CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 00850240151, in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e LorenzoLodoli-Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 44/2025 della Corte di giustizia tributaria di II gradodella Lombardia, depositata il 7.01.2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.03.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],La controversia trae origine da un controllo doganale eseguito suoperazioni di importazione di merce della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relative alRGN 8402/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8402/2025Numero sezionale 2326 7/2026Numero di raccolta generale 10188/2026Data pubblicazione 19/04/2026periodo maggio-giugno 2012, effettuate materialmente dallo spedizionieredoganale [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di rappresentante indiretto.A seguito dei controlli documentali fu rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] importato merce, acquistata tramite società controllate sedenti inCina, che incorporava marchi e immagini coperti da diritto d’autore, per lacui commercializzazione erano state pagate royalties. Poiché nel valoredichiarato della merce non emergeva che fossero compresi i diritti di licenza,l’ufficio procedette all’accertamento delle maggiori imposte dovute a titolodi dazi ed Iva all’importazione. Contestualmente fu emesso atto diirrogazione delle sanzioni, pari ad € 360.266,00 notificato alla societàimportatrice ed alla [OSCURATO:SOCIETA], quale obbligato solidale.Quest’ultima propose ricorso avverso l’atto d’accertamento dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, che fu rigettato con sentenzan. 5951/2016.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia accolse invecel’appello della contribuente con sentenza n. 5213/2018, annullando l’attoimpositivo.Con ordinanza n. 26508/2023 la Corte di cassazione cassò la decisione,ritenendo che il giudice d’appello, nell’interpretare il contenuto degli attiregolanti i rapporti obbligatori esistenti tra licenziante e produttori dellamerce importata a mezzo dello spedizioniere, non avesse tenuto conto dialcuni indicatori che deponevano per una diversa interpretazione dei poteridi controllo del licenziante sul licenziatario -questione incidente sull’obbligodi tener conto o meno delle royalties al fine della determinazione del valoredella merce in dogana-. La sentenza fu pertanto cassata e il giudizio rinviatodinanzi alla Corte di giustizia di II grado della Lombardia, per un nuovoesame delle ragioni d’appello della società.Con sentenza n. 44/2025 il giudice del rinvio ha riconosciuto che sullabase delle regole di controllo della licenziante e dei produttori sussistevanoi presupposti per riconoscere che le royalties dovevano essere comprese nelvalore della merce, così che l’accertamento doganale risultava fondato.Quanto all’Iva all’importazione, tuttavia, richiamando alcuni precedenti dellagiurisprudenza di legittimità, che avevano escluso la responsabilità solidaleRGN 8402/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8430 2/2025Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 10188/2026Data pubblicazione 19/04/2026del rappresentante indiretto per tale imposta, ha ritenuto di annullarel’imposta all’importazione.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle dogane ha propostoricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA] concontroricorso.Nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare deve disattendersi l’eccezione sollevata nelcontroricorso, in merito al giudicato formatosi nelle more in favore dellasocietà importatrice, in forza della sentenza n. 18204/2023 del 26 marzo2023, che ha definitivamente annullato l’atto di rettifica emesso nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA], di cui la [OSCURATO:SOCIETA] era obbligata in solido.La richiesta di estensione del giudicato è inammissibile. A tal fine èsufficiente richiamare il principio secondo il quale il giudicato esterno, la cuicapacità espansiva nel processo tributario è idonea ad incidere su elementiriguardanti anche più periodi di imposta, può essere dedotto e provato ancheper la prima volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo laconclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso percassazione (Cass., 22 novembre 2021, n. 35920).Nel caso di specie, a fronte della sentenza richiamata dallacontroricorrente, in merito al giudicato formatosi con la pronuncia dilegittimità pubblicata il 26 marzo 2023, la sentenza qui al vaglio della Corteè stata pronunciata dal giudice d’appello il 7 gennaio 2025. Ne discende cheil giudicato doveva essere invocato già in sede di giudizio rescissorio, ciò acui la società non ha provveduto.Esaminando ora il merito, con l’unico motivo la ricorrente ha denunciatola violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. La sentenza sarebbe affetta da vizio di extrapetizione, per mancatacorrispondenza tra chiesto e pronunciato.L’Agenzia critica la statuizione del giudice d’appello, laddove questi,richiamando alcuni precedenti della Corte di legittimità, ha ritenuto che,quanto allo spedizioniere operante nella qualità di rappresentante indiretto,RGN 8402/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8402/2025Numero sezionale 2346 7/2026Numero di raccolta generale 10188/2026Data pubblicazione 19/04/2026non poteva trovare applicazione la responsabilità in solido relativamenteall’Iva all’importazione, per trattarsi di un tributo interno, che, pur essendoliquidato e riscosso con modalità operative analoghe a quelle dei dirittidoganali, non costituiva un dazio e non era conseguentemente imputabile invia solidale al rappresentante indiretto ai sensi