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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 44767/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAfo lla udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico dalla Corte di assise di appello di Roma del 20 aprile 2017, divenuta irrevocabile il 18 aprile 2018.

Rilevato che avverso detta decisione ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'istante privo di procura speciale.

Atteso che in tema di revisione risulta inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta e che l'inammissibilità che permane anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione (tra molte v.

Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276223) Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e con la condanna dellAiricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2022 Il consiglierh stensore esidente \ i OrOn(10 Ann /Petruzze

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAfo lla udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico dalla Corte di assise di appello di Roma del 20 aprile 2017, divenuta irrevocabile il 18 aprile 2018. Rilevato che avverso detta decisione ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'istante privo di procura speciale. Atteso che in tema di revisione risulta inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta e che l'inammissibilità che permane anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione (tra molte v. Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276223) Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e con la condanna dellAiricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consiglierh stensore esidente \ i OrOn(10 Ann /Petruzze
Sentenza Cassazione n. 44767/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris