CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. Considerato che la difesa ha proposto un unico motivo di ricorso, articolando al suo interno plurime doglianze così riassumibili: mancata assunzione e valutazione di elementi probatori e documentali proposti dalla difesa nei due gradi di giudizio; manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per non avere la corte di merito fornito adeguata risposta ai motivi dedotti dalla difesa nell'atto di appello. La difesa si duole della inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, rappresentando come non vi sia certezza in ordine al fatto che il Pascucci si trovasse con la propria vettura sul luogo del presunto reato. Non solo non vi è alcuna fotografia acquisita agli atti della targa del veicolo investitore, ma le dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito al fatto descrivono fattezze non corrispondenti a quelle dell'imputato. Inoltre, il ragionamento in base al quale sarebbe irrilevante il fatto che il sinistro sia avvenuto in una zona interdetta al traffico si fonda su presupposti palesemente errati. La Corte d'appello, invero, non ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa comprovante la vigenza della ZTL nel giorno e nell'orario del sinistro stradale, nonché l'assenza della titolarità di uno speciale permesso di transito in quella zona in capo al ricorrente. Da ultimo, si segnala la carenza di motivazione in ordine alle incongruenze risultanti dal narrato della persona offesa rispetto alla entità delle lesioni riscontrate presso il pronto soccorso in occasione dell'accesso del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Vista la memoria tempestivamente depositata in atti, in cui la difesa, nel richiamare e approfondire le ragioni illustrate nel ricorso, ha insistito nel richiedere l'accoglimento del ricorso. Rilevato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, quanto alla identificazione dell'imputato quale autore del fatto, i giudici di merito si sono lungamente soffermati sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha assistito al fatto ed ha provveduto a soccorrere la vittima. Entrambi hanno indicato alla polizia intervenuta sul posto il numero di targa del veicolo investitore, risultato intestato all'imputato, fornendo una precisa descrizione del conducente e mostrando agli operanti la fotografia della targa scattata con l'uso di cellulari (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Alla luce dell'argomentare logico dei giudici di merito, si appalesano del tutto generici e destituiti di fondamento i rilievi difensivi riguardanti la carenza e l'insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, la quale, a fronte delle univoche risultanze in atti, ha attribuito rilievo non decisivo, ai fini della esclusione della responsabilità, al fatto che il ricorrente non sarebbe risultato destinatario di sanzioni amministrative per il transito nella zona a traffico limitato, circostanza che attiene ad aspetti valutativi del fatto non censurabili in questa sede (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. 1, n. 6383 del 13/11/1997, Villani, Rv. 209787 - 01:«Una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di cassazione prendere in considerazione, "sub specie" di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente»). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 20