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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04176/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21883/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a presso lo studio del medesimo, pec: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi Pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 731/2022 depositata il 24/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.

Rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che la società [OSCURATO:SOCIETA], in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un impianto per il montaggio spingiacqua stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA], aveva versato somme non dovute,alla luce di una perizia tecnica di parte,dalla quale era emersa l’applicazione di tassi , sia corrispettivi sia moratori, usurari ed interessi anatocistici con conseguente accertamento dell’avvenuta commissione del reato di usura oggettiva.

Chiesero che fosse accertata la gratuità del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell’art. 1815, comma 2 c.c., la produzione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento cd.

“alla francese”, l’incidenza del costo dei derivati acquistati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:SOCIETA]; e, per l’effetto chiesero che [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] fossero condannate alla restituzione , in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle somme corrisposte a titolo di interessi contrattuali e di mora, stimata nella misura di € 21.209,20 oltre interessi o alla maggior o minor somma che fosse risultata di giustizia.

Si costituirono in giudizio le due banche convenute contestando le domande e chiesero, in via riconvenzionale , l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria per inadempimento degli attori, con condanna della società alla restituzione del bene oggetto del contratto, della società e dei fideiussori al pagamento della somma di € 175.829,59 con obbligo di [OSCURATO:SOCIETA] di detrarre, dal debito della utilizzatrice , le somme ricavate dalla vendita del bene.

Il Tribunale di Pesaro rigettò le domande principali, ritenendo che fossero basate sul non condivisibile metodo della sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi quando, invece, considerando gli interessi in modo distinto,si perveniva alla conclusione della loro liceità e, conseguentemente, della validità delle rispettive clausole ai sensi dell’art. 1815, comma 2° c.c.; respinse anche la tesi dell’anatocismo nel metodo di ammortamento cd.

“alla francese” e la pretesa usura oggettiva, ritenendo non sufficiente la sussistenza di una mera difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e necessaria la sproporzione degli interessi e dei vantaggi pattuiti rispetto al tasso medio praticato per operazioni simili.

Il Tribunale accolse, invece, la domanda riconvenzionale dichiarando l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, l’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] di rilasciare il bene e la condanna degli attori a pagare, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], la somma di € 175.829,59, a titolo di canon i impagati, fermo l’obbligo della concedente di scomputare, dal debito della utilizzatrice , quanto ricavato dalla vendita del bene.

Gli attori soccombenti proposero appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SpA (succeduta a [OSCURATO:SOCIETA] e incorporante la stessa e [OSCURATO:PERSONA] delle Marche); si costituirono in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] SpA, quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. di [OSCURATO:SOCIETA]., società veicolo di cartolarizzazione , che aveva acquistato con atto di cessione tutti i crediti per capitale ed interessi da [OSCURATO:PERSONA] delle Marche e la società [OSCURATO:SOCIETA], quale nuova mandataria e procuratrice speciale di Gardenia.LaCorte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 731 pubblicata in data 9 giugno 2022, ha rigettato il gravame condannando gli appellanti alle spesedel grado.

Avverso la sentenza i fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi.

Resistono,con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] SpA (incorporante [OSCURATO:PERSONA] SpA) e [OSCURATO:SOCIETA].

In vista dell’[OSCURATO:PERSONA] fissata per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] SpA hanno depositato memorie.

Considerato che con il primo motivo -violazione degli artt. 81, 100, 111,115,268 e 350 3 comma c.p.c., artt. 1260 e ss. c .c. , 58 TUB, artt. 1 e 4 legge 130/1999 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.- impugnano il capo di sentenza (p. 9) che ha ritenuto legittimata processualmente la [OSCURATO:PERSONA] SpA, ossia la società parte del giudizio di appello, quando questa si era dichiarata successore della sola [OSCURATO:SOCIETA] e per le sole eccezioni da questa proposte, al solo fine di contrastare le richieste attoree relative al contratto derivato.

Secondo i ricorrenti la sola [OSCURATO:SOCIETA] era titolare di un diritto di credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei fideiussori, così che il diverso opinamento della corte territoriale appariva frutto di un errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle dichiarazioni delle parti.

Con il secondo motivo di ricorso–violazione degli artt. 77, 81, 100,111, 268 c.p.c. artt. 1260 e ss. c.c. art. 58 TUB,art. 1 e 4 l. 130/1999 e art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. -impugnano il capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Gardenia, sul presupposto che il requisito per l’efficacia traslativa della cessione dei crediti in blocco da [OSCURATO:SOCIETA] alla società di cartolarizzazione Gardenia - costituita dall’avvenuta pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] della cessione in blocco- fosse stato soddisfatto; ad avviso dei ricorrenti non sarebbe stato depositato alcun avviso di cessione e la corte territoriale avrebbe confuso la titolarità del diritto con la legittimazione ad agire invocando a sproposito la sentenza Cass.,SS.UU. n. 2951/2016.

Conil terzo motivo - omessa motivazione artt. 77, 81, 100, 111, 268 cpc, artt.1260 ss. cc, art. 58 TUB, art. 1 e 4 legge n. 130/1999 e art.2697 cc in relazione all’art. 360, co.1, n. 5, cpc-i ricorrenti impugnano il capo di sentenza di cui al secondo motivo di ricorso, per non aver la corte di merito in alcun modo motivato sulla prova della titolarità del diritto di Gardenia SpV e per essa di [OSCURATO:SOCIETA], gravandola cessionaria ai sensi dell’art. 2697 c.c.,dell’onere della prova.

Con il dodicesimo motivo - violazione degli artt. 132, co. 2, n.4, 112 cpc, art. 58 TUB in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. – i ricorrenti lamentano l’apparenza della motivazione relativa alla “inefficacia della cessione a Gardenia spv nei confronti dei Garanti”.

Per procedere allo scrutinio di questi motivi afferenti la legittimazione ad agire, occorre richiamare quanto affermato dalla corte territoriale (p. 9): “Gli attori soccombenti hanno proposto appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SpA (già [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA].).

In giudizio si sono costituite [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. di [OSCURATO:SOCIETA].(quest’ultima allegando di essere diventata nel frattempo titolare delrapporto di leasing che faceva capo originariamente a [OSCURATO:SOCIETA].)e Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa ([OSCURATO:SOCIETA]) rappresentate e difese dal medesimo difensore.

Successivamente si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]., quale nuova mandataria eprocuratrice speciale sempre di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il Collegio che la parte appellata processualmente legittimata siaUBI spa cioè la società che è stata fatta oggetto di appello e che si è costituita in giudizio. i l fatto che [OSCURATO:PERSONA] spa sia stata incorporata in [OSCURATO:PERSONA] SpA nell’april e 2021 è irrilevante dovendosi applicare i principi enunciati daCass.

SSUU n.21970/2021 ( a cui si fa rinvio): di talché esclusa la necessità di una interruzione del giudizio, deve ritenersi che gli effetti processuali e sostanziali del rapporto siano comunque ricondotti alla società incorporante titolare del rapporto sostanziale e di quello processuale.

Nel presente giudizio (a) esclusa l’interruzione del processo a norma dell'art. 2504-bis c.c., (b) in difetto di costituzione della società incorporante, le stesse ragioni di economia processuale che hanno condotto le SSUU ad escludere l’interruzione impongono che il processo, pervenuto nella fase didiscussione finale e decisoria, possa proseguire nei confronti del soggettoincorporato quale titolare non di una propria autonoma legittimazioneprocessuale (attiva o passiva) ma in funzione della prosecuzione deirapporti giuridici ora concentrati nel soggetto unificato.Una diversa interpretazione imporrebbe al Collegio l’attuazione delcontraddittorio con la necessità di ordinare la citazione in giudizio della società incorporata con ogni evidente diseconomia processuale.

In tal modo vanno risolte le eccezioni preliminari di legittimazione sollevatedall’appellante. (p. 20) … “ l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Gardenia spv va disattesa perché nella cessione di crediti "in blocco" di cui all'art. 58 T.U.B., il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] che introduce una presunzione di conoscenza della cessione in blocco e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare; nel caso di specie alla parte appellata, convenuta in primo grado e vittoriosa, [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, originaria titolare della res litigiosa, risulta subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., società di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con effetto dal 1° maggio 2017 come da avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana parte II n. 52 del 4 maggio 2017, come rappresentato dalla parte stessa; sicché il requisito è stato soddisfatto.

L’eccezione di inefficacia della cessione a [OSCURATO:SOCIETA] va disattesa.

Questa motivazionenon è attinta adeguatamente dai motivi di ricorso, che tentano di porre in luce un preteso difetto di legittimazione attiva sia di [OSCURATO:PERSONA] sia di Gardenia senza confrontarsi affatto con le richiamate rationes decidendi, con la conseguente inammissibilità dei primi tre motivi di ricorsoe del dodicesimo.

Per quel che riguarda, in particolare , la legittimazione di Gardenia , occorre rilevare che la sentenza è pienamente conforme al più che consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito… allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione”( Cass.3, n. 4277 del 10/2/2023; Cass., 3, n. 17944 del 22/6/2023).

Con il quarto motivo -violazione 112, 113 e 115 cpc, artt. 821, 1194, 1195, 1283, 1284, 1346 cc e 1318, 1418, co. 2, cc, art. 117 TUB, art. 6 delib.

CICR 92/2000, artt. 1363, 1370 e 1371 ss. cc, in relazione all’art. 360 cpc, cp. 1, n. 3- i ricorrenti impugnano i capi di sentenza nei quali la Corte d’Appellodà atto dell’applicazione, per il calcolo degli interessi, del metodo di capitalizzazione cd.

“alla francese” (calcolo sulla quota capitale in via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata); secondo la corte territoriale detto metodo non determina la capitalizzazione degli interessi, e non produce l’effetto anatocistico lamentato dagli appellanti (qui ricorrenti) ma solo il frazionamento dell’obbligo restitutorio, perché ogni rata è composta da una quota di capitale e di una quota di interessi.

Il motivo è infondato.

La ritenuta legittimità del metodo di ammortamento alla francese è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, da ultimo consacrato da Cass.

S.U. n. 15130 del 29/5/2024,secondo cui “ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.

Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2697 cc, 132, co. 2, n. 4, cpc, 118 disp. att. cpc, art. 99, 112, 113, 115 cpc, art. 61, 167, 193, 195, 196 cpc,art. 3 e 24 cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cpc.

In sostanza lamentano che la c orte territoriale non abbia risposto, con ciò violando specificamente il diritto di difesa, all’istanza degli attori di ammettere una consulenza cd. percipiente, unica in grado di poter risolvere questioni altamente tecniche.

La corte territoriale non avrebbe potuto, da un lato, negare ingresso alla consulenza tecnica e, dall’altro, ritenere nel contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti provare.

Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 210 cpc, 2697 cc, 112 cpc, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, con riguardo al capo di sentenza con il quale la Corte ha ritenuto la richiesta di assunzione di CTU meramente esplorativa e come tale inammissibile e la richiesta di esibizione documentale generica e conseguentemente anch’essa inammissibile.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili perché volti a contrastare il consolidato principio di diritto secondo cui è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito la decisione sul rigetto o sull’accoglimento dell’istanza di ammissione di una CTU, censurabile soltanto per vizio di motivazione trattandosi di mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti.

Inoltre i motivi non si confrontanocon la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui l’attore deve allegare gli elementi a sostegno della propria domanda senza affidare a consulenze tecniche di natura esplorativa il compito di accertare “la eventuale” natura usuraria degli interessi.

Anche la censura mossa in relazione al mancato ordine di esibizione dei documenti è inammissibile perché tale strumento di prova rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e la valutazione della sua indispensabilità non deve essere neppure esplicitata, sicché l’esercizio di tale potere è svincolato da ogni onere di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., 3, 8 ottobre 2021, n.27412).

Con il settimo motivo -violazione degli artt. 132, co. 1, n. 4, 112, cpc, in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, cpc- parte ri corrente impugna il capo di sentenza che ha affermato la legittimità delle clausole contrattuali che prevedono il diritto della concedente, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, di pretendere la restituzione del bene, l’acquisizione dei canoni corrisposti, il pagamento dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese e la liquidazione anticipata del danno attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati, purché venga portato in detrazione quanto il concedente abbia conseguito dalla vendita e dalla locazione del bene.

Con l’ottavo motivo di ricorso -violazione dell’art. 132, co. 2, n.4, art.112 cpc, 2697 cc, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, co.1, n.3, cpc- parte ricorrente censura il capo di sentenza con il quale , respingendosi integralmente l’appello, la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo d’appello -non riportato- con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado sul punto relativo alla domanda riconvenzionale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibil i sia perché priv i di autosufficienza, e dunque non conformialle prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. , sia perché del tutto generici, e dunque non conformi alle prescrizioni dell’art. 366 n. 4 c.p.c., in quanto le censure non si confrontano con le rationes decidendi.

