Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:11
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 gennaio 2006, Commissione/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]373/04 P)
Dipendenti — Agente ausiliario — Interprete di conferenza — Ricorso — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Atto arrecante pregiudizio — Nozione
1.
Dipendenti — Ricorso — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto — Nozione (Statuto del personale delle Comunità
europee, art. 90, n. 1) (cfr. punto 37)
2.
Dipendenti — Ricorso — Atto arrecante pregiudizio — Nozione (Statuto del personale delle Comunità europee, art. 91) (cfr.
punti 42, 44)
Oggetto:
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 giugno 2004, cause riunite T-153/01 e T-323/01,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 23 febbraio 2001, che dichiara
applicabile ai contratti degli agenti ausiliari interpreti di conferenza assunti ex art. 78, terzo comma, del RAA il limite
d’età previsto all’art. 74, n. 1, lett. b), del RAA
Dispositivo:
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 giugno 2004, cause riunite T-153/01 e T-323/01, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, è annullata in quanto ha dichiarato ricevibile il ricorso per annullamento della lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA]
23 febbraio 2001 e ha condannato la Commissione delle Comunità europee a sopportare tutte le spese di ricorso nella causa
T-323/01.
Nella causa T‑323/01 è respinto il ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] 23 febbraio
2001 e, dall’altro, della decisione della Commissione delle Comunità europee 7 settembre 2001, recante rigetto del reclamo
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese per la presente istanza e per quella dinanzi al Tribunale di primo grado delle
Comunità europee.