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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32783/2024

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ZA sul ricorso n. 30122/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso l’ordinanza n. 20053/2022 della Corte Suprema di Cassazione seconda sezione civile, depositata il21-6- 2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 4 - 12 - 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso OGGETTO: revocazione ex art. 391-bis c.p.c.

RG.30122/2022 C.C.4-12-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n.20053/2022 depositata il 21-6-2022 la Cassazione, seconda sezione civile, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3563/2017 della Corte d’appello di Napoli e ha rigettato il ricorso incidentale tempestivo di [OSCURATO:PERSONA].

L’ordinanza ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata in data 10-10-2017, ma non aveva prodotto copia della sentenza munita della relata di notifica, che non risultava prodotta neppure dalla controricorrente e ricorrente incidentale; di conseguenza ha dichiarato che sussistevano i presupposti per applicare l’orientamento consolidato della Cassazione in ordine all’improcedibilità del ricorsoex art. 369 co. 2 n.2 cod. proc. civ. 2.Con ricorso per revocazione notificato il 5-12-2022 [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che l’ordinanza n. 20053/2022 è affetta da errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in quanto, come era possibile dedurre dal foliario degli atti, vi era la specifica voce “sentenza impugnata” e tale documento si componeva anche della stampa dell’unico foglio del messaggio pec ricevuto, dal momento che la parte aveva subito la notificazione dell’atto e perciò era sprovvista delle ricevute di accettazione e di consegnadel messaggio.

Ha aggiunto che, al fine di fare rilevare la svista e la presenza della prova della notificazione, ha depositato nuovamente l’originario fascicolo di Cassazione; di conseguenza ha lamentato che nell’ordinanza si sia erroneamente ritenuto che l’impugnazione era tardiva e ha riproposto i motivi del suo ricorso per cassazione, non esaminati dall’ordinanza che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.

Tutte le controparti citate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta attore in proprio e a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.

In data 27-11-2023 è stata depositata dal consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. proposta di definizione del ricorso per manifesta infondatezza, perché il riferimento al foliario eseguito dalla ricorrente non consentiva di inferire in maniera univoca che alla sentenza fosse allegata anche la stampa del messaggio attestante la notifica e tale circostanza risultava rafforzata dalla certificazione della cancelleria contenuta nel fascicolo d’ufficio del giudizio conclusosi con l’ordinanza revocanda, che attestava che alla data del 7-6-2022 la copia della sentenza di appello prodotta dalla ricorrente era priva della relata di notifica; la proposta ha perciò osservato che non poteva escludersi che il fascicolo ridepositato solo in sede di revocazione fosse il frutto di una integrazione successiva;ha aggiunto che, in ogni caso, stante la presenza di soggetti intimati, sarebbe stato necessario attestare la conformità all’originale anche della stampa del messaggio pec, secondo quanto si leggeva in Cass. Sez.

U 8312/2019 par. 37 punto

2. In data 24-11-2023 il difensore della ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione del ricorso ex art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso eha depositato memoria illustrativa la ricorrente .All’esito della camera di consiglio del 4-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate, in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelle che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giustificata dalla struttura dialettica del processo (Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479- 01, Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01). 2.Il ricorso è inammissibile.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, con riguardo alle ipotesi di valutazione sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da avere indotto il giudicante a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto, positivamente acquisito o escluso nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez.

U 30-10-2008 n. 26022Rv. 605295-01).

P er potere assumere tale rilevanza l’errore deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e risultare da essi, non potendo desumersi da atti esterni, o tanto meno successivi, al giudizio stesso (Cass. Sez. 1 22 - 10 - 2018 n. 26643 Rv. 651443 - 01 , Cass. Sez.

L 4 - 10 - 2018 n. 24 355 Rv. 650577-01).Quindi, in linea teorica, sicuramente nell’ipotesi in cui sia stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione sulla base del rilievo dell’indicazione nel ricorso del fatto della notifica della sentenza impugnata e della mancata produzione della relativa relazione di notificazione, nonostante la produzione fosse stata eseguita e la relazione di notificazione fosse agli atti, sussistono i presupposti della revocazione.