Con il nono motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.132, co. 2, n.4, 112 cpc, 111 Cost.,art. 1419, co. 1, cc, art. 2 legge n.287/1990, art. 2729 cc, art. 1362 cc., il tuttoin relazione all’art. 360, co.1, n.3, cpc.

Il capo di sentenza impugnato riguarda il rigetto dell’eccezione di nullità della fideiussione per conformità con il modello ABI, dichiarato in contrasto con l’art. 2 L. 287 del 1990 e dell’art. 101 TFUE.

Secondo i ricorrenti la sentenza non avrebbe svolto in modo adeguato la valutazione di essenzialità delle clausolee in conseguenza non avrebbe pronunciato sulla nullità della fideiussione.

Con il decimo motivo lamenta la violazione delle m edesime norme di cui al precedente motivo ed anche degli artt. 115 cpc e 1957 cc. c on riguardo al capo di sentenza che ha rigettato le eccezioni di nullità delle fideiussioni.

Con l’undicesimo motivo i ricorrenti lamenta no la violazione delle medesime norme di cui al nono motivo , in questo caso, in relazione all’art. 360, co.1, n.5, cpc.

I motivi , che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili in quanto i ricorrenti omettono di riportare il testo delle clausole asseritamente in contrasto con il modello ABI e con la circolare Banca d’Italia.

Ne consegue il grave difetto di autosufficienza dei predetti motivi e la loro palese inammissibilità.

Si aggiunga, peraltro, che tale pretesa nullità è stata allegata dai ricorrenti soltanto con la comparsa conclusionale d’appello, il che rende tali motivi inammissibili anche sotto il profilo della loro tardiva allegazione.

Con il tredicesimo motivo -omessa motivazione art. 132, 2 comma n.4 c.p.c. art. 112 c.p.c. art. 58 TUB in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. –si censura l’omessa motivazione su una questione, neppure posta in appello, afferente la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo e la pretesa inammissibilità della relativa cessione.

Il motivo è inammissibile perché nuovo, risultando introdotto per la prima volta nel presente giudizio di cassazione e non risulta neppure dall’impugnata sentenza.

Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 2.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] SpA ; in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della società Juliets.p.a.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21883/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a presso lo studio del medesimo, pec: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi Pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 731/2022 depositata il 24/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che la società [OSCURATO:SOCIETA], in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un impianto per il montaggio spingiacqua stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA], aveva versato somme non dovute,alla luce di una perizia tecnica di parte,dalla quale era emersa l’applicazione di tassi , sia corrispettivi sia moratori, usurari ed interessi anatocistici con conseguente accertamento dell’avvenuta commissione del reato di usura oggettiva. Chiesero che fosse accertata la gratuità del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell’art. 1815, comma 2 c.c., la produzione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento cd. “alla francese”, l’incidenza del costo dei derivati acquistati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] da [OSCURATO:SOCIETA]; e, per l’effetto chiesero che [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] fossero condannate alla restituzione , in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle somme corrisposte a titolo di interessi contrattuali e di mora, stimata nella misura di € 21.209,20 oltre interessi o alla maggior o minor somma che fosse risultata di giustizia. Si costituirono in giudizio le due banche convenute contestando le domande e chiesero, in via riconvenzionale , l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria per inadempimento degli attori, con condanna della società alla restituzione del bene oggetto del contratto, della società e dei fideiussori al pagamento della somma di € 175.829,59 con obbligo di [OSCURATO:SOCIETA] di detrarre, dal debito della utilizzatrice , le somme ricavate dalla vendita del bene. Il Tribunale di Pesaro rigettò le domande principali, ritenendo che fossero basate sul non condivisibile metodo della sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi quando, invece, considerando gli interessi in modo distinto,si perveniva alla conclusione della loro liceità e, conseguentemente, della validità delle rispettive clausole ai sensi dell’art. 1815, comma 2° c.c.; respinse anche la tesi dell’anatocismo nel metodo di ammortamento cd. “alla francese” e la pretesa usura oggettiva, ritenendo non sufficiente la sussistenza di una mera difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e necessaria la sproporzione degli interessi e dei vantaggi pattuiti rispetto al tasso medio praticato per operazioni simili. Il Tribunale accolse, invece, la domanda riconvenzionale dichiarando l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, l’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] di rilasciare il bene e la condanna degli attori a pagare, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], la somma di € 175.829,59, a titolo di canon i impagati, fermo l’obbligo della concedente di scomputare, dal debito della utilizzatrice , quanto ricavato dalla vendita del bene. Gli attori soccombenti proposero appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SpA (succeduta a [OSCURATO:SOCIETA] e incorporante la stessa e [OSCURATO:PERSONA] delle Marche); si costituirono in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] SpA, quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. di [OSCURATO:SOCIETA]., società veicolo di cartolarizzazione , che aveva acquistato con atto di cessione tutti i crediti per capitale ed interessi da [OSCURATO:PERSONA] delle Marche e la società [OSCURATO:SOCIETA], quale nuova mandataria e procuratrice speciale di Gardenia.LaCorte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 731 pubblicata in data 9 giugno 2022, ha rigettato il gravame condannando gli appellanti alle spesedel grado. Avverso la sentenza i fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi. Resistono,con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] SpA (incorporante [OSCURATO:PERSONA] SpA) e [OSCURATO:SOCIETA]. In vista dell’[OSCURATO:PERSONA] fissata per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] SpA hanno depositato memorie. Considerato che con il primo motivo -violazione degli artt. 81, 100, 111,115,268 e 350 3 comma c.p.c., artt. 1260 e ss. c .c. , 58 TUB, artt. 1 e 4 legge 130/1999 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.- impugnano il capo di sentenza (p. 9) che ha ritenuto legittimata processualmente la [OSCURATO:PERSONA] SpA, ossia la società parte del giudizio di appello, quando questa si era dichiarata successore della sola [OSCURATO:SOCIETA] e per le sole eccezioni da questa proposte, al solo fine di contrastare le richieste attoree relative al contratto derivato. Secondo i ricorrenti la sola [OSCURATO:SOCIETA] era titolare di un diritto di credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei fideiussori, così che il diverso opinamento della corte territoriale appariva frutto di un errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle dichiarazioni delle parti. Con il secondo motivo di ricorso–violazione degli artt. 77, 81, 100,111, 268 c.p.c. artt. 1260 e ss. c.c. art. 58 TUB,art. 1 e 4 l. 130/1999 e art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. -impugnano il capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Gardenia, sul presupposto che il requisito per l’efficacia traslativa della cessione dei crediti in blocco da [OSCURATO:SOCIETA] alla società di cartolarizzazione Gardenia - costituita dall’avvenuta pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] della cessione in blocco- fosse stato soddisfatto; ad avviso dei ricorrenti non sarebbe stato depositato alcun avviso di cessione e