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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 31017/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 20 aprile 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la 1\11 i penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e, operata la riduzione per il rito, li aveva condannati alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sodi amministratori "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, avrebbero indicato elementi passivi fittizi per un importo complessivo di 318.483,22 euro nella dichiarazione Mod.

Unico presentata il 24 settembre 2016, con riferimento all'anno 2015, utilizzando ventiquattro fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA]."

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il secondo con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi..

3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, 40 cpv. e 110 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta riferibilità ad [OSCURATO:PERSONA] del fatto di reato.

Si deduce che la sentenza impugnata non ha risposto alle specifiche doglianze enunciate nell'atto di appello in ordine alla riferibilità ad [OSCURATO:PERSONA] della presentazione della dichiarazione.

Si rappresenta che la Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità dell'attuale ricorrente in quanto soggetto effettivamente coinvolto nelle scelte gestionali della società di famiglia e titolare, in ragione della carica ricoperta, di un dovere di vigilanza e controllo, senza considerare l'attribuzione di poteri disgiunti a ciascun amministratore, ivi compresa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottoscritto la dichiarazione, e senza indicare quale sia stato l'effettivo contributo di [OSCURATO:PERSONA] alla presentazione della dichiarazione.

Si aggiunge che non è stata accertata nemmeno la consapevolezza, in capo all'attuale ricorrente, della fittizietà delle fatture utilizzate, non potendo tale situazione soggettiva essere desunta dagli «importi considerevoli» delle operazioni.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, al D.M. n. 148 del 1997 ed alla circolare n. 66/D dell'Agenzia delle Dogane, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta fittizietà soggettiva delle fatture utilizzate nella dichiarazione.

Si deduce che non vi è prova del mancato versamento dell'IVA da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." in relazione alle fatture emesse verso la "[OSCURATO:SOCIETA].", né del vantaggio conseguito da quest'ultima.

Si osserva, inoltre, che la conclusione della fittizietà soggettiva delle fatture si fonda sulla discordanza tra i dati inseriti nel D.A.S. (documento di accompagnamento semplificato) e quelli riportati in fattura, e muove dal rilevo dell'impossibilità di "[OSCURATO:SOCIETA]." di emettere le fatture, in quanto società non in possesso né di deposito di carburanti, né di codice accise, ma non tiene conto delle altre numerose fatture emesse da tale ditta nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", in relazione alle quali non è stata effettuata alcuna contestazione in ragione della coincidenza tra D.A.S., dalla quale la "[OSCURATO:SOCIETA]." risulta essere il trasportatore, e fattura.

Si rappresenta, ancora, che i D.A.S. rilevano solo ai fini delle accise, e non anche a fini IVA, e che gli stessi, secondo quanto si desume dal D.M. n. 148 del 1997 come interpretato dalla circolare n. 66/D dell'Agenzia delle Dogane, debbono contenere l'indicazione del deposito fiscale di estrazione, del committente e del destinatario, ma non anche degli altri soggetti interposti.

Si aggiunge, ancora, che attribuire significato alla mancata produzione di titoli di pagamento dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." alla "[OSCURATO:SOCIETA]." significa invertire l'onere della prova, ribaltandolo a carico dell'accusato.

3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 3 e 27 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.' proc. pen., avendo riguardo alla disposta confisca per equivalente a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce che illegittimamente è stata disposta la confisca per equivalente a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto: -) noi) è stata verificata l'impossibilità di aggredire in via diretta i beni della società; -) non è stato accertato il profitto conseguito dal precisato ricorrente in conseguenza del reato; -) non si è tenuto conto della necessità di non sottoporre ad ablazione un valore eccedente il profitto conseguito dal medesimo, implicata dalla natura "sanzionatoria" della misura in questione.

4. « Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.

4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta fittizietà soggettiva delle fatture utilizzate nella dichiarazione.Si deduce che la conclusione della fittizietà soggettiva delle fatture in contestazione è erronea perché si fonda sulla discordanza tra quanto indicato nelle stesse e quanto indicato nei D.A.S. (documento di accompagnamento semplificato), siccome le prime riportano come emittente la "[OSCURATO:SOCIETA]." e i secondi invece non contengono alcun riferimento a tale impresa, senza però considerare come tale discordanza si spiega in ragione della diversa finalità delle due tipologie di documenti.

Si premette che: -) il D.A.S. è il documento di trasporto necessario per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a norma dell'art. 10 d.l. n. 331 del 1993, e deve essere redatto in tre esemplari, a norma dell'art. 10 D.M. n. 210 del 25 marzo 1996, ma non deve contenere l'indicazione dei soggetti i quali si interpongono tra speditore e destinatario finale; -) la fattura attiene alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi ed interessa cedente e cessionario.

Si precisa, poi, che, nella specie, la ditta [OSCURATO:PERSONA] acquistava il carburante dai depositi Messana e lo cedeva alla "[OSCURATO:SOCIETA].", e quest'ultima, a sua volta, lo cedeva alla "[OSCURATO:SOCIETA].".

Si osserva che, di conseguenza, le fatture erano e dovevano essere emesse dai depositi Messana nei confronti della ditta Tarantino, poi da questa verso la "[OSCURATO:SOCIETA].", quindi dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:SOCIETA].", mentre i D.A.S. non dovevano recare l'indicazione della "[OSCURATO:SOCIETA].", in quanto mero intermediario.

Si aggiunge che anche secondo la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 15 novembre 2004, n. 66/D, ai fini della compilazione dei D.A.S., i soggetti rilevanti sono lo speditore, il destinatario ed il trasportatore.

Si conclude, quindi, che la divergenza tra quanto indicato nelle fatture ritenute mendaci e quanto indicato nei correlativi D.A.S. non costituisce elemento utile a far ravvisare la fittizietà soggettiva delle prime.

Si rileva, ancora, che alla conclusione della fittizietà delle operazioni si oppone anche il profilo territoriale delle stesse, siccome effettuate all'interno dello stesso Stato italiano, e, quindi, senza che ricorrano cessioni intracomunitari.

4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, affermandolo sul presupposto della impossibilità per "[OSCURATO:SOCIETA]." di emettere fatture in quanto priva di depositi di carburante e di codice di accise attribuito dall'Agenzia delle Dogane.

Si rappresenta che la possibilità per una società sprovvista di deposito di commercializzare carburante è riconosciuta dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane del 15 novembre 2004, n. 66/D, la quale prevede espressamente l'esistenza e l'operatività legittima dei soggetti che commercializzano oli minerali non titolari di deposito, tra l'altro senza obbligarli a tenere la contabilità dei prodotti movimentati contemplata dalla normativa in materia di accise.

Si conclude che quanto sopra indicato esclude di poter affermare la consapevolezza nell'attuale ricorrente, quale amministratore della società utilizzatrice delle fatture soggettivamente fittizie, della mancata fatturazione da parte di colui che ha effettivamente reso la prestazione.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria, nella quale ribadiscono le censure esposte nel ricorso e chiedono l'acquisizione di una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 22 giugno 2022 nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], e divenuta irrevocabile il 5 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, rispettivamente, con riferimento al primo motivo e al secondo motivo, mentre il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è assorbito.

2. Preliminare è l'esame delle censure esposte nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le quali infondatamente contestano la conclusione della sentenza impugnata in ordine alla fittizietà soggettiva delle fatture indicate nell'imputazione, deducendo, in sintesi, che non è indizio concludente la discordanza tra i dati indicati in tali documenti contabili e quelli esposti nei corrispondenti D.A.S. (documenti di accompagnamento semplificato), né può attribuirsi rilievo alla mancata produzione dei pertinenti titoli di pagamento, perché, in tal modo, si invertirebbe l'onere della prova.

2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, è utile premettere, innanzitutto, che la prova della fittizietà soggettiva delle fatture può essere desunta anche da indizi, purché gravi, precisi e concordanti, secondo la disciplina generale di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., Va poi rilevato che, secondo un principio ampiamente consolidato, se l'accusa abbia assolto l'onere della prova, anche sulla base di presunzioni e di massime di esperienza, l'imputato è gravato dell'onere di fornire allegazioni a sostegno della tesi difensiva (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01, e Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284-01).

2.2. La sentenza impugnata ritiene che le fatture in contestazione, formalmente rilasciate da "[OSCURATO:SOCIETA]." verso la "[OSCURATO:SOCIETA].", siano soggettivamente false in relazione all'emittente, sulla base di una pluralità di elementi, e non solo per la non corrispondenza tra le stesse e i D.A.S. (documenti di accompagnamento semplificati).

Premette che la ditta emittente, la "[OSCURATO:SOCIETA].", è stata coinvolta in un ampio giro di c.d.

"frodi carosello" nella commercializzazione di carburanti tramite società cartiere.

Segnala, poi, in particolare, che la "[OSCURATO:SOCIETA]." ha emesso, nei soli confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", ventiquattro fatture in un anno, il 2015, per il consistente importo complessivo di 318.483,22 euro, pur non gestendo alcun deposito di carburanti, e pur non possedendo alcun codice accise attribuito dall'Agenzia delle Dogane.

Osserva, quindi, come queste circostanze evidenziano che la "[OSCURATO:SOCIETA]." è priva di prodotto proprio da commercializzare e di un ruolo effettivo nella commercializzazione del prodotto.

Aggiunge, inoltre, che un ulteriore dato estremamente significativo è costituito dagli accertamenti in ordine ai pagamenti effettuati dalla ditta "[OSCURATO:SOCIETA].": i pagamenti risulterebbero avvenuti con assegni non specificamente indicati, e però, né la ditta, né gli imputati hanno mai fornito alcun elemento in proposito, durante la verifica fiscale o nel corso del processo di primo o secondo grado.

Si osserva che sarebbe stato agevole fornire dimostrazione dei pagamenti, ad esempio mediante produzione degli estratti conto bancari, e che questo dato sarebbe necessario per avvalorare la tesi difensiva dell'effettività del rapporto di "intermediazione" svolto dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." per l'acquisto di carburanti.

2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta fittizietà soggettiva delle fatture in contestazione, sono immuni da vizi.

La sentenza impugnata, infatti, ha indicato una pluralità di elementi, tutti concludenti, dai quali inferire questa conclusione.

Invero, la discordanza tra i documenti di accompagnamento semplificati e le fatture è circostanza che viene inserita in un contesto probatorio più ampio, caratterizzato dal fatto che la "[OSCURATO:SOCIETA]." non gestisce depositi di carburanti e non possiede codici accisa.

Inoltre, costituisce indizio anche la semplice omessa specificazione dei pagamenti e l'assenza di documentazione in proposito, posto il riferimento ad un importo complessivo considerevole, pari a 318.483,22 euro in un anno; sicché, l'omessa produzione di dati più precisi in proposito da parte degli imputati non costituisce elemento a carico, bensì vicenda idonea a "confermare" la gravità e precisione dell'indizio.

3. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le quali contestano l'affermazione della loro responsabilità, deducendo che la stessa è basata solo sul dato della carica da essi ricoperta nella società, e non tiene conto né dell'attribuzione di poteri disgiunti ai tre amministratori della "[OSCURATO:SOCIETA].", né della sottoscrizione della dichiarazione ritenuta mendace ad opera della sola sorella [OSCURATO:PERSONA], né dell'assenza di precisi elementi indicativi della consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla fittizietà soggettiva delle fatture.

3.1. La questione posta attiene alla individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti agli amministratori di una società i quali non abbiano sottoscritto o presentato la dichiarazione.

Secondo l'unico precedente specifico massimato, in tema di reati tributari, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ. (così Sez. 3, n. 30689 del 04/05/2021, Cerbone, Rv. 282714-01, proprio in tema di delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).

Questo precedente si pone in linea con l'orientamento consolidato in materia di bancarotta fraudolenta.

Invero, costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento (così, tra le tantissime, Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Benassi, Rv. 284175-01, e Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925-04).Il principio indicato si collega, fondamentalmente, alla disciplina fissata dall'art. 2392 cod. civ.

Secondo questa disposizione, per quanto di specifico interesse ai fini della soluzione della questione in esame, gli amministratori di una società non rispondono delle violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto in relazione a fatti commessi da "colleghi" nell'esercizio «di attribuzioni del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori» (primo comma), salvo essere «solidalmente responsabili se, essendó a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose» (secondo comma).

Sulla base di questo dato normativo, quindi, gli amministratori senza delega rispondono per i fatti pregiudizievoli per la società commessi in violazione di legge o di statuto da uno di loro nell'esercizio di funzioni al medesimo attribuite «in concreto», solo se ne erano a conoscenza e non hanno fatto il possibile per impedirne il compimento.

E in questi termini deve intendersi anche il limite massimo di estensione della responsabilità penale per fatti materialmente commessi dagli altri amministratori.

Di conseguenza, sembra ragionevole ritenere che gli amministratori di una società i quali non abbiano sottoscritto una dichiarazione fiscale fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, perché a ciò abbia provveduto un altro di essi nell'esercizio di funzioni a lui attribuite anche «in concreto», rispondono in concorso del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 solo se abbiano avuto conoscenza dell'inserimento di tali documenti mendaci in contabilità e, ciononostante, non si siano attivati per impedirne l'indicazione nella dichiarazione o per impedire la presentazione di questa.

3.2. La sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità dei due ricorrenti per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti perché gli stessi avrebbero agito in violazione degli obblighi connessi alla carica.

La Corte d'appello, innanzitutto, premette che l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, quando attiene a contribuenti diversi dalle persone fisiche, grava sui legali rappresentanti, a norma degli artt. 1, comma 4 e 8, comma 6 d.P.R. n. 322 del 1998, e che, quindi, gli amministratori di una società rispondono non per la violazione di un dovere di controllo, ma per la violazione dell'obbligo dichiarativo posto «direttamente» a loro carico.Osserva, poi, che, pur essendo stata la dichiarazione indicata in contestazione presentata da altra amministratrice, e precisamente da [OSCURATO:PERSONA], gli attuali ricorrenti, «in quanto titolari di poteri di amministrazione disgiunta, erano effettivamente coinvolti nelle scelte gestionali delle società di famiglia e, dunque, hanno partecipato a creare consapevolmente sinergicamente il meccanismo fraudolento di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, sicché non è revocabile in dubbio la comune volontà di evadere le imposte».

Aggiunge, ancora, che una conferma dell'intento fraudolento degli attuali ricorrenti è desumibile sia dall'entità delle operazioni per fatture soggettivamente inesistenti nell'anno in contestazione, il 2015, in quanto pari a 318.483,22 euro, e recanti IVA per 70.066,31 euro, sia dall'annotazione in contabilità di ulteriori fatture di identica provenienza nell'anno 2016 per 35.197,22 euro e nell'anno 2017 per 249.201,18 euro.

3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sul punto sono viziate, perché forniscono una spiegazione in chiave meramente presuntiva della conoscenza, da parte dei due attuali ricorrenti, dell'utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nella predisposizione della dichiarazione fiscale poi presentata per contro della società da altro amministratore.

In particolare, la sentenza impugnata valorizza il coinvolgimento dei due attuali ricorrenti nelle scelte gestionali della società di famiglia e dell'importanza economica delle operazioni.

Vi è però da rilevare che la partecipazione dei due ricorrenti alle scelte gestionali della società, sebbene ragionevolmente implicata dal loro ruolo di amministratori, non significa necessariamente coinvolgimento nelle specifiche operazioni economiche alle quali si riferiscono le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, a maggior ragione perché all'impresa erano preposti tre amministratori, titolari, ciascuno, di poteri di amministrazione disgiunta.

Né la dimostrazione della conoscenza della fittizietà soggettiva delle fatture può essere desunta dall'importo delle stesse.

In effetti, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, il volume d'affari della "[OSCURATO:SOCIETA]." nel 2015 è stato pari a oltre 3.800.000,00 euro, e non è in, discussione l'effettività delle operazioni sotto il profilo oggettivo.

Di conseguenza, essendo tre i rappresentanti della società muniti di poteri di amministrazione disgiunta, riferendosi le operazioni "coperte" da documenti mendaci ad una parte inferiore al 10 % del volume degli affari dell'impresa, e non risultando indicati elementi di diretta partecipazione dei due ricorrenti alle stesse, non può dirsi incensurabilmente superato ogni ragionevole dubbio in ordine alla consapevolezza di questi ultimi dell'utilizzo, da parte dell'ente, di fatture soggettivamente false.4.

La fondatezza delle censure esposte nel primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e nel secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] determina l'annullamento della sentenza impugnata, al fine di accertare se gli stessi fossero a conoscenza della fittizietà delle fatture indicate nell'imputazione, e, in caso affermativo, se non si siano attivati per impedirne l'indicazione nella dichiarazione o, comunque, per impedire la presentazione di questa. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo giudizio, eventualmente anche sulla base di ulteriori acquisizioni ritenute necessarie, evitando di incorrere nei vizi logici e giuridici evidenziati in precedenza, al §

3.3. L'accoglimento delle censure in ordine alla dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], poi, preclude in questa sede l'esame delle doglianze formulate nel terzo motivo del ricorso del medesimo.

Le doglianze appena richiamate, infatti, si riferiscono alla confisca disposta per e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20 aprile 2022, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la 1\11 i penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e, operata la riduzione per il rito, li aveva condannati alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di sodi amministratori "[OSCURATO:SOCIETA].", al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, avrebbero indicato elementi passivi fittizi per un importo complessivo di 318.483,22 euro nella dichiarazione Mod. Unico presentata il 24 settembre 2016, con riferimento all'anno 2015, utilizzando ventiquattro fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il secondo con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi.. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, 40 cpv. e 110 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta riferibilità ad [OSCURATO:PERSONA] del fatto di reato. Si deduce che la sentenza impugnata non ha risposto alle specifiche doglianze enunciate nell'atto di appello in ordine alla riferibilità ad [OSCURATO:PERSONA] della presentazione della dichiarazione. Si rappresenta che la Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità dell'attuale ricorrente in quanto soggetto effettivamente coinvolto nelle scelte gestionali della società di famiglia e titolare, in ragione della carica ricoperta, di un dovere di vigilanza e controllo, senza considerare l'attribuzione di poteri disgiunti a ciascun amministratore, ivi compresa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sottoscritto la dichiarazione, e senza indicare quale sia stato l'effettivo contributo di [OSCURATO:PERSONA] alla presentazione della dichiarazione. Si aggiunge che non è stata accertata nemmeno la consapevolezza, in capo all'attuale ricorrente, della fittizietà delle fatture utilizzate, non potendo tale situazione soggettiva essere desunta dagli «importi considerevoli» delle operazioni. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, al D.M. n. 148 del 1997 ed alla circolare n. 66/D dell'Agenzia delle Dogane, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta fittizietà soggettiva delle fatture utilizzate nella dichiarazione. Si deduce che non vi è prova del mancato versamento dell'IVA da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." in relazione alle fatture emesse verso la "[OSCURATO:SOCIETA].", né del vantaggio conseguito da quest'ultima. Si osserva, inoltre, che la conclusione della fittizietà soggettiva delle fatture si fonda sulla discordanza tra i dati inseriti nel D.A.S. (documento di accompagnamento semplificato) e quelli riportati in fattura, e muove dal rilevo dell'impossibilità di "[OSCURATO:SOCIETA]." di emettere le fatture, in quanto società non in possesso né di deposito di carburanti, né di codice accise, ma non tiene conto delle altre numerose fatture emesse da tale ditta nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", in relazione alle quali non è stata effettuata alcuna contestazione in ragione della coincidenza tra D.A.S., dalla quale la "[OSCURATO:SOCIETA]." risulta essere il trasportatore, e fattura. Si rappresenta, ancora, che i D.A.S. rilevano solo ai fini delle accise, e non anche a fini IVA, e che gli stessi, secondo quanto si desume dal D.M. n. 148 del 1997 come interpretato dalla circolare n. 66/D dell'Agenzia delle Dogane, debbono contenere l'indicazione del deposito fiscale di estrazione, del committente e del destinatario, ma non anche degli altri soggetti interposti. Si aggiunge, ancora, che attribuire significato alla mancata produzione di titoli di pagamento dalla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." alla "[OSCURATO:SOCIETA]." significa invertire l'onere della prova, ribaltandolo a carico dell'accusato. 3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 3 e 27 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.' proc. pen., avendo riguardo alla disposta confisca per equivalente a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che illegittimamente è stata disposta la confisca per equivalente a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto: -) noi) è stata verificata l'impossibilità di aggredire in via diretta i beni della società; -) non è stato accertato il profitto conseguito dal precisato ricorrente in conseguenza del reato; -) non si è tenuto conto della necessità di non sottoporre ad ablazione un valore eccedente il profitto conseguito dal medesimo, implicata dalla natura "sanzionatoria" della misura in questione. 4. « Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta fittizietà soggettiva delle fatture utilizzate nella dichiarazione.Si deduce che la conclusione della fittizietà soggettiva delle fatture in contestazione è erronea perché si fonda sulla discordanza tra quanto indicato nelle stesse e quanto indicato nei D.A.S. (documento di accompagnamento semplificato), siccome le prime riportano come emittente la "[OSCURATO:SOCIETA]." e i secondi invece non contengono alcun riferimento a tale impresa, senza però considerare come tale discordanza si spiega in ragione della diversa finalità delle due tipologie di documenti. Si premette che: -) il D.A.S. è il documento di trasporto necessario per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a norma dell'art. 10 d.l. n. 331 del 1993, e deve essere redatto in tre esemplari, a norma dell'art. 10 D.M. n. 210 del 25 marzo 1996, ma non deve contenere l'indicazione dei soggetti i quali si interpongono tra speditore e destinatario finale; -) la fattura attiene alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi ed interessa cedente e cessionario. Si precisa, poi, che, nella specie, la ditta [OSCURATO:PERSONA] acquistava il carburante dai depositi Messana e lo cedeva alla "[OSCURATO:SOCIETA].", e quest'ultima, a sua volta, lo cedeva alla "[OSCURATO:SOCIETA].". Si osserva che, di conseguenza, le fatture erano e dovevano essere emesse dai depositi Messana nei confronti della ditta Tarantino, poi da questa verso la "[OSCURATO:SOCIETA].", quindi dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:SOCIETA].", mentre i D.A.S. non dovevano recare l'indicazione della "[OSCURATO:SOCIETA].", in quanto mero intermediario. Si aggiunge che anche secondo la circolare dell'Agenzia delle Dogane del 15 novembre 2004, n. 66/D, ai fini della compilazione dei D.A.S., i soggetti rilevanti sono lo speditore, il destinatario ed il trasportatore. Si conclude, quindi, che la divergenza tra quanto indicato nelle fatture ritenute mendaci e quanto indicato nei correlativi D.A.S. non costituisce elemento utile a far ravvisare la fittizietà soggettiva delle prime. Si rileva, ancora, che alla conclusione della fittizietà delle operazioni si oppone anche il profilo territoriale delle stesse, siccome effettuate all'interno dello stesso Stato italiano, e, quindi, senza che ricorrano cessioni intracomunitari. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, affermandolo sul presupposto della impossibilità per "[OSCURATO:SOCIETA]." di emettere fatture in quanto priva di depositi di carburante e di codice di accise attribuito dall'Agenzia delle Dogane. Si rappresenta che la possibilità per una società sprovvista di deposito di commercializzare carburante è riconosciuta dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane del 15 novembre 2004, n. 66/D, la quale prevede espressamente l'esistenza e l'operatività legittima dei soggetti che commercializzano oli minerali non titolari di deposito, tra l'altro senza obbligarli a tenere la contabilità dei prodotti movimentati contemplata dalla normativa in materia di accise. Si conclude che quanto sopra indicato esclude di poter affermare la consapevolezza nell'attuale ricorrente, quale amministratore della società utilizzatrice delle fatture soggettivamente fittizie, della mancata fatturazione da parte di colui che ha effettivamente reso la prestazione. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria, nella quale ribadiscono le censure esposte nel ricorso e chiedono l'acquisizione di una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 22 giugno 2022 nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], e divenuta irrevocabile il 5 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, rispettivamente, con riferimento al primo motivo e al secondo motivo, mentre il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è assorbito. 2. Preliminare è l'esame delle censure esposte nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le quali infondatamente contestano la conclusione della sentenza impugnata in ordine alla fittizietà soggettiva delle fatture indicate nell'imputazione, deducendo, in sintesi, che non è indizio concludente la discordanza tra i dati indicati in tali documenti contabili e quelli esposti nei corrispondenti D.A.S. (documenti di accompagnamento semplificato), né può attribuirsi rilievo alla mancata produzione dei pertinenti titoli di pagamento, perché, in tal modo, si invertirebbe l'onere della prova. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, è utile premettere, innanzitutto, che la prova della fittizietà soggettiva delle fatture può essere desunta anche da indizi, purché gravi, precisi e concordanti, secondo la disciplina generale di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., Va poi rilevato che, secondo un principio ampiamente consolidato, se l'accusa abbia assolto l'onere della prova, anche sulla base di presunzioni e di massime di esperienza, l'imputato è gravato dell'onere di fornire allegazioni a sostegno della tesi difensiva (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01, e Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284-01). 