della disciplina doganale.Sostiene che così decidendo, la statuizione avrebbe superato i limiti delpotere del giudice del rinvio, posto che di tale questione nulla era statoesaminato dal giudice di legittimità, né era mai emersa nelle difese dellospedizioniere nei gradi di merito, che invece si era opposto sull’assunto chel’iva fosse stata già versata mediante il meccanismo del reverse charge.Sebbene le difese della controricorrente non si confrontino con ilcontenuto della decisione ora impugnata, che afferisce all’avviso diaccertamento e non alla sanzione, il motivo d’impugnazione erariale, percome articolato, non trova fondamento e va rigettato.L’Agenzia delle dogane sostiene che il giudice del rinvio, nello statuireche il rappresentante indiretto non risponde in via solidale con il debitored’imposta principale (l’importatrice [OSCURATO:PERSONA]) della maggiore Ivaall’importazione, avrebbe deciso ultra petita, violando dunque i propri limitidecisionali.In realtà, la piana lettura della sentenza n. 26508/2023, pronunciata daquesta Corte in riforma della sentenza del giudice tributario di II grado -cheaveva escluso le royalties dal valore della merce da dichiarare in dogana,assorbendo ogni altra questione-, si era concentrata proprio sulla natura esul potere di controllo del licenziante dei marchi sul produttore, ed avevaritenuto che dagli “indicatori” non potesse dedursi l’esclusione del potere dicontrollo del licenziante sul terzo produttore, il che, rimessa poi la causa algiudice del rinvio, avrebbe portato a conclusioni opposte in ordine allainclusione delle royalties nel valore della merce in dogana, e dunque allarideterminazione del suddetto valore ed alle conseguenti pretese erariali.Ma tali conclusioni, il cui perimetro doveva essere rispettato dal giudicedel rinvio, non invadevano né tanto meno inibivano le ulteriori questioniposte dalla società spedizioniera sin dal ricorso introduttivo.RGN 8402/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8450 2/2025Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 10188/2026Data pubblicazione 19/04/2026Non si rinvengono dunque limitazioni difensive, circoscritte alla solainvocazione del reverse charge, argomento, lo si ribadisce, del tutto assentenel testo della sentenza del giudice di legittimità -che questo Collegio haovviamente diritto di leggere-, così come è assente nella pronuncia quiimpugnata.Pertanto, il giudice del rinvio, nel negare la sussistenza della solidarietàpassiva dello spedizioniere -quale rappresentante indiretto della societàimportatrice- nell’obbligazione derivante dalla imputazione di maggiore Iva,non ha deciso ultra petita, ma ha semplicemente esaminato le ragioni diricorso, e poi d’appello, formulate dalla società spedizioniera e mai primaesaminate.In ogni caso, la controversia non lascia spazio a conclusioni diverse,sotto il diverso profilo della compatibilità tra l’eventuale giudicato e ladisciplina unionale, anche per come interpretata dalla giurisprudenza dellaCorte di giustizia (cfr. Cass., 7 aprile 2025, n. 9094; 26 luglio 2022, n.23379, secondo cui, a proposito dei giudizi d’ottemperanza, ha affermatoche in tale sede deve essere verificata la compatibilità del dictum contenutonella sentenza passata in giudicato con una decisione della CommissioneUE).A tal fine va evidenziato che la CGUE, con decisione emessa in causa C-714/20, il 12 maggio 2022, ha affermato i principi secondo cui: 1) L’articolo77, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganaledell’Unione, deve essere interpretato nel senso che, in base a tale soladisposizione, il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente deidazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anchedell’imposta sul valore aggiunto all’importazione per le stesse merci.2) L’articolo 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essereinterpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità delrappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valoreaggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza diRGN 8402/2025Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8402/2025Numero sezionale 2366 7/2026Numero di raccolta generale 10188/2026Data pubblicazione 19/04/2026disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito einequivocabile, come debitore di tale imposta.Tanto è già sufficiente a superare ogni questione proposta dalla difesaerariale in tema di insussistenza dell’obbligazione solidale dellospedizioniere, quale rappresentante indiretto, ai fini Iva.La giurisprudenza di legittimità, d’altronde, con riferimento allanormativa vigente ratione temporis, ha peraltro affermato in tema che l'Ivaall'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codicedoganale dell'Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento rispondeunicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, inassenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedanola responsabilità solidale (cfr. Cass., 27 luglio 2022, n. 23526; 3 agosto2023, n. 23661; 23 maggio 2024, n. 14382).Si tratta dei riferimenti giurisprudenziali, ed in primis, ovviamente, quelliunionali, a cui il giudice d’appello del giudizio rescissorio ha fattocorrettamente richiamo, così che anche sotto tale profilo la decisione non ècensurabile.In conclusione, il ricorso va rigettato. All’esito del giudizio le speseprocessuali seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusionein favore della controricorrente delle spese processuali sostenute nel giudiziodi legittimità, che si liquidano nell’importo di € 5.900,00 per competenze, €200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessoricome per legge.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 8402/2025Consigliere rel. Federici