E’ però necessario avere certezza sulla corrispondenza del contenuto attuale del fascicolo di parte con quello originario e, cioè , sulla corrispondenza di quanto si dice in sede di revocazione essere stato già allora prodotto (e in ipotesi non percepito) a quanto ritualmente prodotto nel giudizio di Cassazione (Cass. Sez. 3 15-2- 2023 n. 4678, non massimata, par.3.2).

Posti questi dati, nella fattispecie non può darsi spazio alla tesi della ricorrente, secondo la quale il documento “sentenza impugnata” indicata nel foliario del suo fascicolo di parte nel giudizio conclusosi con l’ordinanza oggetto di revocazione conteneva la relata della notifica della sentenza.

Infatti, asostegno della sua tesi la ricorrente evidenzia che, essendo stata la notifica della sentenza eseguita a mezzo pec, la relata di notifica era su foglio spillato unitamente alla sentenza(mentre erano mancanti soloi messaggi di accettazione che vengono generati dal sistema per il notificante)e che ora tale foglio attestante la notifica è presente nel suo fascicolo di parte.

Però, in senso contrario, anche a non valorizzare particolarmente la dichiarazione contenuta nell’ordinanza impugnata, in quanto in tesi affetta dall’errore di percezione denunciato, risultano insuperabili non solo il dato che la relata di notificazionedella sentenza impugnata non è mai stata indicatadalla ricorrente tra i documenti prodotti, ma anche il dato che il cancelliere ha attestato, con certificazione datata 7-6- 2022 contenuta nel fascicolo d’ufficio del giudizio RG. 29863/2017,che la copia della sentenza della Corte d’appello di Napoli prodotta all’atto di iscrizione del ricorso era copia conforme all’originale, ma risultava priva della relata di notifica.

Questi elementi non possono essere superati sulla base del fatto che ora la relata èpresente all’interno del fascicolo di parte: la stessa ricorrente riconosce di avere ridepositato il fascicolo al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso che ha instaurato il presente giudizio e, quindi, il solo dato dell’attuale presenza nel fascicolo del documento in questione non ne dimostra la presenza anche al momento della decisione revocanda(nello stesso senso Cass.4678/2023 già citata, par. 3.3 sub a). 3.Il ricorso è inammissibile anche laddove lamenta che l’ordinanza revocanda abbia dichiarato che il ricorso per cassazione sia stato tardivo.

La ricorrente non coglie che l’ordinanza impugnata ha fatto applicazione dell’indirizzo univoco e consolidato di questa Corte anche a Sezioni Unite, secondo il quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” - l’avvenuta notificazione della sentenza- i doneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod.proc.civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez.

U 6-7-2022 n. 21349 Rv.665188-01, Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397-01, per tutte); l’effetto della mancata produzione della relata di notifica è l’improcedibilità del ricorso, che appunto l’ordinanza impugnata ha dichiarato perché il ricorso è stato notificato il 10-12-2017, dopo il decorso del termine di sessanta giorni decorrente dalladata di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 28-8-2017.Le ulteriori questioni sulla necessità o meno dell’attestazione di conformità all’originale della copia della relazione di notifica non devono essere esaminate, dovendosi escludere che il documento fosse stato depositato per le ragioni esposte. 4.In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile, senza nulla disporre sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate.

Poiché le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del ricorso sono conformi a quelle della proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., deve essere applicato, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna della ricorrent e al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende.

Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez.

U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co.3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.

Seppure l’omessa costituzione degli intimati precluda la statuizione ex art. 96 co.3 cod. proc. civ., non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese, si impone la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma ex art. 96 co.4 cod. proc. civ., alla stregua dell’autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione contenuto nell’art. 380-bis cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 4- 10-2023 n. 27947 Rv. 669107-01).Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento ex art. 96 co.4 cod. proc. civ. di Euro3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso n. 30122/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso l’ordinanza n. 20053/2022 della Corte Suprema di Cassazione seconda sezione civile, depositata il21-6- 2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 4 - 12 - 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso OGGETTO: revocazione ex art. 391-bis c.p.c. RG.30122/2022 C.C.4-12-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza n.20053/2022 depositata il 21-6-2022 la Cassazione, seconda sezione civile, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3563/2017 della Corte d’appello di Napoli e ha rigettato il ricorso incidentale tempestivo di [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata in data 10-10-2017, ma non aveva prodotto copia della sentenza munita della relata di notifica, che non risultava prodotta neppure dalla controricorrente e ricorrente incidentale; di conseguenza ha dichiarato che sussistevano i presupposti per applicare l’orientamento consolidato della Cassazione in ordine all’improcedibilità del ricorsoex art. 369 co. 2 n.2 cod. proc. civ. 2.Con ricorso per revocazione notificato il 5-12-2022 [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che l’ordinanza n. 20053/2022 è affetta da errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in quanto, come era possibile dedurre dal foliario degli atti, vi era la specifica voce “sentenza impugnata” e tale documento si componeva anche della stampa dell’unico foglio del messaggio pec ricevuto, dal momento che la parte aveva subito la notificazione dell’atto e perciò era sprovvista delle ricevute di accettazione e di consegnadel messaggio. Ha aggiunto che, al fine di fare rilevare la svista e la presenza della prova della notificazione, ha depositato nuovamente l’originario fascicolo di Cassazione; di conseguenza ha lamentato che nell’ordinanza si sia erroneamente ritenuto che l’impugnazione era tardiva e ha riproposto i motivi del suo ricorso per cassazione, non esaminati dall’ordinanza che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Tutte le controparti citate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta attore in proprio e a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. In data 27-11-2023 è stata depositata dal consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. proposta di definizione del ricorso per manifesta infondatezza, perché il riferimento al foliario eseguito dalla ricorrente non consentiva di inferire in maniera univoca che alla sentenza fosse allegata anche la stampa del messaggio attestante la notifica e tale circostanza risultava rafforzata dalla certificazione della cancelleria contenuta nel fascicolo d’ufficio del giudizio conclusosi con l’ordinanza revocanda, che attestava che alla data del 7-6-2022 la copia della sentenza di appello prodotta dalla ricorrente era priva della relata di notifica; la proposta ha perciò osservato che non poteva escludersi che il fascicolo ridepositato solo in sede di revocazione fosse il frutto di una integrazione successiva;ha aggiunto che, in ogni caso, stante la presenza di soggetti intimati, sarebbe stato necessario attestare la conformità all’originale anche della stampa del messaggio pec, secondo quanto si leggeva in Cass. Sez. U 8312/2019 par. 37 punto 2. In data 24-11-2023 il difensore della ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione del ricorso ex art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso eha depositato memoria illustrativa la ricorrente .All’esito della camera di consiglio del 4-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate, in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelle che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giustificata dalla struttura dialettica del processo (Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479- 01, Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01). 2.Il ricorso è inammissibile. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, con riguardo alle ipotesi di valutazione sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da avere indotto il giudicante a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto, positivamente acquisito o escluso nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. U 30-10-2008 n. 26022Rv. 605295-01). P er potere assumere tale rilevanza l’errore deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e risultare da essi, non potendo desumersi da atti esterni, o tanto meno successivi, al giudizio stesso (Cass. Sez. 1 22 - 10 - 2018 n. 26643 Rv. 651443 - 01 , Cass. Sez. L 4 - 10 - 2018 n. 24 355 Rv. 650577-01).Quindi, in linea teorica, sicuramente nell’ipotesi in cui sia stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione sulla base del rilievo dell’indicazione nel ricorso del fatto della notifica della sentenza impugnata e della mancata produzione della relativa relazione di notificazione, nonostante la produzione fosse stata eseguita e la relazione di notificazione fosse agli atti, sussistono i presupposti della revocazione. E’ però necessario avere certezza sulla corrispondenza del contenuto attuale del fascicolo di parte con quello originario e, cioè , sulla corrispondenza di quanto si dice in sede di revocazione essere stato già allora prodotto (e in ipotesi non percepito) a quanto ritualmente prodotto nel giudizio di Cassazione (Cass. Sez. 3 15-2- 2023 n. 4678, non massimata, par.3.2). Posti questi dati, nella fattispecie non può darsi spazio alla tesi della ricorrente, secondo la quale il documento “sentenza impugnata” indicata nel foliario del suo fascicolo di parte nel giudizio conclusosi con l’ordinanza oggetto di revocazione conteneva la relata della notifica della sentenza. Infatti, asostegno della sua tesi la ricorrente evidenzia che, essendo stata la notifica della sentenza eseguita a mezzo pec, la relata di notifica era su foglio spillato unitamente alla sentenza(mentre erano mancanti soloi messaggi di accettazione che vengono generati dal sistema per il notificante)e che ora tale foglio attestante la notifica è presente nel suo fascicolo di parte. Però, in senso contrario, anche a non valorizzare particolarmente la dichiarazione contenuta nell’ordinanza impugnata, in quanto in tesi affetta dall’errore di percezione denunciato, risultano insuperabili non solo il dato che la relata di notificazionedella sentenza impugnata non è mai stata indicatadalla ricorrente tra i documenti prodotti, ma anche il dato che il cancelliere ha attestato, con certificazione datata 7-6- 2022 contenuta nel fascicolo d’ufficio del giudizio RG. 29863/2017,che la copia della sentenza della Corte d’appello di Napoli prodotta all’atto di iscrizione del ricorso era copia conforme all’originale, ma risultava priva della relata di notifica. Questi elementi non possono essere superati sulla base del fatto che ora la relata èpresente all’interno del fascicolo di parte: la stessa ricorrente riconosce di avere ridepositato il fascicolo al momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso che ha instaurato il presente giudizio e, quindi, il solo dato dell’attuale presenza nel fascicolo del documento in questione non ne dimostra la presenza anche al momento della decisione revocanda(nello stesso senso Cass.4678/2023 già citata, par. 3.3 sub a). 3.Il ricorso è inammissibile anche laddove lamenta che l’ordinanza revocanda abbia dichiarato che il ricorso per cassazione sia stato tardivo. La ricorrente non coglie che l’ordinanza impugnata ha fatto applicazione dell’indirizzo univoco e consolidato di questa Corte anche a Sezioni Unite, secondo il quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” - l’avvenuta notificazione della sentenza- i doneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod.proc.civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U 6-7-2022 n. 21349 Rv.665188-01, Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397-01, per tutte); l’effetto della mancata produzione della relata di notifica è l’improcedibilità del ricorso, che appunto l’ordinanza impugnata ha dichiarato perché il ricorso è stato notificato il 10-12-2017, dopo il decorso del termine di sessanta giorni decorrente dalladata di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 28-8-2017.Le ulteriori questioni sulla necessità o meno dell’attestazione di conformità all’originale della copia della relazione di notifica non devono essere esaminate, dovendosi escludere che il documento fosse stato depositato per le ragioni esposte. 4.In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile, senza nulla disporre sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate. Poiché le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità del ricorso sono conformi a quelle della proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., deve essere applicato, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna della ricorrent e al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co.3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Seppure l’omessa costituzione degli intimati precluda la statuizione ex art. 96 co.3 cod. proc. civ., non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese, si impone la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma ex art. 96 co.4 cod. proc. civ., alla stregua dell’autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione contenuto nell’art. 380-bis cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 4- 10-2023 n. 27947 Rv. 669107-01).Infine, inconsiderazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento ex art. 96 co.4 cod. proc. civ. di Euro3.000,00 a favore della cassa delle ammende. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i
Sentenza Cassazione n. 32783/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris