CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 24827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03B66T6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], alias come in atti, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, è manifestamente infondato, perché il riconoscimento di dette circostanze non era stato invocato nelle conclusioni rese dinanzi al Giudice di pace di Como che ne ha escluso la concessione, dopo avere evidenziato la non breve permanenza dell'imputato sul territorio italiano e comunque richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.