2.2. La sentenza impugnata ritiene che le fatture in contestazione, formalmente rilasciate da "[OSCURATO:SOCIETA]." verso la "[OSCURATO:SOCIETA].", siano soggettivamente false in relazione all'emittente, sulla base di una pluralità di elementi, e non solo per la non corrispondenza tra le stesse e i D.A.S. (documenti di accompagnamento semplificati). Premette che la ditta emittente, la "[OSCURATO:SOCIETA].", è stata coinvolta in un ampio giro di c.d. "frodi carosello" nella commercializzazione di carburanti tramite società cartiere. Segnala, poi, in particolare, che la "[OSCURATO:SOCIETA]." ha emesso, nei soli confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", ventiquattro fatture in un anno, il 2015, per il consistente importo complessivo di 318.483,22 euro, pur non gestendo alcun deposito di carburanti, e pur non possedendo alcun codice accise attribuito dall'Agenzia delle Dogane. Osserva, quindi, come queste circostanze evidenziano che la "[OSCURATO:SOCIETA]." è priva di prodotto proprio da commercializzare e di un ruolo effettivo nella commercializzazione del prodotto. Aggiunge, inoltre, che un ulteriore dato estremamente significativo è costituito dagli accertamenti in ordine ai pagamenti effettuati dalla ditta "[OSCURATO:SOCIETA].": i pagamenti risulterebbero avvenuti con assegni non specificamente indicati, e però, né la ditta, né gli imputati hanno mai fornito alcun elemento in proposito, durante la verifica fiscale o nel corso del processo di primo o secondo grado. Si osserva che sarebbe stato agevole fornire dimostrazione dei pagamenti, ad esempio mediante produzione degli estratti conto bancari, e che questo dato sarebbe necessario per avvalorare la tesi difensiva dell'effettività del rapporto di "intermediazione" svolto dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." per l'acquisto di carburanti. 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta fittizietà soggettiva delle fatture in contestazione, sono immuni da vizi. La sentenza impugnata, infatti, ha indicato una pluralità di elementi, tutti concludenti, dai quali inferire questa conclusione. Invero, la discordanza tra i documenti di accompagnamento semplificati e le fatture è circostanza che viene inserita in un contesto probatorio più ampio, caratterizzato dal fatto che la "[OSCURATO:SOCIETA]." non gestisce depositi di carburanti e non possiede codici accisa. Inoltre, costituisce indizio anche la semplice omessa specificazione dei pagamenti e l'assenza di documentazione in proposito, posto il riferimento ad un importo complessivo considerevole, pari a 318.483,22 euro in un anno; sicché, l'omessa produzione di dati più precisi in proposito da parte degli imputati non costituisce elemento a carico, bensì vicenda idonea a "confermare" la gravità e precisione dell'indizio. 3. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le quali contestano l'affermazione della loro responsabilità, deducendo che la stessa è basata solo sul dato della carica da essi ricoperta nella società, e non tiene conto né dell'attribuzione di poteri disgiunti ai tre amministratori della "[OSCURATO:SOCIETA].", né della sottoscrizione della dichiarazione ritenuta mendace ad opera della sola sorella [OSCURATO:PERSONA], né dell'assenza di precisi elementi indicativi della consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla fittizietà soggettiva delle fatture. 3.1. La questione posta attiene alla individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti agli amministratori di una società i quali non abbiano sottoscritto o presentato la dichiarazione. Secondo l'unico precedente specifico massimato, in tema di reati tributari, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ. (così Sez. 3, n. 30689 del 04/05/2021, Cerbone, Rv. 282714-01, proprio in tema di delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). Questo precedente si pone in linea con l'orientamento consolidato in materia di bancarotta fraudolenta. Invero, costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento (così, tra le tantissime, Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Benassi, Rv. 284175-01, e Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925-04).Il principio indicato si collega, fondamentalmente, alla disciplina fissata dall'art. 2392 cod. civ. Secondo questa disposizione, per quanto di specifico interesse ai fini della soluzione della questione in esame, gli amministratori di una società non rispondono delle violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto in relazione a fatti commessi da "colleghi" nell'esercizio «di attribuzioni del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori» (primo comma), salvo essere «solidalmente responsabili se, essendó a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose» (secondo comma). Sulla base di questo dato normativo, quindi, gli amministratori senza delega rispondono per i fatti pregiudizievoli per la società commessi in violazione di legge o di statuto da uno di loro nell'esercizio di funzioni al medesimo attribuite «in concreto», solo se ne erano a conoscenza e non hanno fatto il possibile per impedirne il compimento. E in questi termini deve intendersi anche il limite massimo di estensione della responsabilità penale per fatti materialmente commessi dagli altri amministratori. Di conseguenza, sembra ragionevole ritenere che gli amministratori di una società i quali non abbiano sottoscritto una dichiarazione fiscale fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, perché a ciò abbia provveduto un altro di essi nell'esercizio di funzioni a lui attribuite anche «in concreto», rispondono in concorso del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 solo se abbiano avuto conoscenza dell'inserimento di tali documenti mendaci in contabilità e, ciononostante, non si siano attivati per impedirne l'indicazione nella dichiarazione o per impedire la presentazione di questa. 3.2. La sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità dei due ricorrenti per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti perché gli stessi avrebbero agito in violazione degli obblighi connessi alla carica. La Corte d'appello, innanzitutto, premette che l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, quando attiene a contribuenti diversi dalle persone fisiche, grava sui legali rappresentanti, a norma degli artt. 1, comma 4 e 8, comma 6 d.P.R. n. 322 del 1998, e che, quindi, gli amministratori di una società rispondono non per la violazione di un dovere di controllo, ma per la violazione dell'obbligo dichiarativo posto «direttamente» a loro carico.Osserva, poi, che, pur essendo stata la dichiarazione indicata in contestazione presentata da altra amministratrice, e precisamente da [OSCURATO:PERSONA], gli attuali ricorrenti, «in quanto titolari di poteri di amministrazione disgiunta, erano effettivamente coinvolti nelle scelte gestionali delle società di famiglia e, dunque, hanno partecipato a creare consapevolmente sinergicamente il meccanismo fraudolento di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, sicché non è revocabile in dubbio la comune volontà di evadere le imposte». Aggiunge, ancora, che una conferma dell'intento fraudolento degli attuali ricorrenti è desumibile sia dall'entità delle operazioni per fatture soggettivamente inesistenti nell'anno in contestazione, il 2015, in quanto pari a 318.483,22 euro, e recanti IVA per 70.066,31 euro, sia dall'annotazione in contabilità di ulteriori fatture di identica provenienza nell'anno 2016 per 35.197,22 euro e nell'anno 2017 per 249.201,18 euro. 3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sul punto sono viziate, perché forniscono una spiegazione in chiave meramente presuntiva della conoscenza, da parte dei due attuali ricorrenti, dell'utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nella predisposizione della dichiarazione fiscale poi presentata per contro della società da altro amministratore. In particolare, la sentenza impugnata valorizza il coinvolgimento dei due attuali ricorrenti nelle scelte gestionali della società di famiglia e dell'importanza economica delle operazioni. Vi è però da rilevare che la partecipazione dei due ricorrenti alle scelte gestionali della società, sebbene ragionevolmente implicata dal loro ruolo di amministratori, non significa necessariamente coinvolgimento nelle specifiche operazioni economiche alle quali si riferiscono le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, a maggior ragione perché all'impresa erano preposti tre amministratori, titolari, ciascuno, di poteri di amministrazione disgiunta. Né la dimostrazione della conoscenza della fittizietà soggettiva delle fatture può essere desunta dall'importo delle stesse. In effetti, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, il volume d'affari della "[OSCURATO:SOCIETA]." nel 2015 è stato pari a oltre 3.800.000,00 euro, e non è in, discussione l'effettività delle operazioni sotto il profilo oggettivo. Di conseguenza, essendo tre i rappresentanti della società muniti di poteri di amministrazione disgiunta, riferendosi le operazioni "coperte" da documenti mendaci ad una parte inferiore al 10 % del volume degli affari dell'impresa, e non risultando indicati elementi di diretta partecipazione dei due ricorrenti alle stesse, non può dirsi incensurabilmente superato ogni ragionevole dubbio in ordine alla consapevolezza di questi ultimi dell'utilizzo, da parte dell'ente, di fatture soggettivamente false.4. La fondatezza delle censure esposte nel primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e nel secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] determina l'annullamento della sentenza impugnata, al fine di accertare se gli stessi fossero a conoscenza della fittizietà delle fatture indicate nell'imputazione, e, in caso affermativo, se non si siano attivati per impedirne l'indicazione nella dichiarazione o, comunque, per impedire la presentazione di questa. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo giudizio, eventualmente anche sulla base di ulteriori acquisizioni ritenute necessarie, evitando di incorrere nei vizi logici e giuridici evidenziati in precedenza, al § 3.3. L'accoglimento delle censure in ordine alla dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], poi, preclude in questa sede l'esame delle doglianze formulate nel terzo motivo del ricorso del medesimo. Le doglianze appena richiamate, infatti, si riferiscono alla confisca disposta per e
Sentenza Cassazione n. 31017/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris