CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2015
Cassazione n. 17392/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9661/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C SRL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 90/2015depositata il 21/01/2015 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L’Agenzia delle dogane, a seguito di accertamento “a posteriori”, emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C. Srl avvisi di rettifica, nonché i relativi atti di irrogazione delle sanzioni, in relazione alle importazioni, per gli anni 2008-2010, di “accessori per tubi” originari della [OSCURATO:PERSONA] e della Thailandia, spediti da Taiwan, erroneamente classificati alla voce tariffaria VD 7307 9990 99 anziché a quella, più specifica, VD 7307 9311 99, con conseguente omesso pagamento dei dazi antidumping previsti per quest’ultima. L’impugnazione della contribuente era rigettata dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, che annullava la ripresa per carenza dei presupposti per l’emissione degli avvisi. L’Agenzia delle dogane ricorreva per cassazione con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] C. Srl con controricorso. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2022, si disponeva rinvio a nuovo ruolo, in attesa, avendo la contribuente formulato domanda di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, degli esiti della procedura di definizione agevolata su cui detta domanda era fondata. All’odierna pubblica udienza, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, per il caso di rigetto dell’istanza di estinzione come sopra, nel senso dell’accoglimento del ricorso. La difesa erariale, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l’accoglimento del ricorso, rappresentando il residuo interesse dell’Agenzia in relazione alle sanzioni. Nessuno compare per la contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: Anteriormente alla pubblica udienza del 25 ottobre 2022, la contribuente –già versata una “nota” (cartacea) “di deposito [di] documenti”, recante la firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la data del 20 maggio 2019, riepilogativa delle cartelle di pagamento e dei corrispondenti avvisi di accertamento interessati dall’istanza di definizione agevolata – versava un ulteriore atto (caricato anche nel fascicolo informatico), recante la data del 30 settembre 2022, mediante il quale ribadiva la richiesta di “cessazione della materia del contendere”, rappresentando che, giusta istanza “presentata in data 29/11/2018 e protocollata al numero 2018-aderisc-6207959”, istanza “recepita nel numero massimo di rate concedibili”, di “adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6” – in realtà, come emerge dall’istanza stessa, 5 (cfr. all. alla “richiesta di rinvio” datata 14 febbraio 2019) – “del D.l. 119/2018”, “ sta[va] onorando un piano di rateazione del debito[,] che [avrebbe completato] il 30 novembre 2023”. L’istanza, a termini della nota di cui si tratta, riguardava le “seguenti cartelle: 02020120016878489 000[;] 02020120019598440 000[;] 02020120022475978 000[;] 02020120022476079 000[;] 02020140011508315 000[;] 02020150021201928 000”, ivi specificandosi: - che “la cartella n. 02020140013849887 […] risulta estinta a seguito di provvedimento di sgravio totale disposto dall'ente [U]fficio [delle] dogane in data 28/01/2015”; -che “gli atti definiti sono dunque i seguenti: 02020120016878489 000 -AVV [OSCURATO:PERSONA]5171RU[;] 02020120019598440 000 - AVV [OSCURATO:PERSONA]13073RU - AAAA13083RU[;] 02020120022475978 000 -AVV [OSCURATO:PERSONA]20707RU[;] 02020120022476079 000 -AVV [OSCURATO:PERSONA]20719RU[;] 02020140011508315 000 -AVV [OSCURATO:PERSONA]73-1-2014[;] 02020140013849887 000 - cartella sgravata non inserita - AVV [OSCURATO:PERSONA]197-1-2014[;] 02020150021201928 000 - AVV [OSCURATO:PERSONA]431 - 2 - 2015 - SC530 - 2 - 2015”. Alla nota risulta accedere uno specchietto riassuntivo (cfr. in part. il “file”: “PROSP.[OSCURATO:PERSONA].AGEVOLATA RICORSICASSAZIONE_7076671”), contemplante le cartelle nn. “02020120022475978 000 - AVV [OSCURATO:PERSONA]20707RU [e] 02020120022476079 000 -AVV [OSCURATO:PERSONA]20719RU”. Stante il frontespizio della sentenza impugnata, gli atti oggetto del presente giudizio sono i seguenti: “[OSCURATO:PERSONA] n. 20707 [OSCURATO:PERSONA] 2008 [OSCURATO:PERSONA] n. 20708 [OSCURATO:PERSONA] n. 20719 [OSCURATO:PERSONA] 2008 [OSCURATO:PERSONA] n. 20721”. Tutte le cartelle di pagamento indicate nella nota di cui in apertura sono effettivamente riportate nel provvedimento datato 12 settembre 2019 dell’Agenzia delle entrate-Riscossione avente ad oggetto: “Comunicazione delle somme dovute”. A fronte di quanto innanzi, mette conto di rilevare che, - giusta l’art. 5 d.l. n. 119 del 2018, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe: a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b): […]. e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione; f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. - giusta l’art. 3, comma 1, lett. a) e b), del medesimo testo, 1.I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 2.Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato: a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. 3.In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In ragione di quanto precede, con particolare riguardo all’espressa previsione normativa dell’esclusione della corresponsione delle sanzioni comprese nei carichi, non emergono elementi da cui potersi argomentare che alla richiesta di definizione agevolata della presente controversia presentata dalla contribuente siano rimaste estranee le sanzioni, come invece paventato, senza tuttavia specifica argomentazione, dal patrono della difesa erariale in sede d’udienza. D’altronde, a fronte dell’invito diretto anche all’Agenzia, come, in ultimo, da ordinanza interlocutoria del 25 ottobre 2022, a documentatamente interloquire sugli esiti processuali dell’istanza, nulla è stato dalla medesima osservato in contrario rispetto alla richiesta della contribuente di dichiararsi “tout court” la cessazione della materia del contendere. Pertanto, tenuto conto dell’impegno assunto dalla contribuente in sede di presentazione dell’istanza a rinunciare “sic et simpliciter” al presente giudizio (impegno cui si ricollega la predetta sua richiesta di dichiarazione di integrale cessazione della materia del contendere); rilevato essere stata l’istanza di definizione della lite in sé e per sé accettata senza riserve e limitazioni, e constatato essere ormai passati svariati mesi dalla scadenza dell’ultima rata prevista, intervenuta il 30 novembre 2023, senza formalizzazione di opposizione alcuna da parte dell’Agenzia, trova applicazione - “mutatis mutandis” (in punto di riferimenti normativi) - l’insegnamento ormai consolidato di questa Suprema Corte secondo cui, “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve” – di per sé, in assenza dell’esplicita allegazione di circostanze ostative da parte dell’agenzia fiscale interessata – “essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ‘ex lege’, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” [Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018 (Rv. 650607 - 01 ); Sez. L , Ordinanza n. 11540 del 02/05/2019(Rv. 653828 - 01 )]. Conseguentemente, il presente