CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05652/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 26421/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede unica di [OSCURATO:PERSONA]- nietta, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domi- ciliatain Roma , in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nio Salviae domiciliat a in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 25/29, presso il dr.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di P otenza n. 373 /20 1 8 , deposi- tata il7/06/2018. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel settembre del 1997 la signoraCristina [OSCURATO:PERSONA] – nella qua- lità di condomina del Condominio “Araneo-Federico” di Melfi (al c.so Gari- baldi) impugnava, dinanzi al Tribunale di Melfi , due delibere assembleari 2di 7 – 26421/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. condominiali del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 23.07.1997relative a lavori di ristruttu- razione ex l. n. 219/1981. Allegava l’attriceche i lavori erano stati deliberati a maggioranza calco- lata sulla base di tabelle millesimali mai approvate, che modificavano le precedenti tabelle, in base a lle quali ella godeva di una quota di proprietà superiore alla metà del valore dell'intero edificio. Pertanto, tali delibere - adottate con le maggioranze ex art. 1136,co. 2, c.c. - erano annullabili, in quanto approvate con un numero di voti che non rappresentavano almeno la metà del valore dell'edificio. Inoltre, la stessa attrice lamentava che le delibere erano affette da eccesso di potere, poiché si erano occupate esclu- sivamente della ricostruzione delle parti del fabbricato condominiale di pro- prietà degli eredi Federico. La domanda veniva rigettata dall’adito Tribunale di Melfi con la sentenza n. 474/2006, la quale risultava confermata all’esito del giudizio di secondo grado con la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 373/2018. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede della condomina attrice, con cinque motivi. Ha resistitoTeresa [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 3 ss.) denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte di appello evidenziato che il primo motivo di appello pre- sentava profili di inammissibilità prima che di infondatezza, in quanto esso aveva censurato solo una delle quattro ragioni fondanti il rigetto della do- manda. In particolare,si argomenta che il primo motivo di appello era am- missibile poiché con esso era stata censurata la ratio decidendi portante (che s’incentravasulla dichiarazione di accollo di spesa rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]), mentre gli altri elementi avevano solo un valore collaterale. Sispecifica che l’appello è da dichiarare inammissibile solo nel caso in cui i motivi non abbiano investito la sentenza nella sua interezza, sempre che quest'ultima sia stata pronunciata in base ad una pluralità di autonome 3di 7 – 26421/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ragioni ciascuna di per sé sufficiente a supportare la decisione. Viceversa, non vi è l'onere di censurare tutte le rationes decidendi, allorquando queste ultime –come nel caso di specie - non siano da sole idonee a giustificare l'impianto della sentenza stessa. Il motivo è inammissibile. La Corte lucana ha disatteso il primo motivo di appello per due ragioni autonome: l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e l’infondatezza nel merito [cfr. pag. 6 della sentenza impugnata: «Daqui l'inammissibilità del motivo di gravame in esame.Peraltro, il motivo di appello, come formulato, si pa- lesa anche infondato(…)]. Senonché, con il primo motivo di ricorso , la ri- correntecensura solo la prima delle due, mentre avrebbe dovuto censurarle entrambe per accedere ad una pronuncia nel merito. 2.1.- Il secondo motivo (p. 5) lamenta l’omesso esame di fatto decisivo consistente nell’inefficacia probatoria della dichiarazione relativa all’accollo di spesa rilasciata dall’attrice e ricorrente,a causa del suo carattere gene- rico. In particolare, si deduce che la Corte di appello abbia omesso «ogni sostanziale e concreta interpretazione della dichiarazione di accollo spesa, atteso che, in essa, è detto, del tutto genericamente, che l'Araneo si sa- rebbe accollata ‘l'onere di spesa eccedente l'erogazionedel contributo’. Una simile vaghezza non poteva non comportare la indeterminatezza dell'og- getto della dichiarazione». Il terzo motivo (p. 8) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., sul presuppostoche la Corte di appello ha confermato la tardività della questione relativa all’inapplicabilità delle tabelle millesimali di cui alla perizia redatta dal geom. Pennesi, peressere stata introdotta solo in com- parsa conclusionale, mentre essa costituiva l’aspetto centrale del thema de- cidendum, così come delineato dalla citazione introduttiva. Il quarto (p. 9) e il quinto (p. 10) motivo lamentano l’omesso esame di fatti decisivi, cioè della perizia stragiudiziale dell’ing. Valzer, della deposi- zione del teste Vona e delle perizie di quest’ultimo e di Pennesi, da cui (una 4di 7 – 26421/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. volta depurate dalla dichiarazione della Araneo) si desumerebbeche: (a) le tabelle millesimali da considerare erano quelle prodotte dal geom. Vona (con quota della proprietà Araneo ammontante a566,07 millesimi); (b) am- pliandosi la platea dei condomini, mai la quota millesimale della famiglia Federico sarebbe potuta passare da 388,69 a 458,00 millesimi. Si lamenta che il giudice di secondo grado abbia disatteso la questione argomentando dal divieto di ius novorum, mentre in realtà il thema deci- dendum verteva sull’appurare se le delibere de quibus fossero state adot- tate legittimamente, o meno, cioè nel rispetto delle tabelle millesimali alle- gate alla perizia del geom. Vona e non di quelle successive mai approvate. 2.2. - Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati contestualmente in quanto diretti acensurare, sotto diversi profili tra loro correlati,la pronuncia nel merito. Nella parte saliente la Corte di appello argomenta in questi termini. La ricostruzione della situazione di fatto compiuta dal giudice di primo grado si fonda sulla valutazione congiunta di quattro elementi probatori. L’appellante ha sottoposto a critica solo uno dei quattro e cioè la valenza confessoria che il Tribunale ha ascritto alla dichiarazione con la quale Cri- stina Araneo aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti del Condomi- nio e, quindi, la correttezza dell’applicazione delle nuove tabelle millesimali. Queste ultime si sarebbero rese necessarie a causa dell'approvazione del piano di recupero del centro storico di Melfi e della conseguente indispen- sabilitàdi estendere ad altri condomini l'unità minima di intervento (UMI) formata originariamente dalle sole proprietà Araneo e Federico. Ne segue secondo la Corte territoriale l'inammissibilità del primo motivo di appello. Infatti, ammesso e non concesso che fosse statafondata la censura mossa dall'appellante alla valutazione giudiziale della menzionata dichiarazione, la decisione impugnata resiste sulla base dellavalutazione degli altri tre ele- menti probatori rimasti al riparo da censure, cioè: (a) la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], (b) gli esiti della perizia redatta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] 5di 7 – 26421/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e quelli della prima perizia redatta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], (c) gli esiti della ulteriore perizia redatta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'approva- zione del piano di recuperodel centro storico di Melfi. La valutazione con- giunta di tali elementi –conclude la Corte di appello - ha condotto il giudice di prime cure a riconoscere infondata la pretesa azionata dalla parte attrice perché l'intervento di ristrutturazione riguardavail complesso condominiale Araneo-Federico, comprendente, oltre alle proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],anche quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, le uniche tabelle millesimali da prendere in considerazione ai fini della ripartizione delle spese erano quelle allegate all’elaborato progettuale del geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale contemplava anche l'esecuzione di in- terventi su beni comuni. 2.3. –Per quanto attiene specificamente al secondomotivo, esso è inam- missibile. Sottola forma di una censura di omesso esame di fatto decisivo, la ricor- rente aspira, in effetti, a sovrapporre – ma inammissibilmente - il proprio apprezzamento della valenza probatoria della dichiarazione di accollo rila- sciata dalla Araneo a quello che la Corte di appello ha espresso in una mo- tivazione che –come si può constatare - è immune da vizi logici e , quindi , non si esponea censure in sede di legittimità. 2.4. – Per quanto attiene specificamente al terzo motivo, esso è infon- dato. L’accesso ai fascicoli di causa – ammesso nella presente sede essendo stata dedotta una violazione processuale - consente di constatare che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l’ originaria attrice a veva chiesto che venisse dichiarata la nullità e/o l'invalidità ed inefficacia delle delibere «perché assunte in spregio dei requisiti formali e prive di elementi essenziali ovvero affette da vizi attinenti alla regolarità della costituzione dell'assemblea straordinaria e partecipazione degli aventi titolo e approvata 6di 7 – 26421/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. illegittimamentein mancanza dei necessari quorum deliberativi, e presup- posti relativi,nonché per contrarietà alle norme inder ogabili di legge dettate in materia». Nellaparte narrativa della citazione introduttiva , l a dante causa dell’odierna ricorrenteaveva, inoltre , sostenuto che la ripartizione dei mil- lesimidi comproprietà di cui si dava atto nei verbali delle due assemblee condominiali non corrispondesse, quanto ai millesimi di pertinenza dell'im- mobile in proprietà della stessa Araneo, a quella ricavabile dalla perizia re- datta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] e depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] al Comune di Melfi. Ciò consente, in definitiva , di conferma re come corretto l ’ apprezza- mentocompiuto dalla Corte di appello circa i contenuti della domanda, sotto il profilo della causa petendi. Infatti, l’[OSCURATO:PERSONA] era lamentata del fatto che, ai fini della costituzione delle assemblee condominiali del giugno e del luglio 1997 e della individuazionedei quorum necessari, fossero state applicate tabelle millesimali diverse da quelle predispostedal geom. [OSCURATO:PERSONA]. Viceversa, nessuna censura di invalidità erastata rivolta alle tabelle millesimali in concreto applicatedalle assemblee condominiali. S olo nella comparsa conclusionale in primo grado, come detto, l’attrice a veva fatto valere l’inapplicabilità delle tabelle millesimali di cui alla perizia redatta dal geom. Pennesi, nonché la presenza in esse di errori di calcolo. Sulla base di tale rappresentazione della vicenda processualeè da rite- nere corretta la statuizione d’inammissibilità per tardività dell’allegazione di tali elementi, in quanto diretti a far valere temi nuovi rispetto all’oggetto del processo delineato nell’atto introduttivoe modificabile al più tardi entro le memorie ex artt. 180 e 183,co. 5, c.p.c. vigenti ratione temporis . Né si tratta evidentemente di questioni che sarebbero state rilevabili d’ufficio dal giudice. Non sussiste,quindi, la lamentata vi olazione dell’art. 112 c.p.c. Il terzo motivo va, perciò, rigettato. 2.5. – Per quanto attiene specificamente al quarto e al quinto motivo, essi possono essere esaminati congiuntamente e dichiarati infondati, in quanto sono affetti dallo stesso difetto che inficia il secondo motivo : la 7di 7 – 26421/2018 – 2 – 15 / 2 /202 4 ( 1 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente chiede a questa Corte dirivalutare le risultanze di merito sol per- chénon condivide la valutazione ricostruttiva della situazione di fatto rile- vante compiuta espressamente dalla Corte di appello in una motivazione che non presenta vizi ammissibiliin sede di legittimità e che è stata svolta adeguatamente sul piano logico-giuridico-argomentativo. Il quarto e il quinto motivo sono, quindi, anch’essi da disattendere. 2.6. –In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.000,00,oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali pe