CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 21517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/05/2022 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••••n• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso il 4 maggio 2022 il Tribunale di Lecco - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta, avanzata da ROMEO Salvatore, di declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione n. 74/2022 emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco con cui disponeva la prosecuzione della carcerazione presso un istituto carcerario anziché la prosecuzione della espiazione della pena agli arresti domiciliari, rilevando che nessuna violazione della disciplina di cui agli artt. 656 commi 5 e 10 e 649 cod. proc. pen. era stata commessa. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ROMEO Salvatore deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, 649 e 656 comma 4 quater, 5 e 10 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che - come spiegato dal giudice della esecuzione - il recente cumulo ricomprende un delitto ostativo ai sensi dell'art.4 bis ord. pen., il che preclude la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]