CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2658/2024 depositata il 15/10/2024 dalla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7869/2025Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 10435/2026Data pubblicazione 21/04/2026La vicenda trae origine da una serie di controlli all’esito dei quali èemerso che la società [OSCURATO:SOCIETA]. contabilizzava fatture relative adoperazioni inesistenti emesse nel 2014 da [OSCURATO:SOCIETA]L’Agenzia delle Entrate disconosceva i costi di tali fatture in quantoindeducibili ex art. 109 d.P.R. n.917/1986 ed emetteva l’attoimpositivo.La società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Brescia affermando l’effettività delle operazioniritenute inesistenti e la correttezza del rapporto intercorso con lasocietà [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di Brescia accoglieva ilricorso.L’Agenzia impugnava il provvedimento di primo grado dinanzi allaCommissione Tributaria Regionale della Lombardia insistendo sullafondatezza della pretesa impositiva.[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieval’appello dell’Ufficio.Contro tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata cui ha fatto seguito tempestiva istanza di decisione delricorrente.Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 19 marzo2026, in prossimità della quale parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo, la società ricorrente contesta la violazionedell’art. 2727 e 2729 c.c., dell’art. 7, comma 5-bis d.lgs. 31 dicembre1992 n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e n. 5 ,c.p.c.Numero registro generale 7869/2025Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 10435/2026Data pubblicazione 21/04/2026per avere la Corte di secondo grado erroneamente valutato lepresunzioni dell’[OSCURATO:PERSONA] oggetto delcontraddittorio tra le parti.Ad avviso della parte ricorrente, i giudici di secondo grado si sonoaffidati alle risultanze indiziarie legate esclusivamente al fornitoredando rilevanza alla qualifica di società cartiera della [OSCURATO:SOCIETA]nell’anno 2015, senza tenere conto che nell’anno 2014 la società eraoperativa.1.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente contesta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 7, comma 5-bis d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. per non avere la Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado valutate la prova contraria offerta dal contribuente.Secondo la società ricorrente, la Corte di secondo grado ha omessol’esame della prova contraria offerta dal contribuente, il che – ad avvisodella ricorrente – renderebbe la sentenza viziata per non averesaminato interamente le difese del contribuente e per essereincentrata esclusivamente sulle prove fornite dall’Ufficio.2.1. I motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, sonoinfondati e vanno rigettati.Con la proposta di definizione si evidenziava quanto segue : Lagiurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l’onere probatoriorelativo alla sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti gravasull’Amministrazione finanziaria, la quale può assolverlo anchemediante presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise econcordanti (Cass., 28 agosto 2024, n. 23281; Cass., 13 marzo 2013,n. 6229; Cass., 14 settembre 2016, n. 18118; Cass., 18 ottobre 2021,n. 28628).È pacifico che, in presenza di tale dimostrazione, l’onere probatoriogravante sul contribuente consiste nel provare l’effettiva esistenzaNumero registro generale 7869/2025Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 10435/2026Data pubblicazione 21/04/2026delle operazioni e l’inerenza dei costi dedotti, non potendo tale onereritenersi assolto mediante la mera regolarità formale della contabilitào dei mezzi di pagamento, né dalla semplice mancanza di vantaggieconomici derivanti dalle prestazioni, circostanze che risultanofacilmente simulabili (Cass. n. 27566/2018; Cass. n. 40690/2021;Cass. n. 22190/2022; Cass. n. 9723/2024).Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] hacorrettamente valorizzato il quadro indiziario complessivo, tenendoconto della mancanza di documentazione contrattuale e tecnicacomprovante le prestazioni, del parziale stralcio contabile delle fatturee della generale assenza di riscontri oggettivi sull’attività svolta dallafornitrice. La C.t.r. ha, altresì, evidenziato che la contribuente non hafornito elementi di prova contrari idonei a dimostrare l’effettivaesistenza delle operazioni contestate, limitandosi a richiamare laregolarità formale delle scritture contabili, senza produrre alcundocumento capace di confutare i gravi indizi raccoltidall’Amministrazione.Sotto il profilo logico-giuridico, la sentenza impugnata ha seguito ilcorretto criterio di valutazione della prova presuntiva, considerando lagravità, precisione e concordanza degli elementi disponibili, in linea coni principi affermati dalla Suprema Corte in materia di prova presuntivanel processo tributario (Cass. n. 31906/2024; Cass. n. 6229/2013;Cass. n. 18118/2016; Cass. n. 28628/2021). La C.t.r. ha dunqueoperato una valutazione globale degli indizi, senza limitarsi a un esamegiurisprudenza (Cass. n. 12002/2017; Cass. n. 9059/2018; Cass. n.27410/2019) .Nella sentenza impugnata si legge : In particolare, comeevidenzia l’Ente fiscale, “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l è stata sottoposta adaccertamenti e controlli già nel 2013, controlli che hanno riguardatoNumero registro generale 7869/2025Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 10435/2026Data pubblicazione 21/04/2026anche l’anno 2014, a.i. dell’atto impositivo, e il 2015. [OSCURATO:PERSONA] fatture d’acquisto provenienti da società inesistenti per poi,a sua volta, passare anche ad emettere fatture false” … “Nell’annod’imposta 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA], che risultava essere inliquidazione ha comunicato operazioni passive per € 1.616.351,00. Lacomunicazione polivalente trasmessa specifica che gli acquisti derivanoquasi esclusivamente (€ 1.600.000,00) da tre fornitori tutti catalogaticome mere cartiere. Tutti i suddetti acquisti sono stati considerati daquesto Ufficio relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti e quindimai avvenuti. Di conseguenza, eliminando i suddetti acquisti ritenutimai effettuati perché relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti,la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe effettuato acquisti solo per €16.317,00. Che la fornitrice [OSCURATO:SOCIETA] sia stata nel 2014sostanzialmente mero soggetto utilizzatore di fatture per operazioniinesistenti, induce a ritenere che, senza l’adeguato acquisto di quantonecessario, non possa aver effettuato le prestazioni de quibus(installazione di impianti elettrici). Infatti, è acclarato che la sua attivitàprevalente fosse stata quella di costruirsi crediti da utilizzare incompensazione”. Le questioni qui definite esauriscono la controversia,essendo, i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenutinon rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurread una conclusione di segno diverso .Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che i motivi di ricorsonon possono essere accolti, poiché, come rilevato nella proposta didefinizione, il giudice di merito ha ritenuto, senza incorrere nelledenunziate violazioni di legge, che la parte contribuente non avesseassolto all’onere di provare la reale esistenza delle operazionicontestate, a fronte dell’accertamento contenuto nell’atto impositivo,correttamente fondato su presunzioni semplici validate da plurimielementi indiziari.Numero registro generale 7869/2025Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 10435/2026Data pubblicazione 21/04/2026Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017 n. 9097).Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata(Cass., Sez. U., 8053/2014, Cass., Sez. U., 9558/2018 e Cass., Sez.U., 33679/2018) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360,num. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico checoncerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad averecarattere decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra diper sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storicorilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie.Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice dimerito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico evalutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento diNumero registro generale 7869/2025Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 10435/2026Data pubblicazione 21/04/2026fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacato dilegittimità. Per le Sezioni Unite la critica del ragionamento presuntivonon è consentita in sede di legittimità quando «si concreta o inun’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali inrelazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dalgiudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo […],o nella mera prospettazione di una inferenza probabilisticasemplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice dimerito» (Cass., sez. U, 1758/2018).Anche la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo omeno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettarel'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice dimerito, dovendo piuttosto fare emergere l'assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio. Neppure occorre che trail fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusivanecessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare siadesumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmentepossibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica èuna valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmenteconvincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021,Cass. 14207/2024 e Cass. 21762/2025).3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vainoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. contieneuna valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per lacondanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificandoNumero registro generale 7869/2025Numero sezionale 2546/2026Numero di raccolta generale 10435/2026Data pubblicazione 21/04/2026altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformitàdella decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lasciapresumere (così Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 28540). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali del giudizio di legittimità, cheliquida complessivamente in euro 4.300,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro2.150,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 a favore dellaCassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti