetta, Rv. 287785 – 01; Sez. 1, n. 6072 del 24/5/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272101 – 01). Ebbene, l’ordinanza impugnata si è correttamente uniformata a tali principi e, confermando di fatto il provvedimento del Procuratore Generale del 19.9.2023, ha ritenuto che nella determinazione della pena detentiva da eseguirsi non fosse possibile scomputare il periodo di detenzione già sofferta in esecuzione della prima sentenza di condanna. Il giudice dell’esecuzione, in tal modo, ha posto a fondamento della sua decisione il disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., da ritenersi operativo anche nella ipotesi del riconoscimento della continuazione. Il ricorso contrasta inammissibilmente tale conclusione, proponendo una diversa lettura del dato normativo, in contrasto con il consolidato principio esplicitamente affermato dalla disposizione di legge richiamata che è a base della fungibilità della pena, secondo cui la pena non può precedere il reato, ma solo seguirlo, anche nel caso in cui il “credito di pena” si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati. Di conseguenza, il ricorso, anche in questa parte, deve essere considerato manifestamente infondato, in quanto si risolve nel disconoscimento del senso univoco di una disposizione di legge e comunque nella proposizione di questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi. 3 Alla luce di quanto fin qui complessivamente osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]