CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1985
Cassazione n. 06045/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1985 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, dirette a rivendicare la configurabilità del fatto in termini coerenti all'ipotesi di cui al comma 5 dell'ari 73 TUS, sono manifestamente infondate perché contrastano del tutto inadeguatamente le puntuali e corrette indicazioni argomentative tracciate dalla decisione gravata nel mettere in evidenza i tratti qualitativi e quantitativi della sostanza detenuta nonché le modalità e le circostanze della detenzione illecita contestata, dati coerentemente ritenuti incompatibili con l'ipotesi di lieve offensività privilegiata dalla difesa muovendo peraltro da una situazione in fatto (l'uso personale della sostanza da parte del ricorrente) che la sentenza non afferma bensì rileva siccome non comprovata (si veda pagina 3, ultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.