la corte territoriale avrebbe confuso la titolarità del diritto con la legittimazione ad agire invocando a sproposito la sentenza Cass.,SS.UU. n. 2951/2016. Conil terzo motivo - omessa motivazione artt. 77, 81, 100, 111, 268 cpc, artt.1260 ss. cc, art. 58 TUB, art. 1 e 4 legge n. 130/1999 e art.2697 cc in relazione all’art. 360, co.1, n. 5, cpc-i ricorrenti impugnano il capo di sentenza di cui al secondo motivo di ricorso, per non aver la corte di merito in alcun modo motivato sulla prova della titolarità del diritto di Gardenia SpV e per essa di [OSCURATO:SOCIETA], gravandola cessionaria ai sensi dell’art. 2697 c.c.,dell’onere della prova. Con il dodicesimo motivo - violazione degli artt. 132, co. 2, n.4, 112 cpc, art. 58 TUB in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. – i ricorrenti lamentano l’apparenza della motivazione relativa alla “inefficacia della cessione a Gardenia spv nei confronti dei Garanti”. Per procedere allo scrutinio di questi motivi afferenti la legittimazione ad agire, occorre richiamare quanto affermato dalla corte territoriale (p. 9): “Gli attori soccombenti hanno proposto appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SpA (già [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA].). In giudizio si sono costituite [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. di [OSCURATO:SOCIETA].(quest’ultima allegando di essere diventata nel frattempo titolare delrapporto di leasing che faceva capo originariamente a [OSCURATO:SOCIETA].)e Unione di [OSCURATO:PERSONA] spa ([OSCURATO:SOCIETA]) rappresentate e difese dal medesimo difensore. Successivamente si è costituita [OSCURATO:SOCIETA]., quale nuova mandataria eprocuratrice speciale sempre di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il Collegio che la parte appellata processualmente legittimata siaUBI spa cioè la società che è stata fatta oggetto di appello e che si è costituita in giudizio. i l fatto che [OSCURATO:PERSONA] spa sia stata incorporata in [OSCURATO:PERSONA] SpA nell’april e 2021 è irrilevante dovendosi applicare i principi enunciati daCass. SSUU n.21970/2021 ( a cui si fa rinvio): di talché esclusa la necessità di una interruzione del giudizio, deve ritenersi che gli effetti processuali e sostanziali del rapporto siano comunque ricondotti alla società incorporante titolare del rapporto sostanziale e di quello processuale. Nel presente giudizio (a) esclusa l’interruzione del processo a norma dell'art. 2504-bis c.c., (b) in difetto di costituzione della società incorporante, le stesse ragioni di economia processuale che hanno condotto le SSUU ad escludere l’interruzione impongono che il processo, pervenuto nella fase didiscussione finale e decisoria, possa proseguire nei confronti del soggettoincorporato quale titolare non di una propria autonoma legittimazioneprocessuale (attiva o passiva) ma in funzione della prosecuzione deirapporti giuridici ora concentrati nel soggetto unificato.Una diversa interpretazione imporrebbe al Collegio l’attuazione delcontraddittorio con la necessità di ordinare la citazione in giudizio della società incorporata con ogni evidente diseconomia processuale. In tal modo vanno risolte le eccezioni preliminari di legittimazione sollevatedall’appellante. (p. 20) … “ l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Gardenia spv va disattesa perché nella cessione di crediti "in blocco" di cui all'art. 58 T.U.B., il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla [OSCURATO:PERSONA] che introduce una presunzione di conoscenza della cessione in blocco e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare; nel caso di specie alla parte appellata, convenuta in primo grado e vittoriosa, [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, originaria titolare della res litigiosa, risulta subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., società di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con effetto dal 1° maggio 2017 come da avviso pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Italiana parte II n. 52 del 4 maggio 2017, come rappresentato dalla parte stessa; sicché il requisito è stato soddisfatto. L’eccezione di inefficacia della cessione a [OSCURATO:SOCIETA] va disattesa. Questa motivazionenon è attinta adeguatamente dai motivi di ricorso, che tentano di porre in luce un preteso difetto di legittimazione attiva sia di [OSCURATO:PERSONA] sia di Gardenia senza confrontarsi affatto con le richiamate rationes decidendi, con la conseguente inammissibilità dei primi tre motivi di ricorsoe del dodicesimo. Per quel che riguarda, in particolare , la legittimazione di Gardenia , occorre rilevare che la sentenza è pienamente conforme al più che consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco", è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito… allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione”( Cass.3, n. 4277 del 10/2/2023; Cass., 3, n. 17944 del 22/6/2023). Con il quarto motivo -violazione 112, 113 e 115 cpc, artt. 821, 1194, 1195, 1283, 1284, 1346 cc e 1318, 1418, co. 2, cc, art. 117 TUB, art. 6 delib. CICR 92/2000, artt. 1363, 1370 e 1371 ss. cc, in relazione all’art. 360 cpc, cp. 1, n. 3- i ricorrenti impugnano i capi di sentenza nei quali la Corte d’Appellodà atto dell’applicazione, per il calcolo degli interessi, del metodo di capitalizzazione cd. “alla francese” (calcolo sulla quota capitale in via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata); secondo la corte territoriale detto metodo non determina la capitalizzazione degli interessi, e non produce l’effetto anatocistico lamentato dagli appellanti (qui ricorrenti) ma solo il frazionamento dell’obbligo restitutorio, perché ogni rata è composta da una quota di capitale e di una quota di interessi. Il motivo è infondato. La ritenuta legittimità del metodo di ammortamento alla francese è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, da ultimo consacrato da Cass. S.U. n. 15130 del 29/5/2024,secondo cui “ In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2697 cc, 132, co. 2, n. 4, cpc, 118 disp. att. cpc, art. 99, 112, 113, 115 cpc, art. 61, 167, 193, 195, 196 cpc,art. 3 e 24 cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cpc. In sostanza lamentano che la c orte territoriale non abbia risposto, con ciò violando specificamente il diritto di difesa, all’istanza degli attori di ammettere una consulenza cd. percipiente, unica in grado di poter risolvere questioni altamente tecniche. La corte territoriale non avrebbe potuto, da un lato, negare ingresso alla consulenza tecnica e, dall’altro, ritenere nel contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti provare. Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 210 cpc, 2697 cc, 112 cpc, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, con riguardo al capo di sentenza con il quale la Corte ha ritenuto la richiesta di assunzione di CTU meramente esplorativa e come tale inammissibile e la richiesta di esibizione documentale generica e conseguentemente anch’essa inammissibile.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili perché volti a contrastare il consolidato principio di diritto secondo cui è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito la decisione sul rigetto o sull’accoglimento dell’istanza di ammissione di una CTU, censurabile soltanto per vizio di motivazione trattandosi di mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti. Inoltre i motivi non si confrontanocon la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui l’attore deve allegare gli elementi a sostegno della propria domanda senza affidare a consulenze tecniche di natura esplorativa il compito di accertare “la eventuale” natura usuraria degli interessi. Anche la censura mossa in relazione al mancato ordine di esibizione dei documenti è inammissibile perché tale strumento di prova rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e la valutazione della sua indispensabilità non deve essere neppure esplicitata, sicché l’esercizio di tale potere è svincolato da ogni onere di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., 3, 8 ottobre 2021, n.27412). Con il settimo motivo -violazione degli artt. 132, co. 1, n. 4, 112, cpc, in relazione all’art. 360, co. 1, n.3, cpc- parte ri corrente impugna il capo di sentenza che ha affermato la legittimità delle clausole contrattuali che prevedono il diritto della concedente, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing, di pretendere la restituzione del bene, l’acquisizione dei canoni corrisposti, il pagamento dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese e la liquidazione anticipata del danno attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati, purché venga portato in detrazione quanto il concedente abbia conseguito dalla vendita e dalla locazione del bene. Con l’ottavo motivo di ricorso -violazione dell’art. 132, co. 2, n.4, art.112 cpc, 2697 cc, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, co.1, n.3, cpc- parte ricorrente censura il capo di sentenza con il quale , respingendosi integralmente l’appello, la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo d’appello -non riportato- con il quale si chiedeva la riforma della sentenza di primo grado sul punto relativo alla domanda riconvenzionale. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibil i sia perché priv i di autosufficienza, e dunque non conformialle prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. , sia perché del tutto generici, e dunque non conformi alle prescrizioni dell’art. 366 n. 4 c.p.c., in quanto le censure non si confrontano con le rationes decidendi. Con il nono motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.132, co. 2, n.4, 112 cpc, 111 Cost.,art. 1419, co. 1, cc, art. 2 legge n.287/1990, art. 2729 cc, art. 1362 cc., il tuttoin relazione all’art. 360, co.1, n.3, cpc. Il capo di sentenza impugnato riguarda il rigetto dell’eccezione di nullità della fideiussione per conformità con il modello ABI, dichiarato in contrasto con l’art. 2 L. 287 del 1990 e dell’art. 101 TFUE. Secondo i ricorrenti la sentenza non avrebbe svolto in modo adeguato la valutazione di essenzialità delle clausolee in conseguenza non avrebbe pronunciato sulla nullità della fideiussione. Con il decimo motivo lamenta la violazione delle m edesime norme di cui al precedente motivo ed anche degli artt. 115 cpc e 1957 cc. c on riguardo al capo di sentenza che ha rigettato le eccezioni di nullità delle fideiussioni. Con l’undicesimo motivo i ricorrenti lamenta no la violazione delle medesime norme di cui al nono motivo , in questo caso, in relazione all’art. 360, co.1, n.5, cpc. I motivi , che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili in quanto i ricorrenti omettono di riportare il testo delle clausole asseritamente in contrasto con il modello ABI e con la circolare Banca d’Italia. Ne consegue il grave difetto di autosufficienza dei predetti motivi e la loro palese inammissibilità. Si aggiunga, peraltro, che tale pretesa nullità è stata allegata dai ricorrenti soltanto con la comparsa conclusionale d’appello, il che rende tali motivi inammissibili anche sotto il profilo della loro tardiva allegazione. Con il tredicesimo motivo -omessa motivazione art. 132, 2 comma n.4 c.p.c. art. 112 c.p.c. art. 58 TUB in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. –si censura l’omessa motivazione su una questione, neppure posta in appello, afferente la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo e la pretesa inammissibilità della relativa cessione. Il motivo è inammissibile perché nuovo, risultando introdotto per la prima volta nel presente giudizio di cassazione e non risulta neppure dall’impugnata sentenza. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 2.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] SpA ; in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della società Juliets.p.a. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
Sentenza Cassazione n. 04176/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris